@Francesco2237 ciao.
Non sono un tecnico, cerco solo di interpretare la norma.
L'art.7 del R.R. 14/2017:
Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi strutturali e funzionali previsti per le abitazioni di cui all’Allegato 4, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
Ecco gli allegati al R.R.
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/regolamenti-regionali-testo-vigente/reg_14_del_2017...
dai quali si rileva:
Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto
della normativa vigente in materia)
Con sorpresa (ma potrebbe essere un mio errore) non rilevo la dotazione di rilevatore di gas o di monossido di carbonio.
Il che porterebbe a una situazione paradossale.
Se e quando entrerà in vigore la nuova normativa sulle locazioni brevi (che siano considerate, per ragioni di numero di locazioni, imprenditoriali o meno, poco importa) l'appartamento in locazione dovrà dotarsi ("in ogni caso" ?) di rilevatore di gas e di monossido di carbonio, mentre alcune strutture ricettive potrebbero non essere obbligate dalla normativa regionale.
Possibile ?