@Luca2975 ciao,
la chiave è nella normativa regionale, se questa abbia o meno interferito nel contratto di locazione per finalità turistica previsto dal Codice civile e dal Codice del Turismo.
Ad esempio, in Emilia Romagna la normativa regionale interferisce fortemente consentendo la locazione turistica in forma non imprenditoriale solo al proprietario, senza alcun residente nell'unità immobiliare, e solo dell'intera unità.
Per contro, la regione Lombardia ha previsto che la locazione per finalità turistica per brevi periodi sia disciplinata, appunto, dal Codice civile, dal Codice del Turismo, nonché dall'art.1 c.2 Legge 431/1998, consentendo correttamente la più ampia libertà al proprietario (ma anche al comodatario o al sublocatore) nel dare in locazione non imprenditoriale l'intero o porzioni dell'immobile, che sia o meno residente.
La definizione di locazione breve (locazione in forma non imprenditoriale con durata massima di 30 giorni all'anno con il medesimo conduttore) è contenuta nel decreto fiscale 50/2017.
Nella Circolare interpretativa (24/E 2017) l'Agenzia delle entrate precisa:
Circa l’oggetto del contratto, la norma prevede che gli immobili posti in locazione debbano essere a destinazione residenziale (finalità abitative). La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione (Cfr. Circ. n. 26/E/2011).
Leggendo il regolamento della regione Lazio (spero aggiornato):
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/TUR-regolamento-14-16-06-2017.pdf
in particolare l'art.12-bis, non avevo riscontrato particolari vincoli alla locazione di alloggi per uso turistico, definiti Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari ...... o parti di esse.
Aspettiamo interventi da parte di host di Roma.