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Ciao a tutti!
Ho recentemente scoperto che è stata approvata la tanto temuta proposta di legge della regione Toscana che obbliga le locazioni turistiche che registrino ospiti, nell'arco di un anno, per un totale complessivo superiore a 90 giorni ad aprire partita IVA e costituire attività imprenditoriale.
Per quanto mi riguarda è una potenziale tragedia: cosa ne pensate? Qualcun altro gestiva l'attività, come me, per arrotondare e ora si trova in grossi dubbi?
Allego il testo.
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2016/pdl135.pdf
@Giulia104, penso che vi sia una seconda condizione che debba verificarsi contemporaneamente e contestualmente, ovvero che una gran parte dei soggiorni siano inferiori alle 7 notti (soggiorni brevi).
Se si è arrivati a questo punto (in Toscana) e se anche in Umbria tra pochi giorni uscirà una nuova Legge che paragonerà praticamente gli adempimenti delle Locazioni a quelli delle Case Vacanze e degli Extralberghieri, evidentemente qualcuno ha esagerato per anni e si è tentato di correre ai ripari. Effettivamente la situazione non era più sostenibile, è sotto gli occhi di tutti.
Ciao, D.
ECCO NEL DETTAGLIO GLI ARTICOLI E COMMI DI VOSTRO / NOSTRO INTERESSE, E CIOE' QUELLI RELATIVI AGLI EXTRALBERGHIERI (B&B, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE) E ALLE LOCAZIONI (TURISTICHE O PURE E NON SOLO) EX CODICE CIVILE:
Art. 55 Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi. 2. Gli affittacamere possono possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale. 3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio. 4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
Art. 56 Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stesso unità immobiliare nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione. 2. Uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
Art. 57 Case e appartamenti per vacanze.
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e
dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti. 2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento. 3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
Art. 59 Soggetti gestori
1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
Art. 60 Esercizio dell'attività
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. 2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1 e 2, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia. 3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. 4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che alla data di entrata in vigore del presente testo unico somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo assumono la denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio. 5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 5.
Art. 61 Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione,
per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. 2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio. 3. Il subentrante dichiara: a) il trasferimento; b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2. 4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività; b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 62 Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
Art. 63 Cessazione dell’attività
1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Sezione V - Locazioni turistiche
Art. 70 Locazioni turistiche
1. I proprietari e gli usufruttuari che danno in locazione per finalità turistiche case e appartamenti, senza la fornitura dei servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra- alberghiere e sempre che l’attività non sia organizzata in forma d'impresa, sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. 2. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. 3. I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare per finalità turistiche comunicano al comune dove l’alloggio è situato, secondo le modalità e i termini stabiliti con atto della Giunta regionale: a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero delle camere e dei posti letto; b) gli arrivi e le presenze turistiche. 4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti alla comunicazione dei nominativi degli alloggiati di cui all'articolo 109 del r.d. 773/1931. 5. In caso di intermediazione con mandato della locazione turistica, gli intermediari sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 3. 6. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro; a) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro; b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 3, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.
Art. 71 Locazioni turistiche in forma imprenditoriale
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 70, i proprietari e gli usufruttuari che danno in locazione uno o più alloggi per finalità turistiche, senza la fornitura dei servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere, con contratti che, nel corso dell'anno solare, abbiano in prevalenza durata singola inferiore a sette giorni e complessiva superiore a novanta giorni, gestiscono i predetti alloggi in forma imprenditoriale. 2. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche con le modalità di cui al comma 1 senza rivestire la forma imprenditoriale è soggetto, qualora non adempia a seguito di diffida a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine stabilito dall'autorità vigilante, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
Art 72 Scambio di alloggi per finalità turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).
Art. 73 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. 2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.
Sezione VI - Vigilanza e sanzioni
Art. 74 Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti per il titolare o gestore. 2. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti strutturali, nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune dispone la chiusura dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività stessa alla normativa vigente. 3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti. 4 .Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 75 Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro. 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro: a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA; b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista. 4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati. 5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro. 6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro: a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto; b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura. 7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Ciao, D.
E infatti, come volevasi dimostrare, pare si sia modificata in Corner la legge negli ultimi giorni... trasformando gli obblighi scritti sopra in obblighi più blandi, secondo cui dovrebbero aprire P. Iva solo i gestori di almeno 2 Alloggi (locazioni) i quali facciano più di 80 contratti all'anno (non necessariamente registrati ma anche semplicemente scritti o persino verbali per chi non si fosse ricordato di doverli scrivere). Certo, dimostrare di aver oltrepassato tale soglia non sarà semplice per chi dovrà controllare... Ecco trovata la modifica AD HOC. Ciao!
Buongiorno a tutti,
stamani ho letto l'intervista che ha rilasciato Rossi in merito alla nuova legge regioale Toscana e sinceramente ho soltanto capito che nei prossimi due o tre mesi dovranno essere definite le modalità di applicazione della Legge, quindi solo in quel momento sapremo cosa ci aspetta..!! Qualcuno può confermarmi quello che ho scritto oppure ho capito male io??
@Sandra276 sì, credo che la legge debba ancora diventare esecutiva, quindi per ora niente è confermato.
se poi applicano le modifiche di cui ci parlava @Orvieto-In-Centro0 (a proposito, mi sapresti dare un link di riferimento?) la legge diventa molto più blanda...
Questo è il link:
Qualche mese fa parlavano di cedolare secca, prima ancora di partita IVA (che sarebbe un disastro) adesso dobbiamo solo aspettare per capitare come verrà applicata, i tempi, le condizioni, etc..
@Giulia104, @Sandra276, la cosa sembrava fatta e la proposta sembrava passata quando il 15 dicembre invece per caso ho letto su internet questo articolo: http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2016/12/15/news/niente-stretta-sul-business-degli-affitt... .
Per questo ho scritto qui il mio ultimo post di ieri dicendo che si era trovato un compromesso.
Se servano o meno dei regolamenti attuativi ancora da scrivere per determinare alcuni dettagli, non posso saperlo al momento, anche perchè io conosco meglio le situazioni dell'Umbria e del Lazio, non vivo in Toscana e non ho case in Toscana.
Faccio, tuttavia, notare che nell'articolo di giornale sopracitato c'è un errore: si dice praticamente che fanno numero anche i contratti verbali, come se una Regione potesse decidere quando scrive una legge di andare contro le normative nazionali sovraordinate e preesistenti (e ovviamente non è così), e le normative nazionali già prevedono per TUTTE le locazioni l'obbligo di SCRIVERE SEMPRE dei Contratti, perchè un conto è SCRIVERE un contratto (sempre necessario) un conto è REGISTRARLO (necessario solo dal 30esimo giorno in poi). Comunque sia, anche quei furbetti che si dimenticassero di scriverlo, si vedrebbero conteggiare TUTTI I SOGGIORNI, anche quelli erroneamente non scritti e che risultino da transazioni Airbnb e da movimenti bancari o di Paypal.
La forma scritta del contratto di locazione, come si dice sul sito La Casa Che Avanza, è necessaria sempre e questo è il riferimento normativo che lo prevede:
l’Art. 1, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. L’articolo è stato pubblicato in GU n.292 del 15 dicembre 1998: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”
GU n.292 – Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma 4.
Ci riaggiorniamo quando sapremo qualcosa di più. Ciao!
PS: è abbastanza frequente che una Legge Regionale sul Turismo rimandi a dei successivi Regolamenti, dunque non stupisce, perchè i dettagli possono essere stabiliti meglio in un Regolamento. E' successo anche in Lombardia.
NOTA: se però chi ha scritto l'articolo di giornale è così certo che si sia trovato un compromesso evidentemente deve esistere un testo di legge già modificato rispetto a quello scritto all'inizio di questo post, tutto sta a scovarlo online...
Grazie Orvieto in Centro!!
L'unica cosa certa è che si "galleggia" sempre tra una marea d'informazioni poco chiare!!
Sandra
Anche se ormai vecchio di 2 mesi (ottobre 2016) e dunque non più aggiornato alle ultime novità, ritengo utile linkare il seguente articolo di giornale http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/43982_la-toscana-mette-il-tappo-ad-airbnb-stop-agli-affi...
perchè ad un certo punto si afferma L'ESISTENZA DI UNA LEGGE NAZIONALE DEL 2011 SECONDO CUI CHI AFFITTA PER PIU' DI 90 GIORNI ALL'ANNO DIVENTA IMPRENDITORIALE E DEVE APRIRE UNA PARTITA IVA (IN TUTTA ITALIA, ESSENDO UNA LEGGE SOVRAORDINATA E PREESISTENTE E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO).
Forse ci si vuole riferire nominando una Legge Nazionale al poco fortunato Codice del Turismo del 2011? Probabilmente si...
Stiamo a vedere... Ciao!
90 giorni però si intendono consecutivi?- se affitto un mese non ho l'obbligo del contratto ma se supero sicuramente.
@Dominique15 no si intendono complessivamente nell'arco di un anno, quindi 90 come somma dei giorni affittati.
e non è tanto per il contratto (che personalmente faccio anxhe per soggiorno di 2 notti) ma per l'obbligo di p.iva
@Dominique15, no, non credo tu abbia capito... innanzitutto i contratti si REGISTRANO solo x soggiorni di almeno 30 gg. ma si SCRIVONO sempre, anche x soggiorni inferiori a 30 gg. e persino x quelli di 1 o 2 o 3 notti soltanto, altrimenti che locazione sei senza contratti scritti? In quel caso che differenza ci sarebbe tra te e un extralberghiero b&b, affittacamere, o ancor di più casa vacanze?
Inoltre qui si sta parlando di cosa si intenda x locazione imprenditoriale con partita iva, e la p. iva secondo alcuni dovrebbe scattare se si affitta più di un tot numero di giorni all'anno, secondo altri se si hanno più di un tot di case, secondo altri se si fanno più di 80 distinti soggiorni - e dunque contratti - in uno stesso anno. Ma solo nei mesi seguenti un apposito regolamento toscano chiarirà meglio questi aspetti, pare. Ciao!
Grazie ho capito quindi :
fino a 30 gg la registrazione è facoltativa anche se x 1 o 2 gg
oltre i 30 gg è obligatoria con registrazione presso l'agenzia delle entrate e non è necessaria la registrazione degli ospiti in quanto la fa l'agenzia delle entrate all'atto della registrazione del contratto.
sotto i 30 gg sia con contratto o senza anche solo per un giorno è obbligatoria la comunicazione in questura.
Io mi sono già accreditata ma non riesco a registrarmi su sito alloggiati web della polizia per cui, gli sto mandando fax entro le 24 ore o 48 a senconda dei casi.
P.S. io sono valdostana e ho la casa sotto Cervinia Valtournenche quindi ho guardato la norma Nazionale e regionale.
Comunque ho trovato utile le varie conversazioni. ora mi faccio un bel regolamento e me lo faccio tradurre anche in inglese.
Grazie