@Marco4152
Secondo una consolidata interpretazione dell'Agenzia delle entrate, i canoni di locazione devono essere dichiarati (nei redditi fondiari) da tutti i comproprietari in relazione alla quota di possesso, e questo anche nell'ipotesi che il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari e a prescindere dall'effettivo incasso di detti canoni. In altre parole, il comproprietario che non partecipa al contratto di locazione nè incassa proquota il relativo canone, deve comunque dichiarare tale reddito (potendo poi optare per la cedolare secca oppure per la tassazione ordinaria).
Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile (Circ. AdE 20/E 2012).
Questa interpretazione è stata confermata anche nel 2017 (Circ.24E) con riferimento all'applicazione della ritenuta fiscale sui contratti di locazione breve nel caso di contratto stipulato da uno solo dei comproprietari.
Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla dall’imposta dovuta dal reddito complessivo. Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.
Per contro, ci sono diverse sentenze di Commissioni tributarie che contrastano questa interpretazione (il che significa che i contribuenti che non hanno seguito l'interpretazione dell'AdE hanno subito degli accertamenti, a fronte dei quali hanno presentato un ricorso, spesso accolto).
Tra queste, la CTR del Lazio (2022) ha distinto i redditi fondiari da possesso (rendita catastale) dai redditi da locazione.
Per i canoni di locazione è ammissibile un'autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso, ove ne risulti concretamente differenziata la percezione.
In altre parole, il canone di locazione può essere dichiarato (per intero) anche solo dal comproprietario che effettivamente lo incassi.
Ma questo comportamento espone al rischio di contenzioso con l'Agenzia delle entrate.