Corte di Giustizia UE e obblighi di ritenuta alla fonte e di comunicazione dati dei contratti

Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

Corte di Giustizia UE e obblighi di ritenuta alla fonte e di comunicazione dati dei contratti

Il Consiglio di Stato aveva rinviato la nota questione alla Corte di Giustizia UE.

E' stata resa nota oggi a sentenza della Corte di Giustizia UE.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220212it.pdf

 

A questo punto manca solo la decisione del Consiglio di Stato.

Resta il nodo della nomina del rappresentante fiscale in quanto Airbnb, pur avendo una società controllata in Italia (con mansioni marginali), non risulterebbe avere una stabile organizzazione in Italia (neppure occulta all'interno della controllata, come invece accertato nel caso di altre notissime multinazionali, secondo una strategia fiscale ricorrente).

Secondo la Corte, il costo della retribuzione del rappresentante sarebbe un ostacolo idoneo a dissuadere Airbnb dall’effettuare servizi di
intermediazione immobiliare in Italia.

15 Risposte 15
Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Alberto1535 !
Grazie mille, sei sempre super aggiornato e preciso: mi fa piacere leggere i tuoi aggiornamenti! 
Confesso però che il documento non è semplicissimo da leggere. È scritto il legalese, in un dialetto specifico il tributese 😄 

 

Quello che ho capito, giusto perché lo hanno evidenziato tanto, è che il documento di per sé  non è vincolante e i giudici nazionali dovranno fare il resto del lavoro.

"IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile."

 

Se vuoi darci una mano a capire meglio, considerando anche che il documento fa riferimento a molte cose... cosa dice questo documento?!

Grazie mille se vorrai aiutarci.

 


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Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

@Francescaci provo.

 

Il decreto fiscale DL 50/2017 aveva introdotto tre obblighi per gli intermediari di locazioni brevi:

1.l’obbligo di raccolta e di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai
contratti di locazione (il che avrebbe comportato già da quattro anni la comunicazione del Codice fiscale del locatore e dei dati catastali dell'immobile).

2.l’obbligo di ritenuta dell’imposta al momento del pagamento al locatore (il quale, quindi, avrebbe dovuto incassare il canone al netto dell'imposta del 21%, oltre che al netto della commissione dell'intermediario).

3.per poter assolvere l'obbligo di cui al punto 2, le società estere (come Airbnb Ireland che emette fattura per i servizi, e Airbnb Payments UK che provvede al pagamento al locatore) che non abbiano una stabile organizzazione in Italia, hanno l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia, che possa svolgere da sostituto d'imposta.

Solo per chiarezza, ma poco rilevante ai nostri fini, l'accertata presenza di una stabile organizzazione in Italia (così come definita dall'art.162 del TUIR) implica il pagamento delle imposte per i redditi generati in Italia. Potrebbe trattarsi di una società controllata con sede legale in Italia, ma anche di una entità occultata ("nidificata" come dice la Guardia di Finanza) all'interno della società controllata.

Stabili organizzazioni  annidate sono state accertate dalla Procura di Milano per alcune notissime multinazionali. Ampio risalto hanno avuto gli accertamenti con adesione firmati, nel periodo dal 2015 sino al 2018, da Apple, da Google, da Amazon e da Facebook.

Ma non è il caso di Airbnb, che quindi è priva di stabile organizzazione in Italia.

 

Su richiesta del nostro Consiglio di Stato, si è espressa la Corte di Giustizia UE, la quale ha sentenziato che i tre obblighi rientrano nel settore fiscale e sono, di conseguenza, esclusi dall’ambito di applicazione di alcune direttive europee citate nel ricorso
da Airbnb.

 

La Corte ha quindi proseguito l'esame di legittimità unicamente alla luce del
divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione (posto all’articolo 56 del TFUE).

I primi due obblighi non ostacolano la libera prestazione dei servizi.

Per cui, sui primi due obblighi, la Corte ha dato torto a Airbnb.

Diversamente, il terzo obbligo imporrebbe all'intermediario di avviare procedure ma anche di sopportare il costo della retribuzione del rappresentante fiscale: di conseguenza, secondo la Corte, l'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale è in contrasto con il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi.

Quindi, sul terzo obbligo, la Corte ha dato ragione ad Airbnb.

 

A questo punto, la questione ritorna al Consiglio di Stato, che dovrà decidere la controversia conformemente alla decisione della Corte di Giustizia.

 

In altre parole, se Airbnb avesse una stabile organizzazione in Italia, l'esito della causa sarebbe scontato.

Non avendo invece stabile organizzazione in Italia, la decisione di illegittimità pronunciata della Corte costituisce, a mio parere, un vincolo importante all'applicazione del decreto fiscale italiano.

Non resta che attendere la decisione del Consiglio di Stato.

 

L'obbligo di dotarsi di un rappresentante fiscale costituirebbe un onere per Airbnb (ma Airbnb già opera come sostituto d'imposta per la tassa di soggiorno).

In contropartita, l'applicazione alla fonte dell'imposta porterebbe ad una semplificazione per gli adempimenti degli host, oltre all'eliminazione alla radice dell'evasione fiscale. In quest'ultima direzione va anche la Direttiva comunitaria opportunamente citata da Airbnb nel suo commento alla sentenza della Corte.

 

Grazie mille @Alberto1535 per il tuo prezioso aiuto. Mi chiedevo, ma per chi ha una casa vacanza con partita IVA ed è quindi sottoposto ad una tassazione diversa dalla cedolare secca delle locazioni brevi, cosa prevedono di fare? Sarà prevista una differenziazione tra host privati e host con partita iva? 

Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

@Chiara380 ciao,

premesso che occorre attendere la decisione del Consiglio di Stato, gli obblighi per gli intermediari previsti dal decreto fiscale del 2017 riguardano solo le locazioni brevi, quindi in forma non imprenditoriale.

 

Nessun adempimento è previsto per gli intermediari , qualora il locatore abbia comunicato loro il numero di partita IVA, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa (Circolare AdE n.24/E 2017).

Buone feste !

Rita15
Level 5
Milan, Italy

Non mi pare corretto dedurre locazioni brevi = attività non imprenditoriale. (un decreto apposito stabilisce che sono non imprenditoriali le locazioni brevi di un soggetto che gestisce al massimo 4 unità abitative, da 5 in poi la gestione diventa imprenditoriale, ma le locazioni turistiche sono sempre "locazioni brevi", un termine peraltro sconosciuto alla normativa civile ed anche alle norme specifiche sugli affitti).

 

Sono basito dal balletto di ragionamenti sul fatto che Airbnb abbia o meno una stabile organizzazione in Italia! "Il re è nudo", Airbnb ha da anni una stabile organizzazione in Italia, il tentativo di passarla come altro sarebbe spudorato e non farebbe onore alla multinazionale di cui quello italiano è il terzo mercato mondiale (dopo Usa e Francia).

Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

Con la recente sentenza del Consiglio di Stato sul noto ricorso presentato da Airbnb, la controversia pare finalmente definita.

Airbnb dovrà applicare la ritenuta e comunicare annualmente i dati dei contratti.

L'accoglimento del ricorso di Airbnb in merito all'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale non costituisce un ostacolo all'adempimento dei due obblighi di cui sopra, in quanto "l’assenza di tale figura non impedisce l’operatività del sistema predisposto dal legislatore".

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/20...

 

@Alberto1535 

 

🥂🍾🍻😎!!

 

Era ora! Finalmente si sta arrivando alla fine di una vicenda che va avanti dal 2017. 

Probabilmente se Airbnb e gli altri avessero rispettato la legge da subito, tante altre cose sarebbe andate diversamente...

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Angela1056
Top Contributor
Linarolo, Italy

@Alberto1535 @IsabellaEValerio0 a pagina 40 della sentenza si trovano queste importanti precisazioni:

 

”- i dati menzionati dal provvedimento in esame (“il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile”, peraltro eventualmente comunicabili in forma aggregata) sono quelli oggettivamente necessari ed indispensabili per la puntuale e compiuta identificazione dell’operazione, dunque non sussiste alcuna violazione dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati;
- non è richiesto il consenso degli interessati, posto che il trattamento de quo (afferente ad una vicenda contrattuale di locazione di beni immobili, come tale sottoposta alla legge italiana) è imposto da una specifica disposizione di legge.”

 

Il grassetto è mio.

Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

@Angela1056 @IsabellaEValerio0 buona giornata.

Lasciando ai giuristi l'interpretazione delle lunghe motivazioni della decisione del Consiglio di Stato (che tra l'altro presenta una completa ricostruzione delle vicende processuali degli ultimi anni) mi pare che la sentenza tolga ogni alibi ad Airbnb.

 

Se la Corte di Giustizia UE aveva lasciato il dubbio per la nomina del rappresentante fiscale, ecco che il Consiglio di Stato, pur adeguandosi pienamente alla Corte di Giustizia,  risolve la questione: depenna l'obbligo per i non residenti privi di stabile organizzazione di dotarsi di un rappresentante fiscale, ma nel contempo afferma che "l’assenza di tale figura non impedisce l’operatività del sistema predisposto dal legislatore".

 

D'altra parte, non si comprendono quali difficoltà e costi esorbitanti dovrebbe sostenere Airbnb per trattenere e versare una ritenuta su una somma che è in suo possesso, al pari di quello che fa già da anni per la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno nei casi di Convenzione con i Comuni.

 

A mio parere le uniche difficoltà possono riguardare i dati da comunicare, sia ai Comuni per l'imposta di soggiorno, sia all'Agenzia delle entrate per i contratti di locazione.

 

Mi sono sempre chiesto che cosa comunicasse Airbnb ai Comuni almeno sino al 31.12.2022, non avendo mai richiesto alcun Codice fiscale né i dati catastali dell'immobile.

Probabilmente nulla, ed è questo il motivo per cui molti Comuni, anche quando responsabile d'imposta sia unicamente Airbnb, si ostinano a richiedere ai locatori i pernottamenti tramite la piattaforma, al fine di tentare qualche approssimativa riconciliazione. Non riuscendo a farsi dare i dati da Airbnb, diventa più comodo obbligare (senza motivo) il soggetto debole.

 

Come ha sottolineato @Angela1056 (che è riuscita a leggere l'intera sentenza !), senza la necessità del consenso degli interessati, Airbnb deve fornire all'Agenzia delle entrate i dati dei contratti.

Ai dati richiesti nel provvedimento originario citati nella sentenza, con provvedimento successivo (17/03/2022) è richiesta anche la comunicazione dei dati catastali dell'immobile, obbligatoria a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2023.

 

E' prevista nell'annuncio l'indicazione dei dati catastali ? (Io non l'ho trovata).

 

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato elimina ogni dubbio o alibi.

Ma non vorrei che anche per la ritenuta venisse applicata una modalità approssimativa al pari di quella dell'imposta di soggiorno. Del tipo: trattengo, riverso ma non comunico correttamente. Sempreché Airbnb decida almeno di applicare la ritenuta. 

@Alberto1535 @Angela1056 

 

Airbnb e gli altri questa volta non potranno ignorare la sentenza.

Airbnb ci ha provato e ha fatto tutto ciò che ha potuto, ma di fronte alla sentenza della Corte Europa ( prima ) e del consiglio di Stato ( adesso), non potrà fare altro che adeguarsi.

 

Lancio una previsione ( che non è solo una speranza, ma è qualcosa di più concreto) : per i dati non ci sono dubbi, ma secondo me - per quanto riguarda la ritenuta - Airbnb inizierà ad operarla a partire dal 2024.

 

Mi auguro che non vada in porto l'aumento della cedolare secca al 26%, anche perché se i portali inizieranno ad operare la ritenuta, questo davvero contrasterà l'evasione fiscale e aumenterà il gettito, mentre l'aumento della cedolare secca andrebbe a colpire soltanto chi le tasse già le paga.

... vedremo 🤞

PS : non credo che sulla ritenuta possa fare comunicazioni errate, anche perché dovrà rilasciare la certificazione unica e compilare la comunicazione locazioni brevi a carico degli intermediari.

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Angela1056
Top Contributor
Linarolo, Italy

@IsabellaEValerio0 @Alberto1535spero anche che il più oneroso impegno amministrativo di Airbnb non si traduca in un aumento delle sue commissioni. 
Buona serata a voi!

Lo spero anch'io @Angela1056 !

Anche perché eventuali aumenti ( di commissioni o anche di tassazione) si tradurranno in un aumento del canone e alla fine a pagare di più saranno i  consumatori finali.

 

Buona serata e buona notte anche a te 🙂

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Ermanno8
Level 10
La Spezia, Italy

Salute a tutti,certo che se applicheranno le sentenze,si dovrebbe assistere ad un ridimensionamento dell'offerta.

Ad oggi pare che la piattaforma accolga tutti,senza necessariamente verificare lo stato dell' Host,pesumo che ritenga non sia di sua competenza.

Se ho capito bene,da oggi dovra' verificare o quantomeno richiedere,a tutti gli Host,i dati fiscali completi dell'alloggio,quindi proprietario,dati catastali ecc,e girarli all' AdE.

E' pertanto probabile che ci sara' chi sparisce,non avendo tutto in regola,e quindi un probabile incremento delle richieste di locazione a chi opera in regola.Non tutto il male vien per nuocere!

Pare che il 26 x cento non sia passato(sentito dire),speriamo.

I troppi aumenti potrebbero portare ad un crollo delle richieste da parte di molti.

 

Cordialmente 

Ermanno

 

Ermanno8
Level 10
La Spezia, Italy

Buongiorno a tutti.

Da notiziario TG1 pare invece che la cedolare secca(ma quanto mi secca!) ha avuto l'approvazione per il passaggio al 26  X cento,ergo,o si allineano le tariffe,o si ha un minor reddito.

Si salvi chi puo!

 

Vero  anche che in questi giorni ci sono problemi ben piu' gravi,in giro per il mondo,con ripercussioni sul settore turistico,inevitabilmente.

 

Iin attesa di tempi migliori vi saluto cordialmente.

 

Ermanno

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