[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

Risolto!
Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

[GUIDA] NORMATIVE e TASSE per LOCAZIONI TURISTICHE o LT regolari e responsabili! (partendo dal buon testo base di Edoardo, ma completandolo correggendolo integrandolo e modificandolo secondo la mia personale conoscenza e sensibilità)

 

COSA:

 

La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità “turistiche”, dunque precaria, voluttuaria e di durata limitata.
A differenza del B&B, si concede il semplice godimento dell’immobile e NON anche la fornitura di 'servizi alla persona' tipici extralberghieri ed alberghieri quali la Colazione, la Pulizia / il Riordino delle camere DURANTE il soggiorno ed il Cambio Biancheria da letto e da bagno DURANTE il soggiorno, NE' 'servizi aggiuntivi o complementari o accessori' di alcun genere.

 

DOVE / PRESUPPOSTI NORMATIVI:

 

Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 1 c. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431.
Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO): “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione”.
Per la Pubblica Sicurezza, il TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
Per i Redditi, il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Spesso: Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, e/o Norme locali comunali.

 

CONTRATTO SCRITTO:

 

Anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E' DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.


a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”): incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;


b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull'entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;


c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:

 

Se almeno 30 gg.
Marca da bollo su Ricevute di pagamento del canone di locazione (2 Euro se superiori a 77,47 Euro). Marca da bollo sul Contratto registrato, da 16 Euro, ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Il DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis è il PRESUPPOSTO.
Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate: 30 gg. calcolando TUTTI i rapporti di locazione che uno stesso soggetto ha intrattenuto nel corso dell’ANNO con quel locatario (superati i 30 gg. scatta l’obbligo).

 

SUBLOCAZIONE DA PARTE DI INQUILINO NON PROPRIETARIO:

 

Necessario che il contratto base “proprietario-conduttore” contempli la clausola di sublocazione!

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CEDOLARE SECCA SI O NO):

 

a) PROPRIETARIO di immobile CHE LOCA produce Redditi “Fondiari” o ''Da Fabbricato'' (art. 25 c. 1 TUIR), dunque Cedolare Secca al 21% sul 100% del reddito SI, a patto che i due soggetti siano privati. Incluso il caso di Locazione di Singole Stanze (Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate).

Oppure si può pagare per Scaglioni IRPEF (con possibile deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR n. 917/1986, dunque sul 95% del reddito totale).

 

b) INQUILINO di immobile CHE SUBLOCA non produce Redditi Fondiari o Da Fabbricato, ma Redditi ''Diversi'' e pertanto NO CEDOLARE SECCA, bensì il Reddito imponibile sarà la differenza tra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario (art. 67 c. 1 l. h TUIR).

 

RICEVUTA PER PAGAMENTI:

 

Sebbene per pagamenti online tracciati altrimenti (bonifico, paypal, ecc.) secondo alcuni non serva emettere Ricevute, sarebbe bene SEMPRE consegnare una RICEVUTA DI PAGAMENTO al momento del pagamento. Nel caso di importi superiori a 77,47 € si deve apporre a cura di chi loca / subloca 1 Imposta di bollo da 2 € sulla copia Originale per il cliente / ospite (volendo se ben specificato in anticipo anche a carico del cliente / ospite), annotando sulla copia del gestore la voce “Imposta di Bollo da 2 Euro appplicata sull’originale, ID dell'imposta XXXXXXXXXXXXXX”, perchè queste cose non funzionano ''sulla fiducia''.
Anche se il pagamento avviene tramite Web, infatti, se il portale di riferimento si limita ad emettere ricevuta per i suoi Costi del Servizio (commissione), il gestore DEVE ugualmente emettere Ricevuta.

 

TASSA DI SOGGIORNO:

 

Alcuni Comuni (almeno quelli inclusi in determinate liste di città a vocazione turistica) prevedono l’obbligo per i Gestori di farsi 'AGENTI CONTABILI DI FATTO' per conto del proprio Comune, così da dover prelevare all'arrivo in contanti in Euro la cosiddetta Tassa di Soggiorno, variabile da Comune a Comune e talora anche sulla base della propria specifica Tipologia Ricettiva. Si potrà chiedere meglio al proprio SUAR (Roma) o SUAP (altrove) Comunale.

 

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE:

 

Ciascuna Regione ha la possibilità eventualmente di specificare o delimitare alcuni aspetti, grazie alla POTESTA' CONCORRENTE IN MATERIA DI TURISMO, ad esempio al fine di delimitare chi eserciti l'attività imprenditorialmente e chi invece solo per godere del proprio diritto di proprietà. Pertanto si consiglia di leggere sempre ANCHE la propria Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, per verificare se quei testi citano anche la propria Locazione (o LT o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o termini equivalenti).

Le Regioni (ex Province, o in alcuni casi tuttora qualche Provincia) possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet, in determinati Portali dedicati) dei Flussi o Movimenti ISTAT di ospiti a fini statistici. Si consiglia dunque di verificare tale incombenza sia sul Testo Regionale sul Turismo sia presso il proprio SUAP comunale.

I Comuni, come detto, possono richiedere la Tassa o Imposta di Soggiorno.

 

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (PORTALE ALLOGGIATI WEB POLIZIA DI STATO):

 

Anche le locazioni turistiche hanno SEMPRE E OVUNQUE l’obbligo di comunicare alle Questura competente come gli Extralberghieri e gli Alberghieri (ecc.) i dati / le presenze / gli arrivi degli ospiti.
Il Presupposto è la Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 26/06/2015.

Per il Link al Portale Alloggiati Web basta cercare su Google, selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line. Nota: nel frattempo è possibile comunicare i dati degli alloggiati (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente, ma solo fino all'attivazione del servizio online, con consegna di apposite Credenziali di Accesso (Username e Password), ottenibili anche o solo via PEC (indirizzo di posta certificata).

 

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’:

 

No Insegne. No Segnaletiche di alcun tipo. No denominazioni quali B&B, CASE VACANZE, APPARTAMENTI VACANZA, né le altre già utilizzate ad indicare precise ed esistenti Tipologie Ricettive dell'Extralberghiero e dell'Alberghiero (ecc.). Nota: è possibile che in alcuni Testi Regionali sul Turismo LT e CAV siano equiparate quanto a incombenze burocratiche e solo in quel caso, creando non poca confusione, si parla indifferentemente di Locazioni Turistiche e di CAV. Un esempio al momento è Milano e la Lombardia. Sulla legittimità o meno di queste prescrizioni si parlerà altrove.

 

QUALI SERVIZI:

 

No SERVIZI ALLA PERSONA. No SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI, COMPLEMENTARI. Tuttavia è possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite, cioè DURANTE lo stesso soggiorno.

Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) afferma che “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

Insomma, detto in altre parole, TUTTI I DIRITTI DI UNA LOCAZIONE TURISTICA FINISCONO DOVE INIZIA L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI B&B AFFITTACAMERE CASA VACANZE (ECC.) O ALBERGHIERA DI HOTEL (ECC.). Anche perchè in quel caso i Redditi prodotti muterebbero la propria natura, di certo non sarebbero più definibili Fondiari o Da Fabbricato.

 

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:

 

Non varia in base alla diversa durata del Contratto di locazione.

L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

 

PUBBLICITA’, SI O NO:

 

E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb (salvo diversi pronunciamenti di singole Regioni, sulla cui legittimità o meno tuttora si discute: si veda il caso Emilia-Romagna e Bologna), almeno finchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato. Da leggi preesistenti e sovraordinate invece sappiamo tutti bene come le valutazioni Fiscali (di valenza nazionale statale) della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione Finanziaria siano di carattere più complesso e trattino di una serie di 'concause' o 'indizi' che potrebbero far presumere l'IMPRENDITORIALITA' e pertanto l'assoggettamento ad IVA di alcune attività. In particolare, quando si parla di Redditi Diversi e Redditi Da Impresa il discrimine viene messo in riferimento a Criteri nazionali statali quali: OCCASIONALITA', SALTUARIETA', NON ORGANIZZAZIONE di un'attività, contrapposti a CONTINUATIVITA', STABILITA', ORGANIZZAZIONE di un'attività, sul cui significato si rimanda a leggi e norme di tipo statale e valide nell'intero territorio della Nazione Italiana. Alla luce di questi criteri, non tutti i siti internet sarebbero altrettanto 'organizzati', ad esempio Booking, con la sua prenotazione immediata obbligatoria e la sua imponente organizzazione potrebbe essere valutato diversamente rispetto ad un semplice sito che elencasse nomi, numeri di telefono e indirizzi mail (Subito, ecc.). Il discorso, tuttavia, sembra NON riguardare al momento coloro che, come locazione, producano Redditi Fondiari o da Fabbricato, ma si consiglia di tenersi aggiornati ed informati sull'argomento per la propria tutela.

 

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO:

 

Il Comodatario di immobile ad uso gratuito che gestisce l’immobile con finalità turistiche, benchè non viga alcun divieto in tal senso, farebbe bene a ricordare che, secondo la Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 (Agenzia delle Entrate) il Reddito prodotto AVRA' NATURA FONDIARIA O DA FABBRICATO MA SARA' IN CAPO AL REALE PROPRIETARIO e NON a lui stesso NE' come Reddito Diverso!

 

Sperando di aver chiarito una serie di primi dubbi, buon godimento dei vostri / nostri diritti, nel rispetto dei diritti degli altri! : )

1 Risposta Migliore
Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )

368 Risposte 368
Domenico57
Level 2
Conversano, Italy

Sospettavo, grazie. 

 

AIBBA la conoscete? Com'è? So che opera su tutta italia e fa più o meno tutto...

 

Ciao e grazie ancora.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Domenico57

 

... certo, se nemmeno leggi la mia firma... 😮

Salvatore107
Level 1

Salve, ho letto un pò la discussione ma nonostante ciò rimango molto confuso, io ho da poco messo un monomocale dove non ho residenza ne io ne nessun altro, per affittarlo interamente come affitti brevi (massimo 30 giorni a persona) .

Ora vorrei capire dato che sono già andato al comune per chiedere info e non mo hanno saputo spiegare bene, devo dichiarare/registrare il monolocale come casa turistica ? oppure basta soltanto dichiarare gli ospiti alla questura, far firmare un contratto di locazione breve e rilasciare una fattura al pagamento con marca da bollo di 2 euro se importo supera i 77 euro giusto ? grazie abito in calabria e da me è prevista la tassa di soggiorno anche e dove e quando si deve pagare ? non mi hanno saputo spiegare nulla al comune grazie

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Salvatore107

 

Sulle regole di carattere generale per le locazioni turistiche, questo post ti dice giá tutto.

Sulla necessità di comunicare al Comune, purtroppo devi sentire il Comune (magari non hai parlato con le persone giuste) sulla base della legge regionale.

Anche l'imposta di soggiorno, dipende da quale Comune si tratta.

Se non riesci ad ottenere risposte in Comune, fai qualche ricerca... con Google trovi tutto ormai...

cerca "comune imposta soggiorno nomedelcomune" e vedrai che se esiste te lo dice.

stessa cosa per legge regionale: cerca "locazione turistica calabria".

 

Io ho trovato questo:  http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/L.R.%2005.04.08%20N.%208.doc

e questo:

http://www.uppirc.it/wordpress/locazioni-turistiche/

 

Andrea845
Level 2

Salve,

vedo poco fermento riguardo il regolamento che dovrebbe uscire entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge 96 / 2017, quindi ormai imminente, e che dovrebbe stabilire i criteri in base ai quali l'attivita' di locazione turistica si presume svolta in forma imprenditoriale con riguardo, tra le altre cose, alla durata delle locazioni in un anno solare.

Confermate che ancora non è uscito o mi son distratto io?

Nel mentre vi state già orientando verso un tetto ai giorni locati? So che alcuni prendono a parametro 180 giorni, ragionevole per i luoghi di vacanza invernale o estiva, estremamente penalizzante per le città d'arte deove la stagione è tutto l'anno.

E se sì, reputate vadano considerati i giorni di locazione effettivi o quelli di messa a disposizione sui vari portali? Ossia, dai 365 vanno sottratti tutti i giorni sfitti o solo quelli "di chiusura"? In altri termini se in un mese metto un appartamento a disposizione su Airbnb per l'intero periodo ma poi lo affitto solo per 20 giorni, ai fini dell'occasionalità e quindi del periodo massimo c'è da considerare 20 giorni o tutti e 30?

Rosario46
Level 2
Nocera Superiore, IT

eh no ci mancherebbe, una cosa è averlo vuoto e offrirlo in locazione, una cosa è averlo locato e ricavarne un reddito (tassabile). Non possono farci pagare pure se facciamo pubblicità, sarebbe sadismo !

Vero, tassarlo sarebbe veramente troppo.

Mi riferivo al tetto massimo di giorni affittabili oltre il quale verrebbe meno il criterio dell'occasionalità e si ricadrebbe quindi nell'ambito professionale e di conseguenza nell'obbligo di partita Iva.

A prescindere dal numero dei giorni che stabiliranno, mi chiedevo se si dovrà considerare il numero dei giorni di messa a disposizione (sul modello dei negozi che devono specificare anticipatamente il periodo di chiusura) oppure se si calcolerà a consuntivo il numero dei giorni effettivamente affittati.

 

ps - so che nel forum non son visti di buon occhio i commenti di utenti senza foto, però io nel mio profilo l'ho inserita solo che continua a non comparire

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Andrea845

 

Ma se é un regolamento che deve ancora essere emanato, e di cui non si sa assolutamente nulla (come mi sembra di capire della cui cosa sei perfettamente cosciente), che senso ha fare speculazioni di questo tipo.

Sará più semplice aspettare che esca (se mai uscirà)?

Da un lato chiedevo se per caso fosse uscito il regolamente senza che me ne accorgessi. Non mi sembrava ci fosse nulla di male a chiedere, dalla tua risposta dedurrei che in effetti non è ancora uscito.

 

Dall'altro lato il motivo per cui chiedevo se qualcuno stesse già adottando precauzioni era sia perchè in alcune regioni già c'è l'indicazione dell'occasionalità come ad esempio nel Lazio pur senza previsione specifica per il numero dei gironi (ok, la regolamentazione regionale lascia il tempo che trova per la locazione turistica ma il dubbio te lo mette lo stesso); sia perchè alcuni probabilmente con eccesso di premura ritengono che l'occasionalità già prevista in precedenza vada rispettata anche con il numero di giorni e non solo con il numero di appartamenti; sia perchè il DL50 rimanda alla sola possibilità di definire i criteri dell'occasionalità, mentre l'occasionalità in sè sembrerebbe darla già per acquisita, pur senza criteri precisi e dettagliati.
In altre parole chiedevo quindi se la momentanea (o definitiva come giustamente non escludi) assenza di regolamento veniva da voi interpretata come piena libertà relativamente ai giorni oppure come una mancata indicazione precisa di un vincolo comunque da rispettare interpretando e improvvisando.

Come sai, leggendo su internet trovi tutto e il contrario di tutto, penso converrai che per un profano riuscire a fare locazione turistica volendo essere sicuri al 100% di rispettare tutte le norme scritte o deducibili non è la cosa più semplice del mondo, per questo non mi sembrava ci fosse nulla di male a chiedere se anche qui c'era qualcuno che già aveva iniziato a porsi il problema del limite dei giorni e eventualmente in quale modo, per capire se era un accorgimento da iperansiosi o invece qualcosa di più diffuso. Dedurrei la prima ipotesi.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Andrea845

 

La locazione turistica non dovrebbe essere soggetta al criterio dell'occasionalità, aspetto questo relativo alle attività commerciali; pertanto, se la locazione viene svolta senza fornitura di servizi aggiuntivi e si limita alla effettiva sola locazione dell'immobile, non deve sottostare a limitazioni di alcun genere.

In questo caso i redditi relativi sono di tipo fondiario.

 

Questo per quanto attiene la valutazione dell'Amministrazione Fiscale che, tuttavia, si riserva una valutazione complessiva dell'attività, non tanto appunto per l'occasionalità, quanto semmai per l'eventuale organizzazione di mezzi, il numero degli immobili affittati, la valenza del reddito conseguito.

 

Non tanto o non solo di tipo quantitativo, ma soprattutto di tipo "qualitativo".

Va da se che è difficile parlare di "semplice locazione" se si affittano ad esempio 5 case, con soggiorni brevi o brevissimi (che prevedono check-in e check-out anche contemporanei, con relativa pulizia degli alloggi), tali da necessitare dell'ausilio di personale esterno, con redditi significativi se non addirittura principali.

 

Se poi le Regioni inseriscono nelle loro leggi, limitazioni o normative varie anche per la locazione turistica è un altro affare (da valutare eventuali termini di incostituzionalità).

 

Per il resto, come dicevo, restiamo in attesa di eventuali modifiche dell'attuale visione dell'Amministrazione fiscale: sicuramente la definizione certa di alcuni paletti potrebbe rendere la vita più semplice a tanti (e non so se questo avverrà realmente, perchè ritengo che la risposta sia che i criteri esistono già).

 

Francesco192
Level 10
Liguria, Italy

Ciao @Roberto143,

 

hai detto cose giustissime.

 

Mi permetto di far presente che la quantità di immobili locati non è mai stato e mai e proprio mai un parametro che possa incidere sul fatto che sia locazione o no un certo tipo di accordo. Si sta schifosamente aproffittando della situazione per stravolgere il senso della locazione che non è e non deve essere diverso tra locazione breve e non breve. Una locazione è un negozio ben specifico, è opportuno lottare affinchè rimanga tale. Come si fa a dire che chi ha 5 appartamenti locati ad uso turistico deve essere per forza organizzato come impresa quando c'è chi ne ha 250 e affitta con contratti lunghi e invece può continuare a fare locazione? È mostruoso questo scenario, purtroppo in molte regioni è così ed è assolutamente contrario al principio stesso della locazione. Lo stesso vale per il reddito in funzione del proprio reddito complessivo. Altra boiata pazzesca. Chi ha una villa e affitta solo quella e si guadagna da vivere solo con quella, allora può fare locazione solo se fa contratti lunghi? La locazione è e deve essere locazione a prescindere da quanto si guadagna e da quanti immobili si affittano. Così è sempre stato anche ed ovviamente per le locazioni brevi, che non sono altro che locazioni. Purtroppo ultimamente si stanno prendendo delle strade assurde che è opportuno che tutti uniti, a prescindere dagli appartamenti posseduti, combattiamo per la tutela di diritti fino a ieri ben chiari ed oggi minacciati da interpretazioni vergognose che tolgono diritti in maniera sommaria e fortemente sbagliata. 

 

Non è affatto difficile parlare di locazione se si affittano anche 5 o più appartamenti per periodi brevi e si rispettano proprio quelle specifiche leggi della locazione. Se ho 250 appartamenti a me intestati guadagno tanto, li devo pulire e mi affido a professionisti anche se li affitto annumente e devo dare le chiavi 250 volte l'anno, firmare 250 contratti l'anno e per 250 volte devo anche pulirli a fine locazione. 

 

Ciao

Anzitutto grazie per le risposte.

Sono d'accordo e confermo che infatti il problema che ponevo era principalmente fiscale e riguardava l'art.3 bis che preannuncia un regolamento entro i 90 giorni per definire i paletti della forma imprenditoriale e conclude con "avuto anche riguardo al numero delle unita' immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare".  Visto l'attuale clima non molto propizio a livello legislativo per extralberghiero e locazioni brevi, la mia paura è relativa a cosa potrebbero inventarsi per "la durata in un anno solare".

Dato che per vari motivi dovrei decidere ora se predisporre e arredare un appartamento a locazione turistica o ad affitto standard e che l'eventuale limite sui giorni sarebbe stato decisivo per la scelta, speravo tanto che il regolamento uscisse nei tempi previsti.

Ma come dici tu, temo che non ci sia alternativa a basarsi su quel che si sa ad oggi senza fare troppo affidamento sulle tempistiche ministeriali.

Grazie ancora.

CasaNova0
Level 2
Milan, Italy

leggendo questa discussione mi si sono rizzati i capelli sulla testa ! 

Io sto affittando separatamente due stanze ed ho un via vai di ospiti continuo : milti si fermano un giorno o due, gia' riuscire

a raccogliere le tasse di soggiorno (in teoria dovrebbe farlo il comune...e va beh) comunicare gli arrivi in questura etc mi obbliga 

ad essere sempre presente. A tutto questo si dovrebbe pure aggiungere la stipula di un contratto scritto ?! A che pro ?

Chi se ne giova ? Mi sembra follia assoluta , sadismo e masochismo ! Non basta raccogliere le tasse di soggiorno , pagare la cedolare secca e comunciare le entrate in questura ? Poi cosa me ne fo di tutti i contratti ...li riciclo come carta igienica ?

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@CasaNova0

 

ma siii.. che li fai a fare i contratti... che neanche come carta igienica andrebbero bene! (hai provato mai a pulirti con un foglio A4 da stampante???)...

non è solo sadismo e masochismo... è anche voyerismo e feticismo (ma tutto sommato con un nick come il tuo... ci si potrebbe fare un pensierino!) 🙂

giustamente dici... "chi se ne giova?"... beh, a volerla dire tutta te ne gioveresti tu, ma mi rendo conto che sarebbe troppo difficile spiegarlo, visto che hai letto tutto il post e ti si sono drizzati i capelli...

quindi in conclusione, sti contratti, non farli.

oltre tutto stando a Milano, non saresti tenuto a farli, in quanto la LT a Milano non esiste.

questo almeno lo sai vero?

che a Milano dovete essere tutti CAV (Casa Vacanza) e presentare la SCIA al Suap per poter ospitare?

 

un caro saluto

 

ps: a proposito della tassa di soggiorno che dovrebbe riscuotere il Comune... hai anche un'idea di come potrebbe fare?

magari mettendo dei banchetti a tutti i varchi di ingresso alla città, con un gabelliere che domanda... "dove andate? quanti siete? un fiorino!"

 

CasaNova0
Level 2
Milan, Italy

@Roberto143

forse sei  tu a non capire : io sono perfettamente in regola con SUPA/SCIA/GEIS/QUSTURA/Cedolari secche/Umide/Fracite e contro farcite...per capire come mettermi in regola , non essendo un esperto del campo ci ho messo settimane , leggendo e facendo code per uffici e seguendo traccie false...adesso che sono apparentemente in regola vedo sat cosa dei contratti scritti anche per pernottamenti di un giorno e mi si rizzano i capelli ma non solo quelli !! Per raccogliere e pagare la tassa di soggiorno a Milano bisogna munirsi di tanta pazienza : bisogna avere dei blocchetti prestampati che si possono ottenere SOLO in comune previo appuntamento. Quando si esauriscono bisogna andare a riprenderli previo appuntamento. Bisogna compilare quindi tutto telematicamente e tenere pure un archivio cartaceo (doppio lavoro). Per far pagare direttamente gli ospiti al comune basterebbe poco : un portale dove gli ospiti pagano il dovuto e quando si presentano da me mi mostrano la ricevuta del pagamento . Molto semplice ...il gazebo lo lascio ai volponi come te che a quanto pare amano la burocrazia di stampo borbonico. Mi spieghi perche' io debbo sobbarcarmi una massa di lavoro burocratico per risquotere le tasse del comune ? Che allora mi riconoscano una percentuale ! 

 

Cordialmente

CN

 

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