Buonasera, ho una domanda specifica: sono obbligato ad accet...
Buonasera, ho una domanda specifica: sono obbligato ad accettare la trattenuta d'imposta da parte di Aibnb? Mi spiego meglio:...
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio dagli host milanesi. Sono ormai 5 anni che affitto una piccola mansardina a Milano e quest'anno ho avuto un via vai di ospiti continuo. Lo so che non posso lamentarmi però sono un po' stanca, anche perché di lavoro faccio altro. La mia domanda è: c'è qualcuno che a Milano si trova bene anche con gli affitti un po' più lunghi, diciamo da una settimana in su?
Funziona? Immagino si debba cambiare completamente target, tutto quello che è turismo immagino venga escluso. Grazie per i consigli!
😃
Io ho abbassato la saracinesca turistica a Milano. L’avevo sollevata nel 2010.
Non cambio più lenzuola e asciugamani. Non penso più alle cancellazioni last minute, ai ritardi dei voli di Malpensa, ai check-in a mezzanotte. E’ stato tutto vero e io l’ho vissuto, ma adesso concludo locazioni in un'altra lingua.
Quando due anni fa il Turismo si è inceppato e quella specie di domestica emozione si è dissolta, non me la sono più sentita di personalizzare l’offerta solo sui turisti, da centrare con la precisione da entomologa che spillona sola i coleotteri della famiglia degli Scarabeidi.
Per uscire dal mio Covid blues, ho ritarghettizzato le campagne pubblicitarie, buttando alle ortiche la vecchia, cara locazione turistica, e afferrando al volo la ciambella di salvataggio della locazione transitoria, con l’urgenza che ti prende quando cerchi una rivincita.
Ho imparato a percorrere a occhi chiusi un territorio molto più vasto che non avevo mai esplorato prima, avviando locazioni brevi (a canone libero), e lunghe (a canone concordato), e, poiché gli immobili sono affittabili non solo a corpo, ma anche a porzioni, su alcuni di essi ho frazionato la locazione transitoria a camere, ovviamente senza offrire servigi di natura alberghiera.
Ma per fare questo, ho dovuto prima “sganciarmi” dalla Regione. Poiché la fattispecie tipica lombarda “Locazioni turistiche” (durata max 30 giorni) non è una struttura ricettiva, dotata di una SCIA che può essere sospesa, ho dovuto cessare definitivamente la “Locazione turistica”, facendo tutto il percorso a ritroso, ossia chiudere a cascata i servizi “ROSS 1000”, “Soggiorniamo” e “Alloggiatiweb”, come, peraltro, deve fare chi intende concludere locazion turistiche in Lombardia di durata superiore a 30 giorni.
A questo punto, chiudendo la “Locazione turistica”, sono diventata un’altra “cosa”, ed essendomi derubricata dagli elenchi di “Locazione turistica” non sono più tenuta a seguire gli adempimenti amministrativi regionali, che vuol dire che non devo più utilizzare il codice regionale CIR presente nell’”Anagrafica” perché adesso il mio appartamento non è più una “Locazione turistica”, e, pertanto, posso pubblicizzarlo senza il CIR.
I nuovi ospiti sono conchiglie dalle forme stranissime che rimangono sulla sabbia quando l’onda del mare si ritrae. Non più viaggiatori sbilenchi a cui disegnare una mappa sulle tovagliette di carta del ristorante, ma buffe creature, mai viste prima, e me li sono tenute strette, come fanno gli avari con i loro tesori: lavoratori con i capelli impolverati di cemento, professionisti in trasferta, smart worker in fuga dall’ufficio, docenti di rimpiazzo del “Beccaria”, studenti universitari, concorsisti, infermiere del “Niguarda”. Una cosa così.
In questo momento:
° non indosso più le spesse lenti affumicate della normativa regionale lombarda;
° mi affido alla prodezza di canali diretti: la locazione, priva degli spigoli e delle asperità dei portali, torna ad essere compatta, euclidea, come una pagina fitta e senza a capo;
° non mi sono vincolata a lungo termine: ho scelto studenti stranieri con Erasmus brevi e schivi studenti trentini all’ultimo anno di corso, tonde studentesse di Trani quattro esami + la tesi;
° ho un tasso di occupazione mensile del canone “lungo” nell’ordine del 100% (che sarebbe come dire 30 notti al mese del canone “breve”);
° non devo più farmi carico di una serie di costi obbligatori che non sono più di mia competenza (dalle spese del personale per le pulizie e il “check-in” a quelle del condominio, dalle spese del lavaggio della biancheria alle utenze);
° ho diminuito l’usura degli immobili (con le locazioni “lampo” la tinteggiatura andava rinfrescata con cadenze annuali o quasi);
° beneficio di un’aliquota agevolata e di una riduzione IMU del 25%;
° cedolarizzo i contratti al 10%, e non al 21%;
° vengo pagata anticipatamente a inizio mese, con mezzi tracciabili;
°posso finalmente abbandonarmi al dolce smarrimento di attività molteplici, quanto futili, senza gli strepiti e gli stridori di una prenotazione o di una cancellazione all’ultimo minuto.
Gli scomodi bagagli della cruda realtà sono:
° limite nella libertà di determinazione del canone sui transitori “lunghi”: è un canone concordato, aumentato del 15% perché gli immobili sono completamente arredati;
° contratto-tipo con clausole inderogabili;
° l’accordo locale prevede l’”attestazione di rispondenza” di ogni singolo contratto da parte delle associazioni sindacali di categoria firmatarie dell’accordo perché possa conseguire benefici fiscali previsti.
E’ un filone d’affari vincente? Dipende. Da cosa? Dipende dai valori minimi e massimi dei canoni di locazione per zone omogenee (le più remunerate sono ovviamente quelle centrali in zone di pregio).
Nel mio caso è un’operazione che ha un senso: zona 1, subfascia 3, stanze di taglia medio-grande, che vuol dire un malloppetto di più di 700 euro per stanza al mese. Confrontando i numeri del mio storico, ho venduto più “notti”, ma ad un prezzo meno aggressivo, coprendo, però, tutti i “buchi” di calendario nelle date migliori e peggiori e portandomi a casa un discreto coefficiente di revenue.
Non ho alcuna intenzione di darmi delle arie da gran dama, ma posso dirti già ora che – alternando locazioni brevi e lunghe – i margini di profitto, cioè quello che alla fine dell’anno mi metterò in tasca al netto delle spese fisse e delle tasse - perché è questo quello che poi conta alla fine, non l’incasso iniziale! – sarà soddisfacente e questo pensiero mi solleva.
@Emily352 grazie della chiarissima spiegazione.
Quindi, utilizzi sempre il testo del contratto transitorio: quando la durata non supera i 30 giorni (oltre a non avere obblighi di registrazione), il canone è lasciato alla libera contrattazione e non hai nessun vincolo di attestazione/asseverazione ai fini fiscali.
Molto interessante in considerazione dei parametri che hai indicato: l'Accordo territoriale di Milano è probabilmente un accordo equo. Non è così in altri Comuni.
La locazione abitativa transitoria prevede l’utilizzo di un modello contrattuale ministeriale, ossia l'allegato B al Dm 16 gennaio 2017 su cui si basa l’accordo territoriale di Milano del 2019.
Anche la convenzione di Bologna (vedo che vivi lì) ha recepito sulla carta detto Dm, ma nella realtà è avvenuto che le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo hanno mutilato la previsione del primo comma dell’art.2 - che non prevedeva una durata minima delle locazioni transitorie, quindi anche di un solo giorno – prescrivendo, invece, una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Quel segmento di lavoratori con esigenze brevi o brevissime che hanno bisogno di una dimora temporanea per pochi giorni o settimane non è stato preso in considerazione nel 2017 dalle organizzazioni sindacali, né in seguito, in coerenza con il decreto ministeriale, è stato posto rimedio a questo limite, considerato che a tali soggetti, tra l’altro, non è possibile fare sottoscrivere un contratto per finalità esclusivamente turistiche, considerato che si spostano dalla loro residenza in altro luogo per motivi non turistici.
Mentre a Milano, il contratto di locazione “breve”, avente una durata massima di 30 giorni, previsto dall’art.4 del DL 50/2017 può essere indifferentemente costituito tanto da una locazione turistica quanto anche da una locazione transitoria, la formulazione dell’accordo locale felsineo comporta che a Bologna le locazioni transitorie possono essere solo “lunghe” a canone concordato.
Quanto ai valori minimi e massimi di subfascia, benchè i due accordi non siano “sovrapponibili”, da una rapida analisi emerge che quelli di Milano sono superiori a quelli di Bologna, in alcuni casi particolari anche oltre il 50% a parità di numero di vani.
Come hai ricordato, con l’entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 per i contratti di locazione di natura transitoria è stato eliminato il limite di durata minima, per cui è possibile stipulare contratti transitori con durata pari o inferiore a 30 giorni.
In questa ipotesi, i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori sono rimessi alla libera contrattazione delle parti (quindi, senza alcuna assistenza o asseverazione delle organizzazioni locali di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari) (art.2, c.2).
Tali contratti transitori devono contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore (tra quelle indicate nell'Accordo) ma senza la necessità di documentare l’esigenza di transitorietà.
Il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017 (allegato B) prevede che diversi articoli non si applichino ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni.
Ho sempre pensato che l'accordo territoriale di Bologna, che è del settembre 2017, ponesse dei vincoli alle locazioni transitorie "lunghe", ferma restando la possibilità di operare nell'ambito del DM
16/01/2017 come sopra. In altre parole, che valesse per Bologna ciò che vale per Milano.
Con l'occasione vorrei esporti un mio convincimento.
Prendiamo il caso di un contatto di natura transitoria con durata di 3 mesi.
Locatore e conduttore concordano un canone di locazione mensile che risulta essere superiore a quanto previsto dall'accordo territoriale.
Il conduttore ha la facoltà di chiedere la nullità della clausola ma il locatore è ragionevolmente certo che non lo farà.
Il locatore registra il contratto optando per la cedolare nella misura ordinaria (come pure rinuncerà alle agevolazioni IMU).
Il contratto è valido non essendo, tra l'altro, prevista l'obbligatorietà di allegare al contratto l'attestazione/asseverazione delle organizzazioni sindacali.
In altre parole, l'attestazione/asseverazione ha solo una valenza fiscale. Rinunciando ai benefici fiscali, nulla vieta, in accordo con il conduttore, di stipulare un contratto di natura transitoria che preveda un canone superiore a quello previsto dagli accordi territoriali.
come hai certamente capito, potrebbe essere per me l'unica strada percorribile in caso di locazione transitoria di qualche mese, preso atto dei canoni dell'accordo (che anche penalizzano maggiormente le unità immobiliari di dimensioni maggiori).
Io ho un pensiero diverso. Mi vengono in mente tre cose.
La prima è la scure che si abbatte su coloro che, in buona o cattiva fede, falsificano in eccesso l’affitto calmierato.
L’art.13, co.4 della legge 431 del 1998 è chiaro nel prevedere la nullità di ogni pattuizione, in qualsiasi forma prevista, che determini un importo del canone concordato superiore a quello massimo definito dall’accordo locale.
La seconda c’entra con l’azione di recupero dell’indebito: la nullità può essere fatta valere, ai fini della restituzione delle somme indebitamente versate in eccedenza, anche dopo la riconsegna del bene, entro il termine di decadenza di sei mesi (co.6), ma eventuali errori di calcolo possono essere rilevati dal conduttore anche prima della riconsegna dell’immobile, ossia in corso di locazione ovvero d’ufficio dal giudice.
La nullità riguarda non solo la misura del canone ( e questo riguarda la terza cosa): il contratto, nato transitorio, ma geneticamente viziato da un’illecita pattuizione, viene ricondotto ad una durata quadriennale se non rispetta i valori di fascia previsti dal secondo comma dell'art.2 del DM citato (vedi sesto comma dell'art.2).
Davanti a cose così, uno, se si ferma all’ambito strettamente fiscale, magari pensa che non gli capiterà niente, posto che l’operazione a cui vorrebbe dare corso non determina (determinerebbe) vantaggi per il locatore, che paga di più, invece che di meno, qualora cedolarizzasse il canone al 21%, invece che al 10%, applicando, ai fini IMU, il 7,6 per mille, invece, che il 6 per mille, tenuto conto che la base di calcolo è la rendita catastale, e non il canone locativo.
Tutto verissimo.
Resta, però, il fatto che la violazione della regola cogente comunque comporta (comporterebbe), sotto il profilo civilistico, un indebito arricchimento da parte del locatore che la legge sanziona con la nullità, esponendolo al rischio di un’azione di recupero o di ricalibratura dell’indebito azionabile dall’inquilino tramite la sua associazione sindacale davanti alla Commissione di conciliazione stragiudiziale, sempre che la stessa sia stata composta e funzioni (ti assicuro che è cosa tutt’altro che scontata), fallita la quale, dopo la mediazione, si va in giudizio.
Ma al di questi aspetti, il codice civile (art.1375) stabilisce un dovere giuridico, la cui violazione costituisce una possibile fonte di responsabilità: la buona fede, e volutamente tralascio, per mancanza di elementi in mio possesso (ad es. il conduttore è all’oscuro della “falsificazione” in eccesso dell’affitto calmierato?), valutazioni su implicazioni sul vizio di consenso anche di una sola parte, dato per errore, estorto o carpito per dolo (art.1427 cod. civ.).
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, e questo vale anche per la locazione, come dimostra l’accordo territoriale di Bologna, dove le parti, all’art.14, devono eseguire le proprie prestazioni con buona fede, ossia con lealtà e correttezza in tutte le fasi del rapporto, a partire proprio dal procedimento di formazione del contratto.
E allora io mi/ti chiedo: come può il locatore dimostrare la sua buona fede, se il calcolo è opera dello stesso locatore che non si è avvalso dello strumento che la legge (ottavo comma dell’art.2 del DM citato) prevede per i contratti transitori non assistiti per evitare abusi (ad es. lo sforamento, salvo soglia di tolleranza, se prevista nell’accordo, dei valori massimi di fascia), ossia il supporto “da parte di almeno una organizzazione sindacale firmataria dell’accordo della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso”?
Gentile @Emily352
ti ringrazio molto per avere illustrato e chiarito tutti gli aspetti dei contratti di natura transitoria/a canone concordato.
A mio parere l'Accordo territoriale di Bologna risulta di difficile applicazione quando la durata della locazione transitoria sia limitata a 2-3 mesi (ma anche un pò più lunga).
Il proprietario con conoscenze "normali", si vede presentare la lista dall'associazione cui si è rivolto:
-iscrizione;
-redazione del contratto (il proprietario potrebbe farlo in autonomia ma ai fini dell'asseverazione sarebbe più opportuno....);
-registrazione del contratto (il proprietario potrebbe farlo in autonomia ma con l'Agenzia delle entrate è meglio non sbagliare....);
-attestazione/asseverazione più una ulteriore somma da riconoscere all'associazione dei conduttori collegata (sono talmente contrapposte che incassano l'una per l'altra...); ricordo che l'accordo di Bologna subordina i benefici fiscali sui tributi locali all'attestazione congiunta.
Nell'ipotesi di una durata di 2-3 mesi, in considerazione dei modestissimi canoni risultanti dall'accordo di Bologna, per il proprietario può anche risultare economicamente più conveniente, pur rispettando i limiti di canone dell'accordo, non chiedere alcuna attestazione rinunciando a tutti i benefici fiscali.
Il che mi pare assolutamente consentito e lecito, nonchè non esposto a rischio di nullità (qualora il conduttore ben consapevole dell'esistenza e dei termini dell'accordo, non rispettasse in seguito gli impegni verbali precedentemente presi).
Un cordiale saluto.