@Alessandro-and-Roberto0 @Francesca ciao.
Non ho un'esperienza diretta facendo locazione in forma non imprenditoriale.
Ulteriore difficoltà sta nelle leggi regionali che disciplinano diversamente le tipologie ricettive, mentre l' INPS applica propri rigidi canoni.
Comunque, ragionando di contributi, contributo minimo obbligatorio e regime contributivo agevolato sono due aspetti diversi.
Per i commercianti la legge definisce un reddito minimo comunque dovuto anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista.
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (cosiddetto contributo minimo obbligatorio).
Come ricorda la Circolare INPS n.22 dell'8/02/2022, solo coloro che esercitano l'attività di affittacamere non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito.
Questo è il motivo per cui l'INPS ti ha richiesto la SCIA, per verificare quindi l'esercizio di attività di affittacamere.
Chi ha i requisiti di accesso al regime forfetario ha la possibilità (se ritiene) di richiedere, presentando apposita domanda all'INPS, l'accesso al regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%.
Di conseguenza, chi esercita l'attività di affittacamere ed è in regime forfetario, non ha il contributo minimo obbligatorio ed inoltre può beneficiare della riduzione contributiva del 35%. Con vantaggi immediati e probabili svantaggi futuri.
Si tratta di indicazioni generali di massima. Prima di fare delle scelte è opportuno richiedere la consulenza qualificata di un dottore commercialista che ti consiglierà al meglio anche sulla base delle informazioni fornite sulla posizione personale.