Gentile @Ada4778 buonasera
Trovi sulla Community diverse discussioni su questa situazione.
La soluzione è già stata prevista dalla Circolare 24/E del 2017 dell'Agenzia delle entrate:
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Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e,
conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di
quest’ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione
potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il
rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile,
qualora non abbia capienza per scomputarla dall’imposta dovuta dal reddito
complessivo. Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il
reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la
cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.
Il locatore è, pertanto, tenuto a riliquidare l’imposta dovuta sul canone di
locazione.
- se non sceglie il regime sostitutivo della cedolare secca;
- se non ha subito la ritenuta;
- nel caso in cui la ritenuta subita è maggiore dell’imposta dovuta.
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