Canone RAI speciale e TARI locazione turistica

Risolto!
Doriana32
Level 2

Canone RAI speciale e TARI locazione turistica

Buon giorno a tutti del gruppo. Siamo nuovi e non abbiamo ancora domestichezza nel corretto uso di questa chat. con chi ci si può confrontare in merito alla questione in oggeto? grazie in anticipo

1 Risposta Migliore
Donatella26
Level 10
Mondolfo, Italy

Ciao Doriana; se digiti Canone Rai nella barra di ricerca vedrai tutte le discussioni in merito, dalla piú recente andando indietro; sostanzialmente io finora ho aderito al partito di chi ritiene che non essendo le locazioni turistiche attività ricettive non si debba pagare, ma le ultime lettere ricevute da alcuni Host sembrano indicare che per la Rai fuori dall'utilizzo in ambito familiare dell'immobile si debba pagare...Per quanto riguarda la Tari bisogna che tu veda la normativa in vigore nel tuo Comune.

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12 Risposte 12
Alessandro
Community Manager
Community Manager
London, United Kingdom

Ciao Doriana, magari @Dario0 o @Donatella26 sanno come aiutarti? 

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Per favore segui le linee guida della community

Donatella26
Level 10
Mondolfo, Italy

Ciao Doriana; se digiti Canone Rai nella barra di ricerca vedrai tutte le discussioni in merito, dalla piú recente andando indietro; sostanzialmente io finora ho aderito al partito di chi ritiene che non essendo le locazioni turistiche attività ricettive non si debba pagare, ma le ultime lettere ricevute da alcuni Host sembrano indicare che per la Rai fuori dall'utilizzo in ambito familiare dell'immobile si debba pagare...Per quanto riguarda la Tari bisogna che tu veda la normativa in vigore nel tuo Comune.

Dario0
Level 10
Rome, Italy

ciao @Alessandro , 

concordo pienamente con @Donatella26 


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Paola2094
Level 2
Brescia, Italy

Buongiorno @Dario0  cosa ne pensi del documento che ti posto qua sotto:  https://www.extralberghiero.it/wp-content/uploads/2021/03/nota-RAI.pdf

 

ti ringrazio anticipatamente. La mia esperienza è che il mio gestore elettrico ha smesso di mettermi in fattura l'importo del canone e nel frattempo mi è arrivata la comunicazione da parte della RAI. buona giornata a tutti.

Dario0
Level 10
Rome, Italy

Ciao @Paola2094 ,

grazie del documento.

Inizio dalla parte facile, l'assimilazione delle locazioni alle strutture ricettive perchè soggette ad imposta di soggiorno è una scemenza.

Tanto sono diverse le due fattispecie che ci sono volute Leggi diverse per ricomprendere le locazioni brevi nell'imposta di soggiorno. 
Poi dico un'altra cosa facile, non rispondete alla RAI quando manda lettere semplici, se non sono raccomandate, voi non le avete ricevute.

Ora la parte difficile, lo scopo di lucro. Lo scopo di lucro c'è in ogni contratto di locazione e allora perchè la RAI non chiede un canone speciale anche in caso di locazione 3+2 e 4+4?
Sull'utilizzo fuori dall'ambito familiare potrebbero avere ragione ma finché non mi scrive l'Agenzia delle Entrate direi che non mi preoccupo. Non esiste una definizione di ambito familiare, di chi? Del proprietario, allora avrebbero ragione, o dell'inquilino? Sempre un utilizzo in ambito familiare è, di un'altra famiglia ma sempre familiare. 

Stanno raschiando il barile per me, li lascerei perdere.


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Isabella484
Level 2

Chiedendo anche ADUC Associazione Utenti e consumatori invece dice che è dovuto.

Chiedendo con PEC all'Agenzia delle Entrate invece ti risponde la RAI che è dovuto

Prometheas0
Level 2

ciao doriana, rispondo per la parte di canone rai: 

il canone rai viene pagato solo se la fornitura è la fornitura di residenza del proprietario o locatario dell'immobile. quindi non dovrebbe subentrare questa tassa se l'appartamento è destinato esclusivamente ad AIRBNB. conta che ogni operatore energetico è obbligato a ricevere e registrare le variazioni di residenza dei propri clienti e comunicarli al'agenzia delle entrate per disattivare la richiesta della tassa.

 

da circa 14 anni collaboriamo con i property manager per la monitorare, prevedere e ridurre la spesa energia (gas ed ele) se vuoi puoi dare un occhio al nostro sito [***link ed email rimossi in accordo alle  Linee Guida della community ***]

Walter
Community Manager
Community Manager

Ciao @Prometheas0, grazie per il tuo contributo!

Tuttavia devo segnalarti che ho dovuto rimuovere link ed email dal tuo messaggio in quanto non rispettano le Norme sui contenuti di Airbnb, in base alle quali non consentiamo, tra l'altro:

  • la presenza di pubblicità o qualsiasi contenuto promozionale, logo commerciale, link o nome aziendale.

Ti prego di dare uno sguardo alle linee guida per avere la certezza di operare nel rispetto delle stesse. 😊

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Ottavio15
Level 2
Milan, Italy

Ciao Walter, 

ma quindi tirando le somme il canone speciale è dovuto o no?

Non ci sono associazioi di categoria che si sono espresse sul tema? 

Ho trovato in rete la ANBBA. La conosci? Hai esperienza diretta con loro? Può essere utile sentirli?

Grazie per l'aiuto

Ottavio

Gianni395
Level 2
Bari, Italy

Buongiorno a tutti, ieri ho ricevuto una telefonata da parte di un solerte funzionario della RAI che si era preso la briga di verificare il mio annuncio su Airbnb, oltre che sul portale regionale per le relative comunicazioni, ed appurato dalle foto dell'annuncio la presenza del televisione nella casetta mi invitava la pagamento del canone speciale RAI. Per quanto rappresentassi che si tratta di locazioni brevi non imprenditoriali, la sua posizione era ferma sull'utilizzo della casa che non risulta di stretto ambito familiare.

Chiusa a la telefonata ho cercato di vederci chiaro e mi sono imbattuto in una nota di chiarimenti della RAI datata 29 gennaio 2021, con oggetto : "LOCAZIONI TURISTICHE - PAGAMENTO DEL CANONE SPECIALE" in cui è chiaramente riportato il punto di vista univoco della RAI.

Riporto di seguito estratti che interessano la questione oggetto dell'argomento:

 

La vigente normativa sancisce che devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (art. 27 R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880 e art.2 D. L. Lt. 21 dicembre 1944, n. 458).

 

Segue elencazione delle strutture tra cui non figurano in prima battuta le locazioni turistiche, successivamente puntualmente riportate.

 

Ne consegue che tale elencazione ha natura meramente esemplificativa, e non già tassativa, mentre l’obbligo di corrispondere il canone speciale trova il suo fondamento nelle norme del 1938 e del 1944 sopra richiamate, relative alla detenzione di apparecchi riceventi collocati fuori dell’ambito famigliare o comunque impiegati per fine di lucro (e non quindi nelle norme secondarie di prassi ministeriale, che hanno lo scopo di orientare l’interpretazione degli uffici).
In questo senso, non si ravvisa nessuna difficoltà a ricomprendere nella previsione normativa anche tipologie non espressamente menzionate, come ad esempio case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini ...

A maggior ragione, non si possono escludere dall’ambito di applicazione della normativa sul canone speciale tipologie di ricettività non menzionate in quanto sorte in epoca successiva a quella di entrata in vigore della normativa stessa.
E’ il caso delle locazioni turistiche, che costituiscono una species del genus delle locazione brevi, che l’art. 4 del DL 50/2017 definisce come “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare” (art. 4 DL 50/2017).
Ai fini dell’obbligo di corrispondere il canone speciale, va in primo luogo evidenziato che il criterio della lucratività è senz’altro soddisfatto, in quanto i contratti di locazione breve, pur se stipulati al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, prevedono strutturalmente la corresponsione di un corrispettivo: e ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare l’insorgenza dell’obbligo di pagare il canone speciale.
Ma nella fattispecie de qua si realizza altresì l’elemento della detenzione fuori dell’ambito famigliare, atteso che l’attività consistente nel concedere appartamenti in “locazione breve” è qualificata dalla legge, dalla giurisprudenza e dalla prassi come attività ricettiva, che come tale -al pari di quella alberghiera- presuppone l’estraneità dei soggetti ospitati rispetto alla famiglia del locatore.
In questo senso, viene anzitutto in considerazione il comma 5-ter dell’art. 4 del citato DL 50/2017, in cui si sancisce che “Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
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2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”. Per quanto previsto dalle menzionate disposizioni, tanto l’imposta quanto il contributo di soggiorno sono dovuti da “coloro che alloggiano in strutture ricettive”: il legislatore ha quindi individuato il presupposto dello specifico tributo, rappresentato dal soggiorno nelle strutture ricettive dislocate nel territorio degli enti locali impositori, nonché i soggetti passivi dello stesso (gli ospiti di tali strutture), sottintendendo che gli immobili oggetto di locazione breve siano strutture ricettive.
Nella medesima linea, l’art. 12 del d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) ricomprende, nell’ambito delle strutture ricettive extralberghiere, tra gli altri: gli esercizi di affittacamere (strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari); le attività ricettive a conduzione familiare — bed and breakfast (strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi); le unità abitative ammobiliate ad uso turistico (case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, gestite in forma imprenditoriale, non imprenditoriale, o con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica); ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle categorie elencate dall’articolo.
A mente delle riportate definizioni, le fattispecie di locazione breve paiono senz’altro riconducibili, nell’ambito delle descritte strutture ricettive, all’ipotesi residuale di “ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle categorie elencate dall’articolo”.
Ad analoga conclusione conduce altresì la lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 84 dell’11 aprile 2019, in cui la Consulta riconduce la materia inerente alle locazioni brevi alla competenza legislativa residuale delle Regioni “in materia di turismo”, presupponendo quindi ancora una volta che si tratti di attività ricettiva.

 

Così stanti le cose, ritengo che purtroppo la risposta alla tua domanda (ma quindi tirando le somme il canone speciale è dovuto o no?) purtroppo sia sì.

 

p.s. sempre il solerte funzionario RAI, forse per addolcirmi la pillola, mi ha detto che è anche possibile richiedere una riduzione del canone speciale per i mesi in cui non si ospiti nessuno (io ho casetta ad Ostuni e quindi il flusso turistico scema vertiginosamente nei periodi invernali), ma qui si apre un'altra questione: atteso che perché formalmente sia così, ritengo dovrei preventivamente sospendere dal portale regionale l'attività di locazione turistica del mio immobile, ma per risparmiare un centinaio di euro sono pronto a precludermi la possibilità di ospitare qualcuno durante i mesi invernali?

 

Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

@Gianni395 ciao

ma come ha fatto la RAI ad avere il tuo numero di telefono ?

Ciò premesso, regola generale, a comunicazioni telefoniche non si dà mai seguito.

Solo se arriva una raccomandata è opportuno rispondere (il che non vuol dire pagare, e comunque dopo avere verificato l'obbligo).

Per chiarezza, se qualcuno della RAI (o presunto tale) legge la Community, io il televisore non ce l'ho.

Gianni395
Level 2
Bari, Italy

@Alberto1535 ciao, parrebbe che la RAI abbia accesso alle info relative all'obbligatorio CIN; non di meno, come ritengo tanti tra noi, appena ho adibito - da luglio scorso - la seconda casa a locazioni turistiche, l'ho inserita su Google Maps, dove appunto è anche presente il mio numero di telefono.

Bene fai a specificare, per eventuali "visitatori terzi" della nostra Community, che non abbia il televisore!

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