RITENUTA DEL 21%

IsabellaEValerio0
Level 10
Cuneo, Italy

RITENUTA DEL 21%

RITENUTA DEL 21% :
Come si muoveranno i grandi portali esteri

 

PREMESSA: Nessuno di noi ha la sfera magica e nessuno può sapere l’esatta modalità con cui i grandi portali esteri opereranno la ritenuta del 21%.
La ritenuta però non è una novità e tutti conosciamo o possiamo conoscere la legge del 2017, già rodata anche per quanto riguarda la ritenuta operata da tempo dagli intermediari italiani.
Sotto questo aspetto dunque, non c’è nulla di nuovo sotto il sole ☀️.

 

♦️DISCIPLINA FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI ( Art.4 DL 50/17- Circolare 24/E).

L’articolo 4 del Dl 50/2017 ha normato la disciplina fiscale da applicare esclusivamente alle locazioni che presentano determinate caratteristiche.
Questa disciplina fiscale si applica sia ai contratti stipulati direttamente tra locatore (non solo il proprietario, ma anche il sublocatore o il comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui tali contratti siano stipulati tramite intermediari o portali on line.
Quando gli intermediari o i portali on line, incassano i canoni, devono operare, in qualita' di sostituti ( o responsabili) d'imposta, una ritenuta del 21 % sull'ammontare dei canoni all'atto del pagamento al beneficiario e provvedere al versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo,tramite F24 (codice tributo 1919).
A marzo dell’anno successivo, l’intermediario deve rilasciare al locatore la certificazione unica, attestante le ritenute versate.
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Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che devono possedere i contratti di locazione per rientrare nella disciplina fiscale del DL 50/ 17 e quindi per poter essere assoggettati alla ritenuta del 21%.
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🧩CARATTERISTICHE TEMPORALI: Per rientrare nella disciplina fiscale in esame - e quindi per essere soggetta a ritenuta - la locazione non può durare più di 30 giorni (occorre considerare ogni singolo contratto).
Ne consegue che restano escluse dalla ritenuta tutte le locazioni di durata superiore ai 30 giorni.

 

🧩CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI: Il contratto deve riguardare persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa; questa condizione riguarda entrambe le parti del contratto. Sono quindi escluse dalla disciplina fiscale del DL 50/17 e quindi dall’applicazione della ritenuta, i contratti dove locatore, conduttore o entrambi agiscono con partita IVA nell’attività di impresa.

Inoltre, come da circolare 24/E (copio testualmente)

“ l’applicazione della disciplina in esame è esclusa… anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i del TUIR”.
Rimangono quindi espressamente esclusi dal campo di applicazione della ritenuta i redditi prodotti dalle strutture ricettive, anche se operano senza partita IVA.

 

🧩OGGETTO DEL CONTRATTO:
Gli immobili devono essere situati in Italia e locati per finalità abitative; devono quindi avere destinazione residenziale e appartenere alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10.

Restano pertanto esclusi dalla disciplina fiscale e conseguentemente dall’applicazione della ritenuta, gli immobili che non presentano queste caratteristiche.

🧩 SERVIZI AMMESSI:
La disciplina in esame trova applicazione anche quando, insieme all’immobile vengono forniti i servizi di pulizia iniziale e prima fornitura di biancheria e altri servizi strettamente inerenti alla locazione (come le utenze il wifi o l’aria condizionata).
Non trova invece applicazione se vengono forniti altri servizi che non presentano “una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile”, ne consegue che, in presenza di servizi extra si resta al di fuori del campo di applicazione della ritenuta.
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La ritenuta del 21% può trovare applicazione soltanto nei contratti che presentano le caratteristiche elencate, la stessa circolare 24 precisa che :

“gli intermediari non sono tenuti…ad effettuare le ritenute per le locazioni abitative di durata superiore a 30 giorni, per le locazioni di qualunque durata poste in essere da imprese, per le locazioni aventi ad oggetto immobili non abitativi, per i contratti aventi ad oggetto prestazioni complesse diverse da quelle di locazione”.

L’intermediario deve applicare la ritenuta sul “corrispettivo lordo” che si può definire come l’intero importo indicato nel contratto di locazione.

Il locatore sceglierà a quale regime assoggettare i redditi da locazione in fase di dichiarazione dei redditi : se opterà per la cedolare secca, la ritenuta opererà a titolo di imposta ( o a titolo di acconto in caso di cedolare secca al 26%), se opterà per la tassazione ordinaria IRPEF, la ritenuta opererà a titolo di acconto.

In caso di comproprietà, la ritenuta potrebbe essere operata ad un solo proprietario.
In fase di dichiarazione dei redditi gli altri proprietari dovranno pagare il dovuto pro quota, mentre il proprietario a cui è stata rilasciata la CU andrà a credito d’imposta.
In questo caso, se si utilizza la dichiarazione precompilata, l’intero corrispettivo lordo derivante dalle locazioni sarà presente sulla dichiarazione del proprietario in possesso della CU e le dichiarazioni saranno quindi da modificare.

Per quanto riguarda gli acconti delle imposte per gli anni in cui è stata operata la ritenuta, per evitare di versare nuovamente il dovuto e di andare a credito, il contribuente potrà scegliere di utilizzare il metodo previsionale.

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Questo a grandi linee è ciò che sappiamo per certo al momento.

Come ho scritto in premessa, rimane l’incognita sulle azioni che intraprenderanno adesso i grandi portali esteri.
Per rispettare la legge e conformarsi finalmente ai dettami del DL 50/17, dovranno per forza di cose operare le dovute distinzioni sui singoli annunci e restringere a norma di legge il campo di applicazione della ritenuta (escludendo le partita iva, le strutture ricettive e le locazioni che non presentano tutte le caratteristiche elencate sopra).

Come si muoveranno?

L’unica possibilità che vedo è quella di chiedere direttamente agli Host a quale tipologia appartengono.
Qualcosa è stato già chiesto in passato e a breve, io credo, arriveranno richieste ulteriori ( magari in aggiunta alla richiesta di conferma del contribuente a cui intestare la CU).

Ancora una volta ci viene in aiuto la circolare 24; copio e incollo:

“Per tener conto delle difficoltà che gli intermediari possono incontrare per individuare i casi in cui sono tenuti a tali adempimenti, il Provvedimento ha disposto che vi sono tenuti sulla base dei dati comunicati loro dal locatore. Gli intermediari che intervengono nella conclusione del contratto sono tenuti quindi a richiedere i dati previsti dal Provvedimento ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità. La responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito e del corretto adempimento di altri eventuali obblighi tributari connessi al contratto nonché della mendacità delle proprie dichiarazioni. Gli intermediari ai fini della corretta effettuazione degli adempimenti potranno tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Potranno, ad esempio, non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, qualora il locatore abbia comunicato loro il numero di partita IVA per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.”

Concludo con una domanda:

Saranno in grado gli Hosts di rispondere alle domande sulla corretta tipologia di appartenenza?

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81 Risposte 81

@Gaetano5 ,

Aggiungo soltanto, per ulteriore chiarezza, che al di là del discorso "ritenuta", i redditi di una CAV non imprenditoriale ( salvo interpretazioni minoritarie) non sono assoggettabili a cedolare secca, ma sono soltanto assoggettabili ad IRPEF ( con possibilità di detrarre oltre alle detrazioni ordinarie, anche le spese inerenti all'attività ) in quanto appunto redditi diversi da attività commerciale svolta non abitualmente ( art 67 TUIR, comma 1, lettera I ).

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@Dorota55 ,

I redditi derivanti da locazione breve ai sensi del DL 50/17 prodotti dal comodatario e dal sub locatore, sono sì redditi diversi, ma di altra tipologia rispetto ai redditi diversi generati dalle strutture ricettive extralberghiere ( CAV, B&B ecc) e sono invece espressamente soggetti a ritenuta.

 

Chi fa locazione breve in qualità di sub locatore o comodatario dovrà quindi obbligatoriamente mettere la spunta su " ritenuta si".

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non ho ben capito se la mia struttura rientra in questo caso, io ho una casa che affitto su air bnb, senza partiva iva e lo faccio per meno di 100 giorni all'anno. Sono residente in svizzera e la casa di proprieta in italia la affitto su air bnb quando non la utilizziamo noi. In quale casistica appartego? dovrei optare per il 21% e poi fare irpef ( dove posso portare qualche detrazione dei lavori di ristrutturazione) o cedolare secca. I miei guadagni non superano i 3-4 mila euro all'anno

ciao @IsabellaEValerio0 la mia commercialista mi disse di scegliere la ritenuta del 21% e che poi avrebbe integrato lei dal 21 al 23 (o 35) dato che anche io ho scelto tassazione IRPEF e non la cedolare (sono nudo prroprietario).
A me ha spiegato che potevano flaggare la NON ritenuta solo i professionisti con p IVA o i gestori non proprietari dell'appartamento (in effetti così c'è scritto).
Anche io ho scia attività e non ho partita iva come Gaetano, e volevo esattamente sapere se c'era qualcosa che potevo dedurre!! a me nessuno ha mai detto niente ma ho ho avuto duemila spese di manutenzione e riparazioni varie e mi sembra assurdo dover dichiarare il 100% dei guadagni, calcolando il 23% o il 35% sul lordo senza neanche dedurre mezza spesa. HELP !

Ciao @Marta1601 ,

Come proprietaria di un immobile adibito a locazione turistica non imprenditoriale, produci redditi fondiari, dai quali ( purtroppo) non è possibile dedurre le spese inerenti alla loro produzione ( parlo cioè delle spese inerenti alla locazione, non di deduzione/ detrazioni ordinarie) qualsiasi sia il regime fiscale scelto.

 

Invece le deduzioni/detrazioni ordinarie ( tipo spese mediche o ristrutturazione) potranno essere fatte valere sul reddito da locazione se tassi con Irpef o su altri eventuali redditi ( tipo reddito da lavoro dipendente) anche se i redditi da locazione vengono tassati con cedolare secca.

 

Per il resto concordo con quanto ti ha detto il commercialista in merito alla scelta della ritenuta ( che nel tuo caso, se tassi con Irpef, opererà a titolo di acconto).

 

Ciao, buona serata!

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@IsabellaEValerio0  grazie della risposta ma ho appena letto tutto il contrario sia qui che in altri forum. Io ho due CAV senza partita IVA e un B&B e per il B&B si deduce tutto, anche le utenze, il wifi e addiritttura l'acquisto di coperte e lenzuola ....mia cugina ha un b&B non imprenditoriale e scarica tutto! come è possibile che ognuno dica una cosa diversa ?

@Marta1601 ,

Attenzione: il post a cui ti sei collegata parla di locazione ( e anche la mia risposta si riferiva alla locazione).

 

Le strutture ricettive come la CAV ed il B&B ( non imprenditoriali) producono redditi da attività commerciale svolta non abitualmente, non assoggettabili a cedolare secca ( e non soggetti a ritenuta), dai quali è possibile portare in detrazione le spese inerenti all'attività.

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@IsabellaEValerio0 ne sono consapevole ma io sono in Emilia-Romagna e qui è obbligatoria la scia sia per i b&b che per gli appartamenti ad uso turistico non imprenditoriale. Di conseguenza io faccio locazioni brevi turistiche ma sono B&b con scia e CAV. La casa vacanze da noi è SOLO a partita iva ma per qualche motivo le mie due strutture le hanno denominate CAV quindi capisce che abbastanza complesso ora capire cosa sono e cosa fare a livello fiscale. La mia commercialista mi ha cmq fatto scegliere la ritenuta di Airbnb del 21% perché è ben spiegato nella sezione di Airbnb che possono scegliere di dire di NO solo gli host professionisti. Considererà quello un acconto e poi in base agli scaglioni Irpef dichiareremo la differenza. Il mio problema ora sono le spese che posso dedurre perché scopro totalmente per caso da questo forum e dalla commercialista di mia cugina (che ha un b&b) che a quanto pare potevo detrarre diverse spese. Come diavolo capisco se è vero oppure no? Io ho tre scie. 

 

@Marta1601 

In Emilia Romagna gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ( denominazione che la regione utilizza per definire la locazione turistica), non richiedono SCIA, ma semplice comunicazione iniziale.

 

La ritenuta è applicabile soltanto alle locazioni brevi, se tu sei CAV o B&B non dovresti aderire alla ritenuta su Airbnb ( salvo l'anomalia della CAV non imprenditoriale senza servizi).

 

Consiglio di cambiare commercialista e cercarne uno preparato in materia che ti possa seguire e spiegare bene tutta la situazione.

 

La prima cosa da capire è se sei AAUT, CAV o B&B ( io non credo di averlo capito).

L'attività svolta di fatto dovrebbe coincidere con quella per la quale si è intrapreso il percorso burocratico.

Se hai una SCIA da B&B dovresti comportarti da B&B non da locazione.

 

Per quanto riguarda tua cugina, come spiegavo nel commento precedente il B&B senza partita iva è una struttura ricettiva extralberghiera che produce redditi da attività commerciale svolta non abitualmente dai quali è possibile dedurre i costi relativi all'attività ( cosa che invece non può fare il proprietario locatore).

 

Sicuramente un commercialista ti saprà spiegare tutto.

 

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@IsabellaEValerio0 ho tre appartamenti. Uno è il mio dove risiedo e ho aperto scia b&b (anche perché è l' unica cosa che di può fare con la prima casa dove risiedi). Gli altri due sono vuoti senza residenza e sono AAUT ma per qualche motivo il comune mi ha denominata CAV (cosa che non sono anche perché appunto NON HO partita iva e il cav qui si fa SOLO con partiva iva. Quindi si suppone che io possa scaricare col b&b ma non con i due AAUT. Non trovo un commercialista che ne sappia qualcosa...sono tre anni che nervo 

@Marta1601 ,

Tralascio il discorso del comune che ha denominato i due AAUT  CAV ( che dovrai approfondire bene e sistemare ).

 

Se tu hai un B&B e due locazioni turistiche ( in qualità di proprietaria) ti confermo che puoi scaricare le spese documentate inerenti all'attività del B&B ( colazioni, biancheria, detersivi, commissioni dei portali ecc ), ma non degli AAUT.

Si tratta di redditi di diversa tipologia : redditi diversi da attività commerciale svolta non abitualmente - quelli del B&B - e redditi fondiari - quelli delle due LT.

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@IsabellaEValerio0 

Aaaah, incredibile!! Ma ti hanno risposto?
Io sto proprio valutando se aprire CAV non imprenditoriale o LT in base a questo singolo fattore perché devo necessariamente operare in regime ordinario(detrazione spese ristrutturazione) e ora mi dici che non esiste neanche l'opzione della CAV non imprenditoriale? Sigh 😞

La tua e-mail è perfetta e hai fatto benissimo a scriverla!

Io credo che la cosa importante in ogni caso sia optare per il NO, per lo stato Italiano importa immagino che non ci sia stata ritenuta , non credo possa fare problemi se AiRbnb non differenzia tra hosts professionali o meno (a meno che non chieda di segnalare anche partita IVA, che sarebbe veramente assurdo...)

Insomma devo decidere come aprire questo benedetto AirBnb e ancora non sono sicura di cosa fare, ci hanno messo come semre in una situazione delirante; senza assicurazione (diversa a seconda se CAV o LT) non si può fare SCIA, senza SCIA non si può avere CIR, senza CIR non si può aprire account.... come faccio a sapere le scelte che ho sull'account senza vederlo prima??!! (*picchia la testa sul muro*)

Ciao @Raffaela19 🙂,

Temo di essermi persa in mezzo ai vari commenti e non comprendo bene che cosa chiedi esattamente : il regime fiscale della CAV?

 

La CAV può essere gestita in forma imprenditoriale o non imprenditoriale a seconda di ciò che a disposto la singola regione: in quale regione sei?

 

 

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Ciao @IsabellaEValerio0 , grazie per la risposta.

Chiedevo se AirBnB ti ha risposto in merito alla segnalazione che hai fatto, e cioè se hanno inserito o pensano di inserire l'opzione del NO a sostituto d'imposta anche per le CAV non imprenditoriali (hosts NON professionisti).

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