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a qualcuno è arrivato da pagare il canone speciale Rai x la televisione di 203,00 euro in quanto detentore di a...
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Riguardo al nuovo DL (Decreto Legge), al momento dà ancora àdito ad alcuni dubbi. Comunque proverò ad elencare entrambi i diversi punti di vista, e a precisare ciò che è già certo.
1) Il DL (Decreto Legge) dovrà essere entro 60 gg. convertito in L (Legge) dal Parlamento, con o senza Modifiche;
2) L'A.d.E. ha 90 gg. di tempo per chiarire gli aspetti pratici e tecnici della cosa;
3) Il testo riguarda tutti quei contratti stipulati a partire dal 01 giugno, a prescindere dalla data di decorrenza del contratto stesso;
4) Secondo alcuni (Pro.loca.tur, Eutekne, e altri siti internet) riguarderebbe esclusivamente le ''locazioni turistiche'' in senso stretto, e solo quelle con contratti scritti di locazione, inferiori ai 30 gg. In più riguarderebbe le ''sublocazioni'' a terzi di immobile non proprio. E altri contratti a titolo oneroso di comodatario ad uso gratuito, ecc. Questo perchè a loro avviso il termine ''locazioni turistiche'' prive di ''servizi'' e ''con servizi'' (fornitura di biancheria e pulizia) resterebbe all'interno delle vere e proprie ''locazioni turistiche'', quelle per intenderci che si basano su contratti scritti, sempre, per legge, anche se inferiori ai 30 gg.;
5) Secondo gli stessi soggetti, tali adempimenti riguarderebbero quelle ''agenzie immobiliari'' e quegli ''intermediari immobiliari'' con Sede in Italia e iscritti nel Registro delle Imprese, ma probabilmente anche i portali web del tipo Airbnb e BK, ma lasciano aperti dei dubbi;
6) Secondo altri (La Casa Che Avanza, e altri siti internet) riguarderebbe non soltanto le ''locazioni turistiche'' in senso stretto, ma anche le ''locazioni turistiche'' con ''servizi accessori o complementari'', e dunque in senso lato le ''CAV (Case per Vacanze)'' e i ''B&B (Bed and Breakfast)'' a patto che siano occasionali e cioè privi di partita iva o detti anche non imprenditoriali. Questo perchè non esisterebbero a loro avviso ''locazioni turistiche'' in senso stretto caratterizzate dalla fornitura di ''servizi accessori'' e dunque il legislatore non potrebbe che rivolgersi a B&B e CAV; e questo nonostante i loro redditi ''diversi'';
7) Secondo gli stessi soggetti, tali adempimenti riguarderebbero non solo quelle ''agenzie immobiliari'' e quegli ''intermediari immobiliari'' con Sede in Italia e iscritti nel Registro delle Imprese, ma probabilmente anche i portali web del tipo Airbnb e BK, sebbene alcuni dubbi restano sulla possibilità che questi ultimi possano rientrare in determinate definizioni viste sopra, anche a causa della loro sede estera;
😎 A prescindere da chi siano i soggetti interessati (solo ''locazioni'' e ''sublocazioni'' sotto i 30 gg., oppure anche ''b&b e cav non imprenditoriali'' e ogni altra attività ricettiva extralberghiera priva di partita iva, giacchè ''le imprese con partita iva'' sono chiaramente escluse dal provvedimento, così come anche quelle attività in cui i servizi accessori o complementari diventino prevalenti rispetto alla fornitura di ''alloggio''), è chiaro ciò che succederà a chi sia soggetto interessato, e cioè:
a) Quei portali che funzionano con i Contatti Diretti tra guests e hosts e che non impediscono di prenotare al di fuori del portale stesso, assieme a quei portali che non consentono di finalizzare le prenotazioni al di fuori del portale stesso ma che non maneggiano direttamente il denaro dei guests, saranno tenuti esclusivamente a COMUNICARE tempestivamente i dati di tutti i contratti (si vedrà poi se solo quelli ''scritti di locazione'' delle locazioni turistiche o se anche quelli ''verbali da albergo'' di b&b e cav senza partita iva e simili...), a patto che il portale sia a conoscenza di quanti e quali contratti siano stati conclusi ''all'interno'' del portale stesso;
b) Quei portali che funzionano con prenotazioni concluse solo esclusivamente all'interno del portale stesso e che in tutto o in parte maneggiano direttamente il denaro dei guests, saranno tenuti non soltanto all'adempimento visto sopra di ''comunicazione'' ma anche a fungere da ''SOSTITUTO D'IMPOSTA'', nel caso di opzione Cedolare Secca al 21% scelta dal contribuente trattenendo un 21% e girandolo a chi di dovere, mentre nel caso non si opti per la Cedolare Secca trattenendo una ritenuta d'acconto (secondo alcuni di aliquota variabile in base al proprio reddito, e in base ai normali Scaglioni Irpef, secondo altri, più probabilmente fatta comunque coincidere forfettariamente in modo fisso con un 21%, come nel caso della Cedolare Secca);
9) Innovativamente (nel senso di ''diversamente che in passato''), l'opzione Cedolare Secca potrebbe essere scelta anche dalle Sublocazioni a terzi di immobile non proprio, che fino ad ora producevano esclusivamente ''redditi diversi'' e non ''redditi fondiari o da fabbricato''. Secondo alcuni (La Casa Che Avanza, ecc.) innovativamente l'opzione Cedolare Secca potrà essere scelta d'ora innanzi anche dalle CAV e dai B&B non imprenditoriali, almeno limitatamente ai proventi di alcuni portali online, e nonostante i loro redditi ''diversi'';
10) In ogni caso sono errate tutte quelle interpretazioni secondo cui il provvedimento aumenterebbe le tasse, perchè è evidente che lo scopo è quello di far pagare tasse anche ad abusivi e irregolari e non di aumentarle a chi già le paga; infatti non è vero che si debba per forza scegliere la cedolare secca, si può tranquillamente continuare a non esercitare l'opzione, e a preferire l'Irpef come prima; per il resto si tratterà di una ritenuta d'acconto di cui poi il commercialista dovrà tenere conto nella determinazione di quanto far pagare al contribuente al momento della dichiarazione dei redditi e dunque dire che si paga due volte o il doppio non corrisponde a realtà, e non è escluso che si vada ''a credito''; così come non corrisponde a verità il fatto che d'ora in poi non si possano più scaricare le spese, innanzitutto perchè l'opzione cedolare secca al 21% non è obbligatoria, e poi perchè il resto dei propri proventi potranno continuare ad essere considerati come precedentemente. Si sa che la Cedolare Secca non deve necessariamente essere scelta ''per tutti'' i contratti, ma volendo anche solo per una parte, e volendo anche solo dunque per una porzione del proprio reddito.
I dettagli verranno chiariti in seguito a breve, ma, qualunque sia l'ipotesi corretta, personalmente vedo favorevolmente questa novità. Mi auguro che questa prima informativa a riguardo possa esservi utile, visto che c'era un utente che giorni fa chiedeva informazioni in merito.
@Tiziana73, quello che ti hanno detto è giusto, compreso il fatto di regolarizzare le varie posizioni dell'Annuncio e farle corrispondere alle reali situazioni (titoli e fisco), perchè se il nuovo DL venisse riferito anche ai portali, una operazione preliminare che il portale ''dovrebbe'' necessariamente fare è un controllo su ''tutti'' gli annunci, nuovi ed esistenti, al fine di determinare chi sia effettivamente un'impresa e chi no (visto che le imprese con P. Iva restano escluse dal provvedimento), chi sia effettivamente (e non solo perchè lo autodichiara) una ''locazione turistica'' sotto i 30 gg. o una ''sublocazione'' sotto i 30 gg., e chi sia invece qualcos'altro (nonostante le autodichiarazioni dei singoli) e cioè ad esempio ''b&b'' e ''cav'' non imprenditoriali privi di partita iva. Senza fare ciò si rischierebbe di applicare la cosa ai soggetti sbagliati. Dunque direi che per sicurezza se in circa 30 gg. ciascuno regolarizzasse la propria posizione non sarebbe male. Se poi non servisse a questo DL, sarebbe comunque utile in via generale per dissipare l'attuare condizione di ''confusione''.
A parte questo, l'informazione che l'immobile si trova in Toscana era fondamentale, perchè ogni regione ha la propria Legge o Regolamento regionale sul Turismo. In Toscana, ad esempio, il proprietario o chi si trova in affitto (ecc.) può locare anche solo 1 porzione di immobile e anche se è di residenza e/o dimora abituale. Oppure si può locare un intero immobile in cui non si risiede nè abita. E non è esclusa neanche la possibilità di diventare una struttura ricettiva b&b, affittacamere, o altro.
Nonostante la Legge Regionale sia stata impugnata, al momento, legittima o illegittima, vige, e più o meno dice quanto segue:
Art. 55 Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l’attività di somministrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano l’attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.
Art. 56 Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
Art. 57 Case e appartamenti per vacanze.
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
Art. 70 Locazioni turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate: a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui: 1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate; 2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare; b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
Come vedi, l'Art. 70 è quello che dovrebbe interessarti di più, perchè dedicato alle Locazioni turistiche. L'impugnazione della legge in realtà non ti riguarda molto perchè tu stai parlando di 1 solo immobile e di gestione occasionale, per cui prevedo che nel tuo caso specifico poco cambierà. Per il resto, devi assolutamente andare al SUAP del Comune specifico della provincia di Lucca (cioè quello dove è situato l'immobile) e partire da lì. Poi devi parlare con un CAAF o meglio con un Commercialista. Ciao.
Roberto, ricorro anche io alla tua competenza, ringraziando per eventuali contributi anche altri proprietari informati e competenti.
La legge regionale toscana che, come hai correttamente ricordato, è stata parzialmente sospesa proprio per rilievi relativi alle locazioni turistiche, introduceva però la possibilità di gestire queste in forma imprendtoriale, indipendentemente dal loro numero e dal loro"fatturato", art. 70.
Sarei interessata a farlo, essendo titolare di una ditta individuale con cui già gestisco una casa vacanza a Roma e di cui pensavo di agiungere un'unità a Firenze.
Preferirei la soluzione della gestione imprenditoriale delle locazioni turistiche di un appartamento di mia proprietà a Firenze piuttosto che gestirlo come casa vacanza, che presuppone oltre alla Scia dei vincoli che credo la locazione turistica mi eviterebbe, ad esempio per quanto riguarda la dimensione dei locali.
Ho chiesto un charimento alla camera di commercio di Firenze, ma, nel frattempo, cosa ne sai tu e cosa ne pensi?
Grazie
Grazie
Caro Marco, grazie per aver inaugurato quella che ritengo la prima "discussione" realmente utile sull'argomento. Volevo chiederti un parere specifico su un caso limite. Ovvero come dovranno comportarsi le agenzie specializzate (agenzie viaggi, agenzie immobiliari, agenzie di servizi turistici, etc.) che "intermediano" su AIRBNB o su altri canali per conto dei proprietari/persone fisiche (ovviamente con specifico contratto: rappresentanza, affitto vuoto/pieno, etc.). Esempio:
La mia agenzia distribuisce appartamento del proprietario X su airbnb
La mia agenzia INCASSA DIRETTAMENTE DA AIRBNB i corrispettivi pagati dagli ospiti al netto delle commissioni airbnb
La mia agenzia TRATTIENE IL PROPRIO COMPENSO/LA PROPRIA COMMISSIONE e paga al proprietario X il netto stabilito da contratto (a seguito di presentazione regolare ricevuta per alloggio "vostri ospiti" con bollo).
Con l'entrata in vigore della nuova normativa, tra la mia agenzia e airibnb (entrambi soggetti intermediari), a chi spetta l'ONERE di trattenere e versare il 21% di tasse? Inoltre, questo 21%, su quale montante va calcolato? LORDO? NETTO COMMISSIONI AIRIBNB? NETTO COMMISSIONI AIRBNB E COMPENSO/COMMISSIONE agenzia?
Attento pareri, grazie mille
@Giacomo60, grazie. Solo che forse è un pò difficile così in anticipo entrare in casi così particolari, intuendo quali saranno gli accordi che l'A.d.E. dovrà prendere entro 90 gg. con una serie di portali, volendo anche con differenze tra l'uno e l'altro (e al momento senza neppure sapere a quali portali si riferisce questo DL con esattezza). Se e quando un determinato portale, tipo Airbnb, dovesse essere interessato dal provvedimento con certezza, allora vedrai che sarà cura e onere del portale stesso, previo accordo con l'A.d.E., informare i propri iscritti, per ogni diversa tipologia ricettiva, sul da farsi. Anche perchè non stai parlando del caso più comune: locazione diretta di proprietario, sublocazione diretta di affittuario, sublocazione di comodatario ad uso gratuito, ecc.; nè di b&b o cav non imprenditoriali direttamente gestite; nè di agriturismi, nè di hotel, nè di b&b e cav e affittacamere imprenditoriali; ma stai parlando di qualcosa di molto particolare, ovvero un proprietario o un affittuario che locano o sublocano su portali intermediari (come BK ed Airbnb) non direttamente ma tramite altri intermediari immobilari o altre agenzie di servizi a loro volta intermediarie che inseriscono e curano indirettamente l'annuncio sui vari portali. Insomma, la complicatezza del caso richiederà sicuramente una presa di posizione netta dell'A.d.E., una istruzione da parte di ciascun portale, e l'adozione di un bravo commercialista da parte delle agenzie intermediarie come la tua.
Quello che nel frattempo mi sento di consigliarti è senza dubbio di fare in modo di (per così dire) ''bonificare'' ogni tuo annuncio o ogni annuncio di altri che gestisci così da rendere più trasparente e immediatamente comprensibile ciò che c'è dietro a ciascuna inserzione (chi, per conto di chi, che tipo di redditi prodotti, che tipologia ricettiva, e se si è scelta l'opzione Cedolare Secca al 21% o no), perchè altrimenti, anche qualora la cosa passasse in via definitiva, non vi sarebbe la possibilità concreta di proseguire correttamente e senza errori e fraintendimenti. Per il resto affidati ad un commercialista, qui non si può scendere così nel dettaglio, a meno che qualche commercialista per caso non si trovi qui a leggere e a dire la sua. In bocca al lupo!
@Giacomo60, e comunque posso provare a indovinare: la somma da tener presente è quella Lorda, ciò che arriva netto da Airbnb più il Costo del Servizio per l'Host di Airbnb. Il 21%, o come Cedolare Secca al 21% o come ritenuta d'acconto alla fonte, viene automaticamente trattenuto da Airbnb dalla cifra che vi verserà (partendo dal lordo). Ma sono ipotesi. Stiamo a vedere... Ciao.
Se posso provare anche io ad indovinare (si vince qualcosa? 🙂 io dico che come dovrebbe essere ADESSO, l'ammontare da indicare in contratto e quindi da inserire in dichiarazione e su cui calcolare Irpef o cedolare secca é il LORDO.
Mi riferisco ovviamente alla Locazione turistica (con redditi fondiari) e non ad altre forme di ospitalitá (con redditi diversi).
In realtá, direi che é anche improprio definire LORDO e NETTO, perché l'ammontare del contratto é unico e ben definito nell'accordo tra proprietario ed ospite.
Il fatto che il corrispettivo, venga da Airbnb pagato al netto delle sue commissioni, (che sono altra cosa, e si riferiscono al servizio fornito dal portale per la pubblicizzazione e l'incasso per conto del locatore) è una questione che nulla ha a che vedere con il contratto di locazione.
L'Agenzia delle Entrate cosí si esprime nel merito:
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😧 Se il portale trattiene una percentuale come intermediazione e trasferisce con bonifico solo il netto, nel contratto di locazione va indicato questo (che poi è la cifra che viene bonificata) oppure il lordo?
R: Non bisogna fare confusione tra l’obbligazione che sorge a carico del locatario per effetto del contratto di locazione turistica e l’obbligazione che sorge a carico del locatore nei confronti dell’agenzia di intermediazione per effetto del contratto di intermediazione.
Tali obbligazioni, solo occasionalmente, vanno a confondersi tra di loro nel momento del regolamento del prezzo semplicemente perché il locatario si trova a saldare il proprio debito non nelle mani del locatore ma nelle mani dell’agenzia di intermediazione che, a sua volta, dovendo ricevere dal locatore il prezzo dell’intermediazione trova più semplice incassare il proprio credito girando al locatore solo la differenza tra le rispettive partite creditorie e debitorie.
L’oggetto del contratto fra locatore e locatario attiene esclusivamente al contratto di locazione turistica e, quindi, anche il corrispettivo indicato nel medesimo non può che fare riferimento esclusivamente all’oggetto del contratto dovendo quindi concludere per l’indicazione in quest’ultimo del lordo a titolo di corrispettivo.
Secondo noi la nostra situazione è probabilmente molto più diffusa di quanto si pensi. Considerate che la nostra è una AGENZIA VIAGGI, quindi opera assolutamente come da normativa. Secondo alcuni esperti sembrerebbe addirittura che SOLO LE AGENZIE VIAGGI sarebbero autorizzate ad intermediare (occupandosi della promo-commercializzazione) per conto dei privati applicando la normativa della locazione occasionale a fini turistici (proprio perchè la normativa parla epslicitamente di fini turistici).
Tornando al punto (chi opera come sostitutito di imposta in caso di più intermediazioni), stiamo cercando di capirne di più con i nostri consulenti, ma molto probabilmente l'obbligo dovrebbe rimanere in capo all'ultimo della "fila". Ovvero l'agenzia che fisicamente paga al proprietario il corrispettivo netto per la prenotazione/le prenotazioni intermediate. Attendiano di saperne di più...
E' comuqne evidente che la nostra agenzia dovrà comunque attrezzarsi in tutti quei casi di vendita DIRETTA non intermediata da altri canali (online e non).
Salve a tutti,
anch'io vorrei fare le cose per bene ed essendo completamente ignorante in materia (anche se cerco e leggo un sacco di articoli su internet ho sempre la sensazione che mi stia perdendo pezzi) vorrei iniziare dalle cose elementari. Prima di passare alla materia fiscale vorrei capire quanto segue:
Ho acquistato 14 mesi fa un bilocale in condominio presso il quale ho spostato la mia residenza. Ho usufruito delle agevolazioni prima casa e se non erro questo dovrebbe determinare delle limitazioni per 5 anni.
Essendo, però, l'appartamento di fatto libero per parecchi mesi l'anno, potrei iniziare ad affittarlo per periodi inferiori ai 30 giorni?
Mi sembra di aver capito che l'importante è garantire un periodo (se non erro pari a 120 giorni) di non locazione.
Grazie anticipatamente e scusate se magari sono fuori topic, ma sono veramente nel pallone.
Le agevolazioni per l'ACQUISTO della prima casa non si perdono se si affitta, mantenendo però la residenza nello stesso Comune.
Altro discorso per le agevolazioni prima casa relative all'abitazione principale (IMU, rifiuti, detrazione interessi mutuo, ecc) dove è necessaria la residenza.
Per l'abbinamento residenza/locazione devi verificare eventuali limitazioni a livello regionale o Comunale.
https://www.laleggepertutti.it/
Grazie
@Marco376, sono un neofita di Airbnb, potresti chiarirmi cosa è la fee per experience e se è possibile escluderla?
grazie
roberto
@Roberto292, mi spiace ma io non mi occupo di questioni esclusivamente interne al funzionamento di uno specifico portale.
Ricordo solo che se stai parlando di questioni come ''Co-Host'' ed ''Esperienze'', bisogna innanzitutto capire se in Italia un singolo utente ha o meno i ''titoli'' e il giusto ''inquadramento fiscale'' per procedere in tal senso, e se procedere in tal senso è in linea e coerente con la propria specifica ''tipologia ricettiva'' e con la propria ''gestione fiscale''. Come già detto altrove, un portale infatti mette a disposizione (in generale per tutti, e per varie nazioni diverse) una serie di strumenti, ma non è detto che in Italia, o che limitatamente ad una parte di italiani, possano tutte essere applicabili nei fatti correttamente.
Di questioni tecniche relative ad Airbnb ed interne al portale specifico sapranno dirti di più @Roberto143, Susanna, Adolfo, Paola, Giancarlo, ecc. Ciao.
non è possibile escludere la "fee per experience" perche ABB la trattiene automaticamente dal compenso, e cmq tu sai fin dall'inizio a quanto ammonta perche viene calcolata sul prezzo impostato, se non vado errato dovrebbe essere intorno al 20%...
Grazie @Marco376 per i chiarimenti. Non mi è chiaro cosa succederà per chi - come me - è residente fiscalmente in Italia ma ospita attraverso bnb in una casa all'estero (Grecia nel mio caso). Le tasse le pago già in Grecia, dove ho aperto un codice fiscale e faccio la dichiarazione dei redditi.
@Laura797, riguardo ad un altro aspetto (l'assoggettare o meno ad Iva un contribuente) si prendono in considerazione 3 criteri, quello soggettivo, quello oggettivo, e quello ''territoriale'' (secondo cui l'attività / immobile deve trovarsi su territorio Italiano). Si potrebbe presumere, dunque, che il tuo caso sia escluso anche sotto questo diverso punto di vista. Ma al momento è meglio attendere le specificazioni che l'A.d.E. entro 90 gg. dovrà dare, oppure per lo meno l'arrivo di @Roberto143 che ne sa molto di più dell'Agenzia stessa ; ) !