Cara @Francesca, qui ci tocca aggiornare questo bugiardino per chi loca turistico (con avvertenze, controindicazioni ed effetti collaterali) per approdare vigorosi sulle rive della locazione breve che vi esalta.
- DURATA DELLA LOCAZIONE TURISTICA
Per le locazioni turistiche è consentita la fissazione di una durata di qualsiasi lunghezza: la locazione turistica prescinde completamente dall’elemento temporale costituito dalla durata del rapporto: infatti l’art.2 della 431 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione) non si applica alle locazioni turistiche (art.1, co.2, lettera c).
Si può andare da una durata brevissima corrispondente anche soltanto ad un giorno o al fine settimana ad una durata annuale: la figura della locazione turistica è posta al di fuori dei confini della disciplina della 431/1998.
L’unica dato caratterizzante è quello relativo alla finalità, che deve soddisfare esigenze esclusivamente di natura turistica, esigenze che possono avere anche una durata considerevole o comunque non sempre necessariamente brevi, e comunque senza alcun collegamento con esigenze abitative stabili: l’interesse di Tizio può consistere nel locare una baita a Cortina d’Ampezzo perché vuole sciare d’inverno e fare escursioni in primavera e in estate.
Se invece Tizio viene a Cortina d’Ampezzo per tre settimane per motivi di lavoro o di stage, io non posso fargli sottoscrivere un contratto ad uso turistico, dovendo ricorrere a un transitorio ordinario., art.5, co.1 della 431.
- LOCAZIONI BREVI
Il DL 50/2017 ha introdotto un complesso di disposizioni per i contratti sotto i 30 giorni che vengono individuati come “locazioni brevi”.
La noma però non individua un nuovo schema contrattuale, ma soltanto detta regole di contenuto fiscale per disciplinare modelli di contratto che già esistono, vale a dire i contratti turistici (disciplinati dal codice civile) e i transitori ordinari (disciplinati dalla legge di riforma del ’98), che, se di durata breve, ossia di durata inferiore a 30 giorni - a patto però che la convenzione locale, recependo il DM 16 gennaio 2017, lo preveda – rientrano anch’essi, a tutti gli effetti, tra le “locazioni brevi”, non dovendo soggiacere alle varie leggi regionali sul turismo: quindi, no comunicazione Comune, no comunicazione statistica Regione flussi turistici, no eventuale imposta di soggiorno ecc.
Le disposizioni del DL in questione, in tema di locazioni brevi, trovano ora applicazione alle locazioni di immobili ad uso abitativo, comprese quelle che includono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, ma non la somministrazione di prima colazione che solo un B & B deve fornire ovvero servizi aggiuntivi, tipo ristorazione, vendita di souvenir o libri ecc. (Affittacamere).
Non solo. In particolare, i commi 2 e 3, art.4 stabiliscono che ai redditi derivanti da:
° contratti di locazione;
° contratti di sublocazione;
° contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ag oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi;
stipulati, a partire dal 1° giugno 2017, è possibile applicare la cedolare secca. Infatti per ciò che interessa il famigerato rigo RL10, è stata aggiunta la nuova casella 3 “Cedolare secca”, per cui è ora possibile optare per tale regime sostitutivo dell’IRPEF anche in caso di redditi diversi se derivanti da:
° sublocazione breve (no lunga;
° locazione breve (no lunga) effettuata dal comodatario.
Il reddito derivante da locazioni brevi stipulate dal comodatario deve essere indicato nel rigo RL10 dal comodatario stesso, e non dal proprietario-comodante: tale soggetto dovrà dichiarare, nel quado RB del modello Redditi o B del modello 730, il relativo reddito fondiario, vale dire la rendita catastale.
Se tali contratti brevi sono stati stipulati da intermediari fisici od online che sono intervenuti nel pagamento dei relativi canoni, i medesimi devono comunicare telematicamente alle Entrate i dati dei contratti e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate e applicare una ritenuta del 21% a titolo di imposta (CS) o di acconto (IRPEF) al momento del versamento dell’affitto al locatore: l’effettuazione di questa ritenuta viene certificata con il rilascio da parte dell’intermediario della Certificazione unica.
A titolo di informazione, si avvisano i signori osti che AIRBNB non ha ancora applicato la legge, non considerandosi intermediario.
Pensierino della sera: Beato colui che non è servito da intermediari.