@Leonardo1150
E' una FAQ che doveva essere eliminata qualche anno fa perché genera confusione tra la gestione non imprenditoriale di una struttura ricettiva e la locazione.
Fa riferimento alla circostanza che sino a qualche anno fa, chi in Lombardia aveva l'intenzione di fare locazione turistica doveva necessariamente comunicare la gestione non imprenditoriale di CAV non essendo ancora previsti gli affitti brevi.
Ed infatti cita il contratto di locazione (obbligatorio in forma scritta per qualunque durata di locazione), mentre la gestione di CAV, che è una struttura ricettiva, è regolata da un contratto atipico misto (chiamato contratto di ospitalità o contratto di albergo) per il quale non è obbligatoria la forma scritta, né tantomeno la registrazione anche se supera i 30 giorni.
Quale struttura ricettiva gestita in forma non imprenditoriale produce redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui alla lettera i) comma 1 art. 67 DPR 917/1986.
Questi redditi concorrono al reddito complessivo per la differenza tra l'ammontare percepito e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (comma 2, art. 71, DPR 917/1986).
Infine, la Circolare dell'Agenzia delle entrate 24/E del 2017 dedicata al regime della cedolare secca per le locazioni brevi puntualmente precisa:
L’applicazione della disciplina in esame è esclusa, inoltre, anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR.
Il quadro normativo è piuttosto chiaro e non si presta a diverse interpretazioni.
Poi ciascuno è libero di applicare diversamente le norme assumendone la responsabilità.