@Giovanna575 ringrazio per la cortesia e l'eleganza, ma qui siamo tra amici per cui puoi darmi del "tu", anche perchè il "lei" invecchia e nel mio caso...
1.Con un pò di pazienza sul sito di Airbnb trovi tante informazioni: suggerirei di partire da "Come ospitare responsabilmente" che fa un quadro generale degli adempimenti previsti in Italia.
Una marea di suggerimenti, consigli, esperienze è disponibile sulla community, ricercando per argomenti.
Dal punto di vista fiscale, Airbnb quando ti riconosce il compenso (al netto della commissione host) non applica la ritenuta fiscale del 21%, il che implica, nella sostanza, che la tassazione sia totalmente rinviata all'anno seguente.
2.Dove si trova l'alloggio in locazione ? Se si trova nel Comune di Bergamo, alla riscossione e al versamento della tassa di soggiorno provvede Airbnb.
Per altri Comuni della provincia occorre verificare direttamente in Comune se l'imposta di soggiorno sia dovuta e in che misura. Se dovuta, dovrai incassarla dall'ospite (rilasciando ricevuta) e riversarla al Comune.
3.Ai fini della comunicazione al Comune di inizio locazione, le norme regionali possono variare.
Generalmente viene richiesta una semplice Comunicazione al Comune di inizio locazione, che prevede (essendo solo una Comunicazione) la presa d'atto immediata e nessuna spesa per la pratica.
Hai indicato la presentazione telematica tramite la Camera di Commercio di Bergamo: penso faccia da collettore delle Comunicazioni indirizzate agli sportelli SUAP dei Comuni della provincia (perchè destinario della Comunicazione è il Comune).
4.Il compenso lordo dell'host (indicato nel contratto) non corrisponde all'importo pagato dall'ospite
(che comprende almeno la commissione guest): l'ospite può scaricare su Airbnb la ricevuta pari all'importo totale pagato.
5.L'ultimo punto è quello più delicato e le opinioni non sempre sono comuni.
La locazione è considerata un atto di ordinaria amministrazione: quindi, nel caso di una proprietà in comune, ciascun comproprietario ha il potere di compiere tali atti anche singolarmente. Il consenso degli altri comproprietari si presume. Opportuno comunque, a mio parere, un consenso preventivo (preferibilmente unanime) che coinvolgerà anche la distribuzione periodica dei compensi percepiti.
A mio parere, dovrà presentare la Comunicazione al Comune o la richiesta alla Questura delle credenziali, il comproprietario che effettivamente si occuperà delle locazioni.
Ai fini delle imposte dirette, riporto l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, anche se la giurisprudenza si è espressa più volte in maniera opposta.
L'importo imponibile (compenso lordo) deve essere ripartito nella Dichiarazione dei redditi in base alla quota percentuale di proprietà di ciascuno (quindi anche nel caso in cui, per una ragione qualsiasi, i compensi non siano stati ripartiti).
Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.
Anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione dell’IRPEF, per la cedolare secca. (Circolare n.20/E del 2012)
Proprio con riferimento alle locazioni brevi, l'Agenzia delle entrate ha successivamente ribadito che gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione, applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione (Circolare n. 24/E del 2017).
La realtà è meno complessa della teoria. Di questi tempi non sono le formalità che preoccupano. Auguri.