@Francesca @Federico760
come ha già scritto chiaramente @Donatella26 le strade perseguibili nell'ipotesi di comproprietà con il coniuge sono tre.
La scelta dipende anche dalla posizione personale complessiva di ciascuno dei due coniugi per cui, prima di decidere, sarebbe opportuno un parere qualificato.
1.Sulla locazione di immobile in comproprietà c'è un datato parere dell'Agenzia delle entrate secondo il quale i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà (o altro diritto reale) e tale assunto -secondo l'Agenzia- vale anche in caso di locazione.
Nella Circolare n.20/2012, l'Agenzia afferma: Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.
In altre parole, anche se il contratto di locazione è stipulato solo da un comproprietario, il quale incassa interamente i canoni, comunque anche l'altro comproprietario è tenuto a dichiarare il reddito in relazione alla quota di possesso.
2. Esiste un diverso orientamento supportato dalla giurisprudenza più autorevole (Cassazione 2016), che viene recepito dalle Commissioni Tributarie.
Secondo questo orientamento, per la locazione di immobili in comproprietà non vale la formula "indipendentemente dalla percezione" .
La Commissione Tributaria del Lazio ha recentemente affermato (aprile 2022) che è ammissibile un'autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso, ove ne risulti concretamente differenziata la percezione. Per cui è possibile attribuire il reddito anche solo ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi di locazione.
Secondo questo orientamento, quindi, l'unico locatore può dichiarare per intero il canone di locazione percepito, anche qualora non abbia la proprietà al 100% dell'unità immobiliare.
E' importante rilevare che si tratta di decisioni di giudici tributari che fanno seguito alla presentazione di ricorsi da parte del contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate.
3.Il contratto di comodato d'uso registrato.
In questa ipotesi, è il comodatario che stipula i contratti di locazione e che, di conseguenza, incassa i canoni.
Se si tratta di contratti di locazione di durata superiore ai 30 giorni, di qualunque tipologia, secondo un'interpretazione da sempre sostenuta dall'Agenzia delle entrate, il comodatario incassa i canoni ma
è il proprietario-comodante che deve inserirli nella propria Dichiarazione dei redditi come redditi fondiari.
Ma nel caso di locazioni brevi è prevista un'eccezione: il proprietario-comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile oggetto di comodato (rendita catastale) mentre il comodatario-locatore diventa titolare del reddito derivante dal contratto di locazione qualificabile in Dichiarazione come reddito diverso.
Con l'ulteriore eccezione di poter assoggettare tale reddito diverso alla cedolare secca del 21% qualora più conveniente.