RITENUTA DEL 21%

IsabellaEValerio0
Level 10
Cuneo, Italy

RITENUTA DEL 21%

RITENUTA DEL 21% :
Come si muoveranno i grandi portali esteri

 

PREMESSA: Nessuno di noi ha la sfera magica e nessuno può sapere l’esatta modalità con cui i grandi portali esteri opereranno la ritenuta del 21%.
La ritenuta però non è una novità e tutti conosciamo o possiamo conoscere la legge del 2017, già rodata anche per quanto riguarda la ritenuta operata da tempo dagli intermediari italiani.
Sotto questo aspetto dunque, non c’è nulla di nuovo sotto il sole ☀️.

 

♦️DISCIPLINA FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI ( Art.4 DL 50/17- Circolare 24/E).

L’articolo 4 del Dl 50/2017 ha normato la disciplina fiscale da applicare esclusivamente alle locazioni che presentano determinate caratteristiche.
Questa disciplina fiscale si applica sia ai contratti stipulati direttamente tra locatore (non solo il proprietario, ma anche il sublocatore o il comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui tali contratti siano stipulati tramite intermediari o portali on line.
Quando gli intermediari o i portali on line, incassano i canoni, devono operare, in qualita' di sostituti ( o responsabili) d'imposta, una ritenuta del 21 % sull'ammontare dei canoni all'atto del pagamento al beneficiario e provvedere al versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo,tramite F24 (codice tributo 1919).
A marzo dell’anno successivo, l’intermediario deve rilasciare al locatore la certificazione unica, attestante le ritenute versate.
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Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che devono possedere i contratti di locazione per rientrare nella disciplina fiscale del DL 50/ 17 e quindi per poter essere assoggettati alla ritenuta del 21%.
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🧩CARATTERISTICHE TEMPORALI: Per rientrare nella disciplina fiscale in esame - e quindi per essere soggetta a ritenuta - la locazione non può durare più di 30 giorni (occorre considerare ogni singolo contratto).
Ne consegue che restano escluse dalla ritenuta tutte le locazioni di durata superiore ai 30 giorni.

 

🧩CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI: Il contratto deve riguardare persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa; questa condizione riguarda entrambe le parti del contratto. Sono quindi escluse dalla disciplina fiscale del DL 50/17 e quindi dall’applicazione della ritenuta, i contratti dove locatore, conduttore o entrambi agiscono con partita IVA nell’attività di impresa.

Inoltre, come da circolare 24/E (copio testualmente)

“ l’applicazione della disciplina in esame è esclusa… anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i del TUIR”.
Rimangono quindi espressamente esclusi dal campo di applicazione della ritenuta i redditi prodotti dalle strutture ricettive, anche se operano senza partita IVA.

 

🧩OGGETTO DEL CONTRATTO:
Gli immobili devono essere situati in Italia e locati per finalità abitative; devono quindi avere destinazione residenziale e appartenere alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10.

Restano pertanto esclusi dalla disciplina fiscale e conseguentemente dall’applicazione della ritenuta, gli immobili che non presentano queste caratteristiche.

🧩 SERVIZI AMMESSI:
La disciplina in esame trova applicazione anche quando, insieme all’immobile vengono forniti i servizi di pulizia iniziale e prima fornitura di biancheria e altri servizi strettamente inerenti alla locazione (come le utenze il wifi o l’aria condizionata).
Non trova invece applicazione se vengono forniti altri servizi che non presentano “una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile”, ne consegue che, in presenza di servizi extra si resta al di fuori del campo di applicazione della ritenuta.
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La ritenuta del 21% può trovare applicazione soltanto nei contratti che presentano le caratteristiche elencate, la stessa circolare 24 precisa che :

“gli intermediari non sono tenuti…ad effettuare le ritenute per le locazioni abitative di durata superiore a 30 giorni, per le locazioni di qualunque durata poste in essere da imprese, per le locazioni aventi ad oggetto immobili non abitativi, per i contratti aventi ad oggetto prestazioni complesse diverse da quelle di locazione”.

L’intermediario deve applicare la ritenuta sul “corrispettivo lordo” che si può definire come l’intero importo indicato nel contratto di locazione.

Il locatore sceglierà a quale regime assoggettare i redditi da locazione in fase di dichiarazione dei redditi : se opterà per la cedolare secca, la ritenuta opererà a titolo di imposta ( o a titolo di acconto in caso di cedolare secca al 26%), se opterà per la tassazione ordinaria IRPEF, la ritenuta opererà a titolo di acconto.

In caso di comproprietà, la ritenuta potrebbe essere operata ad un solo proprietario.
In fase di dichiarazione dei redditi gli altri proprietari dovranno pagare il dovuto pro quota, mentre il proprietario a cui è stata rilasciata la CU andrà a credito d’imposta.
In questo caso, se si utilizza la dichiarazione precompilata, l’intero corrispettivo lordo derivante dalle locazioni sarà presente sulla dichiarazione del proprietario in possesso della CU e le dichiarazioni saranno quindi da modificare.

Per quanto riguarda gli acconti delle imposte per gli anni in cui è stata operata la ritenuta, per evitare di versare nuovamente il dovuto e di andare a credito, il contribuente potrà scegliere di utilizzare il metodo previsionale.

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Questo a grandi linee è ciò che sappiamo per certo al momento.

Come ho scritto in premessa, rimane l’incognita sulle azioni che intraprenderanno adesso i grandi portali esteri.
Per rispettare la legge e conformarsi finalmente ai dettami del DL 50/17, dovranno per forza di cose operare le dovute distinzioni sui singoli annunci e restringere a norma di legge il campo di applicazione della ritenuta (escludendo le partita iva, le strutture ricettive e le locazioni che non presentano tutte le caratteristiche elencate sopra).

Come si muoveranno?

L’unica possibilità che vedo è quella di chiedere direttamente agli Host a quale tipologia appartengono.
Qualcosa è stato già chiesto in passato e a breve, io credo, arriveranno richieste ulteriori ( magari in aggiunta alla richiesta di conferma del contribuente a cui intestare la CU).

Ancora una volta ci viene in aiuto la circolare 24; copio e incollo:

“Per tener conto delle difficoltà che gli intermediari possono incontrare per individuare i casi in cui sono tenuti a tali adempimenti, il Provvedimento ha disposto che vi sono tenuti sulla base dei dati comunicati loro dal locatore. Gli intermediari che intervengono nella conclusione del contratto sono tenuti quindi a richiedere i dati previsti dal Provvedimento ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità. La responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito e del corretto adempimento di altri eventuali obblighi tributari connessi al contratto nonché della mendacità delle proprie dichiarazioni. Gli intermediari ai fini della corretta effettuazione degli adempimenti potranno tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Potranno, ad esempio, non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, qualora il locatore abbia comunicato loro il numero di partita IVA per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.”

Concludo con una domanda:

Saranno in grado gli Hosts di rispondere alle domande sulla corretta tipologia di appartenenza?

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73 Risposte 73
Andrea6250
Level 4
Rapallo, Italy

@Piergiuseppe6  Booking non ha chiesto nulla e sta facendo orecchie da mercante: alle richieste di chiarimento ( non solo mie) semplicemente non risponde o rimanda a indicazioni generali. Intanto a me ha già pagato 4 soggiorni a gennaio: nessuna traccia di ritenuta d'acconto

Marta1601
Level 2
Modena, Italy

esatto! booking nn ha fatto scegliere nulla e non sta operando nessuna ritenuta. Quindi amen, si stamperà il foglio compensi e lo si metterà in dichiarazione dei redditi come sempre suppongo

Valeria69
Level 2
Alcamo Marina, Italy

Da una telefonata all'assistenza di Vrbo di ieri, già mi dicono che si stanno organizzando anche loro a diventare sostituti d'imposta.

Quindi a breve sapremo se opereranno come Airbnb o diversamente, specialmente per la domanda circa la scelta.

Luca724
Level 2
Rimini, Italy

ciao , ma quindi io che gestisco su questo account 3 appartamenti ma sono solo il proprietario di 1 cosa dovrei fare? fino ad ora ogni anno pagavo le tasse nel 730 e gli altri 2 mia mamma la reale proprietaria nel suo. l'unica cosa che hanno gli annunci al momento e riconducono al proprietario sono i cir che ho inserito, e nelle opzioni ritenuta ho scelto no di continuare a fare da me seguendo le loro linee guida. non converrebbe dare la possibilità di creare account per i reali proprietari e trasferirvi gli annunci in toto?

Lello3
Level 2
Naples, Italy

Vorrei capire se la ritenuta del 21% puoi essere considerata acconto per poi procedere con il regime IRPEF ordinario in sede di dichiaratamente dei redditi.

grazie

Alberto1535
Level 10
Bologna, Italy

@Lello3 certamente

Piergiuseppe6
Level 2
Zug, Switzerland

quindi se è cosi gli host non professionisti devono mettere ritenuto al 21 e scegliere il regime irpef se conviene ( e.g per detrazioni da ristrutturazioni per esempio)

Andrea6250
Level 4
Rapallo, Italy

@Alberto1535 del dovremo fare così tutti per forza, dato che gli altri portali non hanno richiesto di effettuare un'opzione e non trattengono la ritenuta d'acconto ... speravo di evitarmi la trafila dei due versamenti in acconto e del versamento a saldo😪

Simona343
Level 2
Milan, Italy

@IsabellaEValerio0 Ciao!

 

scusa ma non mi è chiara una cosa, visto che per affitto brevi si intendono sia gli affitti ad uso turistico (<=30gg) che quelli ad uso transitorio (>=30gg - <=18mesi), l'obbligo dell'applicazione della ritenuta fiscale da parte di Airbnb quando si applicherebbe?

Solo agli affitti ad uso turistico o anche a quelli ad uso transitorio?

 

Se decido di occuparmene io autonomamente anche se non sono un host professionale cosa avviene?

 

Ti faccio questa domanda perché, come host di airbnb, nello stesso anno mi posso trovare a fare entrambe le tipologie di affitti quindi non ho capito se mi ritroverò alcuni compensi al netto della cedolare ed altri (quelli ad uso transitorio) per i quali non li paga airbnb.

 

Inoltre aggiungo che per gli affitti ad uso transitorio bisogna registrare un contratto in cui specificare se si paga o meno con la cedolare secca.

 

Grazie

Ciao @Simona343 ,

La ritenuta è applicabile esclusivamente alle locazioni di durata fino a 30 giorni ( che in realtà possono essere sia di tipo turistico, sia di tipo transitorio, ma al momento accantonerei questo discorso).

 

Sulle locazioni di durata superiore ai 30 giorni, Airbnb non applicherà la ritenuta, per cui, sotto questo aspetto potrai tranquillamente alternare locazioni brevi e locazioni lunghe e la ritenuta verrà applicata soltanto alle locazioni brevi.

 

In dichiarazione dei redditi quasi tutti ci troveremo con locazioni che sono state assoggettate a ritenuta ( quelle brevi tramite intermediario) ed altre non assoggettate a ritenuta ( quelle lunghe o tutte le locazioni dirette senza intermediario ).

Come sempre consegneremo al commercialista tutta la documentazione con aggiunta della certificazione unica che l'intermediario ci rilascerà entro il 16 marzo dell'anno successivo.

 

Il locatore breve ha la responsabilità di fornire all'intermediario le informazioni corrette affinché l'intermediario possa operare la ritenuta.

Non so dirti che cosa si rischia precisamente nel caso in cui si fornissero informazioni mendaci per non subire l'applicazione della ritenuta, pagando regolarmente le tasse in dichiarazione .

Sicuramente la musica cambia per gli evasori che finirebbero inevitabilmente sotto la lente del fisco, ma per chi regolarizzerà la posizione in sede di dichiarazione, non so dire se siano previste sanzioni.

 

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Jessica3751
Level 2
Calolziocorte, Italy

La cedolare secca è una forma di tassazione definitiva nel senso che su quei redditi si paga quello e punto. Se si opta per la cedolare secca il reddito già assoggettato non concorrerà alla determinazione del reddito imponibile per evitare un ulteriore tassazione. La cedolare secca del 21% è SEMPRE vantaggiosa poichè la prima aliquota IRPEF è del 23%. E' possibile però effettuare in sede di dichiarazione dei redditi a effettuare la scelta della tassazione ordinaria anche per i redditi assoggettati già a cedolare. A quel punto il reddito parteciperà alla creazione del reddito imponibile, verrà tassato secondo gli scaglioni del nostro IRPEF ( minimo 23% ) e la cedolare già versata sarà considerato acconto sull ammontare dell imposta da versare.

Marta1601
Level 2
Modena, Italy

@Jessica3751  in realtà con la nuova finanziara chi ha un solo immobile ha la cedolare al 21% ma chi ne ha + di uno paga il 26 su tutti. QUindi per molta gente conviene IRPEF con primo scaglione al 23%
Inoltre chi è nudo proprietario non ha diritto a cedolare secca.
Io cmq ho scelto la ritenuta del 21% e poi darò in dichiarazione la differenza, dal 21 già preso tramite airbnb fino al 23. Anche perchè sono su airbnb e su booking ma booking non sta operando nessuna ritenuta.........quindi comunque la commercialista dovrà fare mille calcoli

Jessica3751
Level 2
Calolziocorte, Italy

Il portale https://www.airbnb.it/help/article/3527 parla chiaramente in merito alla qualificazione della ritenuta che verrà applicata. Parla di cedolare secca. La cedolare secca viene applicata sulle locazioni brevi, lunghe, di ogni tipo. Se non fosse locazione ma altro la ritenuta applicata verrà considerata in fase di dichiarazione dei redditi un acconto. Va da sè che il problema iniziale è capire in che forma si è aperta l attività. A mio avviso la ritenuta opererà a titolo di imposta definitiva se si agisce in qualità di locatore o in gergo LT o come acconto sulle imposte dell'anno se si è Casa vacanze CAV.

 

Benedetta
Community Manager
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Southampton, United Kingdom

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@Jessica3751 ,

La ritenuta del 21% riguarda esclusivamente le locazioni brevi.

Sulla locazione breve si può scegliere tra tassazione Irpef o cedolare secca.

Se si opta per la cedolare secca ( 21%), la ritenuta opera a titolo di imposta.

Se si opta per Irpef o in caso di cedolare secca al 26%, la ritenuta opera a titolo di acconto.

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