@Stefano1531 buongiorno
Questa è la norma (art. 13-ter DL 145/2023):
-Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore (ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva), corredata di una dichiarazione sostitutiva , attestante i dati catastali dell'unità immobiliare, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
-comma 7:tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2....
-Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.
FAQ del Ministero del Turismo:
-La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del MISE 22 gennaio 2008 n.37.
Gli obblighi entrano in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla GU dell'avviso sul funzionamento della banca dati atteso entro l'1 settembre, per cui non prima del 1 novembre.
Sulle modalità di esposizione all'esterno del CIN non ci sono indicazioni.
Puoi trovare sulla community diverse discussioni, in particolare su come dotarsi dei dispositivi di rilevazione.