@Gabriella640 ciao
Consideriamo separatamente i diversi aspetti coinvolti.
In termini di imposte dirette inserendo nella Dichiarazione dei redditi i canoni di locazione (lordi, al lordo della commissione host trattenuta da Airbnb) e pagando le relative imposte (con eventuale opzione per la cedolare secca al 21%) hai assolto ai tuoi obblighi. Se hai cessato la locazione tramite Airbnb e quest'anno non hai fatto alcuna locazione, puoi anche non pagare l'acconto di cedolare 2024.
Generalmente è chi continua la locazione (dopo, diciamo, un periodo di "prova") che ha l'interesse (sarebbe l'obbligo) a mettersi "in regola" e sanare il pregresso.
In questo caso è sufficiente presentare tutte le comunicazioni amministrative previste dalle norme:
-Comunicazione telematica di inizio locazione al SUAP del Comune,
-Richiesta alla Questura delle credenziali di accesso al portale Alloggiati web per la comunicazione obbligatoria degli ospiti,
-Richiesta al Comune di credenziali di accesso al portale GEIS per la gestione dell'imposta di soggiorni (Dichiarazioni trimestrali e riversamenti dell'imposta)
-Richiesta alla Regione dell'accesso al portale regionale ROSS1000 per l'acquisizione del CIR (Codice Identificativo Regionale) e la segnalazione mensile dei flussi turistici ai fini statistici.
-Comunicazioni al Comune relative al passaggio da TARI domestica e TARI non domestica.
Sistemato tutto l'iter burocratico, l'host che voglia sanare il pregresso:
-deve presentare le "vecchie" Dichiarazioni trimestrali dell'imposta di soggiorno e versare l'imposta corrispondente utilizzando il ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni.
L'accertamento da parte del Comune di omessa presentazione delle Dichiarazioni trimestrali comporta una sanzione massima di 500 euro per ogni dichiarazione omessa (spesso applicata nella misura cosiddetta ridotta di 400 euro per ogni dichiarazione).
-la segnalazioni alla Questura non sono più sanabili, anche perché non avrebbero più senso: ci sono sanzioni amministrative e conseguenze anche penali nei casi più gravi di reiterata violazione.
Nella sostanza, non si può fare nulla. Peraltro (sempre per la funzione che ha la segnalazione) è poco probabile che emerga la violazione.
-Anche la TARI non è semplice da sanare in modo spontaneo, poggiando su un meccanismo di dichiarazione del contribuente che precede l'applicazione della tassa da parte del Comune. Se hai fatto locazione turistica per un periodo molto limitato, è poco probabile che emerga la violazione.
Se invece è l'ufficio TARI che si muove con un accertamento (a seguito di una -improbabile- segnalazione ricevuta dall'Ufficio imposta di soggiorno cui tu ti sei rivolta per sanare il pregresso) oltre alla maggiorazione della TARI (che triplica rispetto alla domestica) ci sono le ordinarie sanzioni.
Ma nel frattempo sono sorti ulteriori vincoli:
Dal 10 aprile 2024 a seguito di modifica del Regolamento edilizio prima di presentare la comunicazione al SUAP è obbligatorio presentare il cambio di destinazione d'uso dell'appartamento in turistico-ricettivo.
Sempre dal 10 aprile, è stato stabilito l'Alloggio minimo al di sotto del quale non è possibile adibire l'appartamento a locazione turistica (Superficie Utile 50 mq).
Come vedi, gli adempimenti per la legalità sono impegnativi.
Se ritieni, prova eventualmente a contattare informalmente l'Ufficio tributi - Imposta di soggiorno (che tra gli aspetti sanabili è quello più rilevante) esponendo la situazione (in termini di importo di imposta di soggiorno non versata nei vari trimestri e di conseguenti dichiarazioni trimestrali non presentate).
Chiedi se ti suggeriscono una modalità per poter sanare il pregresso (sia in termini di versamento che dichiarativi), avendo già cessato la locazione e non avendo l'intenzione di proseguire.
In altre parole, per poter sanare il pregresso, ti devono preventivamente consentire l'accesso al portale GEIS (gestione imposta di soggiorno) in assenza della comunicazione telematica al SUAP.