Se decidi di non “cavettizzarti” secondo quanto impone mamma Regione Lombardia ai suoi figli (essa ritiene che gli appartamenti dati in locazione turistica vadano ricompresi tra le strutture ricettive denominate CAV e, a tal riguardo, l’allegato B del Regolamento delle strutture ricettive non alberghiere prevede che gli impianti delle CAV debbano essere in regola con la normativa di settore), in generale riguardo le locazioni di immobili abitativi non esistono norme rintracciabili che pongano un generale obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti che siano conformi alle norme di sicurezza applicabili all’epoca della loro realizzazione.
Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire che la sicurezza degli impianti deve essere valutata in base alla loro conformità alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica, in quanto né l’art.13 del DM 37/2008 (abrogato ad opera dell’art.35 del DL 112/2008) né alcuna altra norma successiva pongono un generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti se conformi alle precedenti norme.
Va da sé che, qualora l’impianto elettrico dell’immobile non è a norma neppure in relazione ai dettami di sicurezza vigenti all’epoca della sua realizzazione (se non modificato dal 1990 era ed è sufficiente il salvavita, salvo palesi irregolarità e difetti), vi sarà un obbligo di adeguamento, comunque indipendente dalla sua locabilità.
L’oggetto della locazione, infatti, @Alberto364, non è il bene in sé stesso, ma la sola prestazione, ossia la possibilità di godere della cosa, anche qualora presenti dei vizi.
L’unica seria garanzia per chi dà in locazione un immobile per finalità turistiche (lo stesso dicasi, peraltro, per altre finalità), è, quindi, quello di riconoscere espressamente i vizi della propria casa, fin da subito, vale a dire nelle Regole della casa, senza sotterfugio alcuno: ad esempio che l’impianto elettrico non è adeguato alle norme di sicurezza, cosa che andrà ribadita in maniera chiara ed esplicita in contratto con l’inserimento di un’apposita clausola nella quale rappresentare in dettaglio lo stato del bene che si concede in locazione, con particolare riferimento all’efficienza dell’impianto elettrico e alla sua capacità di fornire determinate prestazioni, e che, quindi, il guest ne è perfettamente cosciente e lo accetta, comunque, nello stato in cui risulta al momento della consegna, senza riserva alcuna, accettando il vizio e sopportandone rischi e conseguenze.
Ciò non toglie – sia chiaro - che concedere in locazione un immobile con impianti non a norma può essere motivo di grave responsabilità in caso di incidente. E ciò a prescindere dall’intervenuta abrogazione della norma citata.