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ECCO IN ANTEPRIMA LE NOVITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE DEL LAZIO SUL TURISMO 2017 !!! (in corso di pubblicazione ufficiale)
Ecco riassunte le novità del nuovo Regolamento in uscita:
In breve:
a) i B&B esistono sia in forma imprenditoriale, sia in forma non imprenditoriale (in quanto non è citata la distinzione);
b) le CAV esistono sia in forma imprenditoriale, sia in forma non imprenditoriale (e si citano espressamente entrambe le forme);
c) le Locazioni Turistiche (in realtà all'art. 12 bis ribattezzate 'appartamenti ad uso turistico') devono comunicare al proprio SUAP di esistere, e vengono sottoposte innovativamente all'ISTAT per la prima volta in Lazio; per app.ti ad uso turistico si intendono massimo 2 unità abitative gestite solo in forma non imprenditoriale senza P. Iva, in modo occasionale e non organizzato (il che sconfina nell'illegittimità e nell'incostituzionalità, ma ciò non stupisce viste le previsioni di altre Regioni prima del Lazio, tipo la Toscana);
d) al momento la Regione non sembra dare l'ok ai singoli Comuni per una possibile istituzione della Imposta di Soggiorno estesa anche alle locazioni, e pertanto si vedrà cosa potranno fare i singoli Comuni in tal senso;
e) nonostante l'art. 12 bis le locazioni, pur se con NUMERO IDENTIFICATIVO UNIVOCO come le strutture ricettive (d'ora in poi), e pur se con Istat e Comunicazione iniziale, restano tuttavia ESTRANEE al comparto EXTRALBERGHIERO propriamente detto e infatti le previsioni del regolamento stesso per tutto il resto del regolamento non le toccano, non includendole neppure nelle Tabelle finali coi Requisiti Minimi;
f) Ci si chiede se chi abbia già comunicato di avere una locazione ai sensi dell'art. 2 del R. R. n. 8 del 2015, in parte modificato, in parte abrogato, ma non abrogato del tutto, debba COMUNICARE DI NUOVO ai sensi del nuovo regolamento del 2017 in uscita o se una seconda comunicazione non serve; presumibilmente non serve; e ci si chiede anche come potere ottenere, sia da struttura sia da locazione, il numero identificativo univoco; infine ci si chiede se ''la facoltà di potere usare quanto in uso nella casa'' si riferisca anche a lenzuola e federe e asciugamani riposti in armadio per una prima dotazione oppure no in ''locazioni'' turistiche;
g) ma l'attesa più grande, venute meno dopo la Sentenza del 2016 del TAR del Lazio le chiusure amministrative obbligatorie, sarà vedere cosa il nuovo DPR stabilirà nel determinare il nuovo discrimine tra OCCASIONALITA' e PROFESSIONALITA', cioè tra P. Iva si e P. Iva no, e non solo relativamente alle Locazioni, bensì anche in relazione a B&B e CAV non imprenditoriali privi di P. Iva. Quando cioè si può essere definiti OCCASIONALI e NON ORGANIZZATI? 2-6 mesi di apertura come dice il buon dirigente dell'A.d.E. Dott. Muratori in una risposta ufficiale veneta ad un interpello? O i paventati 60 gg. di alcuni Emendamenti non accolti dal Parlamento? Sarà magari l'occasione per chiarire quantitativamente cosa significhi 'occasionalità'? ; ) : )
@Alberto1535 @Fabio221 @Francescadmin Grazie, non l'ho ancora letto il nuovo regolamento.
Comunque trattandosi di Casa Vacanze devo fare contratto o posso farne a meno? Grazie a chi vorra' e potrà rispondermi
Grazie della preziosa collaborazione
La locazione di CAV obbliga alla firma di un contratto di locazione (da registrare all'Agenzia delle entrate se di durata superiore a 30 gionri).
Grazie @Alberto1535
quindi se affitto di settimana in settimana con airb&b cambiando l'affittuario ogni settimana non devo fare contratto registrato all'agenzia delle entrate, giusto?
@Daniela1746 facciamo un passo indietro.
Se non sbaglio il tuo interesse riguarda un alloggio situato nella Regione Calabria.
Hai anche indicato come tipologia la CAV in forma non imprenditoriale, il che implicherebbe reddito fondiario (soggetto a IRPEF o cedolare secca), locazione di CAV e quindi contratto di locazione.
Detto questo, ho fatto una veloce lettura della recente Legge Regionale n.34 del 2018.
Prevede che le Case e Appartamenti siano strutture ricettive gestite solo in forma imprenditoriale, il che implica, oltre alle formalità proprie delle strutture ricettive, reddito di impresa e nessun contratto di locazione.
L'unica struttura ricettiva gestibile anche in forma non imprenditoriale è il bed & breakfast in family. In tal caso l'attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.
Il proprietario "privato" (art. 19 delle L.R.) può fare la locazione di Appartamenti ammobiliati per uso turistico: in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti di locazione aventi validità non superiore ai sei mesi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e a condizione che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
Per cui, ritorno al passo indietro:
prima di porsi il problema dell'eventuale contratto o della fiscalità, è necessario verificare, sulla base della normativa regionale della propria Regione (assumendo informazioni anche presso il Comune ove è ubicato l'immobile) quale tipologia è possibile utlizzare.
Fatto questo, si procede di conseguenza.
sul problema della scelta della tipologia, ti segnalo, se non lo hai visto, l'interessante incontro organizzato da @Francesca:
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