Bozza regolamento edilizio di Venezia: spazzati via!

Giorgio233
Level 2
Venice, Italy

Bozza regolamento edilizio di Venezia: spazzati via!

Buongiorno.

desidero segnalarvi, come forse già saprete, che la bozza del nuovo regolamento edilizio di Venezia prevede, tra l'altro, che non saranno consentite locazioni turistiche di durata inferiore ai sei mesi e la necessità di disporre delle fosse settiche per poter locare a turisti.

Se approvato nel testo attualmente in bozza con queste previsioni normative,  il mercato delle locazioni turistiche nel Comune di Venezia verrà a breve completamente spazzato via. 

Riporto di seguito i titoli dell'articolo de "La Nuova Venezia" del 24 gennaio u.s. 

Giorgiove

Nuovo Regolamento Edilizio in arrivo Stangata sulle locazioni turistiche: Abbav e Confedilizia sul piede di guerra. Tra le proposte l’affitto non inferiore ai sei mesi e fosse settiche obbligatorie.

43 Risposte 43
Francesca
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London, United Kingdom

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Susanna0
Level 10
Milan, Italy

Qual è la differenza tra una casa affittata a turisti una affittata a studenti annuali per esempio? Come mai una deve avere le fosse settiche e l'altra no?

Lorenzo253
Level 2
Venice, Italy

Se affitti ai turisti rientri nell'istituto regionale della locazione turistica: registrazione dell'immobile e del gestore a portale flussi regionale, comunicazione quotidiana dell'anagrafe ospiti alla Polizia, obbligo di riscossione della tassa di soggiorno, uso esclusivo dell'appartamento e durata del contratto inferiore ai 30 gg (... durata media di un soggiorno turistico a Venezia è di 2 gg). Se affitti a studenti non serve nulla di ciò.

Venezia è un isola centenaria in mezzo ad una laguna, appartamenti ed esercizi commerciali non sono collegati a depuratori pubblici, pertanto, in assenza di impianti autonomi di scarico dei reflui (fosse settiche), si è obbligati a scaricare in cunicoli sotterranei in muratura (gàtoli) che dal sottosuolo degli edifici corrono lungo calli e fondamente per sfociare nei canali interni alla città. La legge nazionale e l'attuale regolamento edilizio obbligano alla costruzione di impianti autonomi di scarico solo le unità immobiliari gestite da partite IVA (es: negozi di somministrazione alimenti, ristoranti, alberghi, comparto extralberghiero). Il privato civile (abitazioni private) gode di una deroga a tale obbligo, altrimenti diventerebbe impossibile abitare una larghissima fetta di appartamenti. Ora la deroga verrà meno per le unità immobiliari civili privato civili in cui si affitta ai turisti (locazione turistica). ERA ORA !!!!    

 

Emily352
Level 10

@Giorgio233@Lorenzo253@Susanna0@Rossella117@Marzia34

 

Sollecitata dal titolo del topic, cado nella tentazione di intervenire. Già lo so che mi faccio del male da sola…

 

Vado? Vado. Gli alloggi dati in locazione turistica dai privati non sono “strutture ricettive” anche se le leggi regionali così li definiscono.

 

Le Regioni, in ordine sparso – chi sulla base del numero di alloggi, chi sulla durata dei contratti in un anno solare, chi spingendosi oltre: la pubblicità sui portali di home booking - non possono stabilire chi è imprenditore e chi no: non a caso il DL 50/2017 delega non le Regioni, ma il MEF a promuovere l’adozione di un apposito regolamento avente natura normativa.

 

L’obiettivo del disegno di legge della Regione Veneto è chiaro: potere esercitare un controllo totale e costante sui locatori turistici e fornire standard più elevati ai turisti/locatari in un territorio che ha una vocazione turistica fortissima e deve difendere il suo primato di Regione più visitata d’Italia.

 

E’ indubbio che la locazione turistica più o meno breve – intermediata o meno su AIRBNB e altri portali  - sia esplosa in questi ultimi anni in modo disordinato ed incontrollato e spesso sommerso, ma le armi dei Comuni e delle Regioni per contrastare tale attività finora si sono rivelate spuntate: vedi ad es. l’obbligo del codice identificativo dell’alloggio alle suddette locazioni imposto dalla Regione Lombardia, la cui legge è stata impugnata l’anno scorso  dal Consiglio dei Ministri, in quanto è stata invasa la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, violando l’art.117 della Costituzione: è irrilevante che – a differenza della Regione Lombardia - sia la stessa Regione Veneto a fornire direttamente il codice dopo la comunicazione di inizio attività.

 

Invece, imperterrite, masochisticamente le Regioni continuano a battere dove il dente duole. Si dirà: “Dove duole il dente?”

 

Il dente duole sulle locazioni per finalità turistiche previste dalla legge di riforma del 1998 (improntata, per inciso, proprio al ripristino dell’autonomia contrattuale privata sulle locazioni abitative) che le Regioni, in vari modi, anche i più strampalati (vedi Lombardia e le sue CAV non imprenditoriali assimilate alle locazioni turistiche legge 431/1998) inglobano nel comparto ricettivo regionale: nelle “strutture ricettive extralberghiere” (ad es. Piemonte) oppure, acrobaticamente, mascherano da forme ricettive alternative: “Strutture ricettive complementari” (ad es. Veneto), “Altre tipologie ricettive” (ad es. Emilia-Romagna), “Altre forme di ospitalità” (ad es.Lazio) ecc. Capolavori di politichese italico in salsa regionale.

 

La longa manus delle Regioni mira a disciplinare quello che le Regioni non possono normare.

 

Ora è vero che l’art.117 della Costituzione demanda alle Regioni la competenza in materia di “turismo ed industria alberghiera”, ma né il DPR 6/1972 né tantomeno il successivo DPR 616/1977 toccano in alcun modo la disciplina dei rapporti di locazione per finalità turistica posti in essere da proprietari non imprenditori perché ciò avrebbe comportato una vistosa eccezione al principio costituzionale, del divieto delle Regioni di ingerirsi nei rapporti di diritto privato.

 

La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fermissima su questo punto, proibendo alle Regioni di disciplinare i rapporti civilistici tra privati, in generale, e nell’ambito turistico in particolare.

 

Perché? Perché la Corte ha voluto assicurare su tutto il territorio nazionale un’uniformità di disciplina e di trattamento nei rapporti tra privati (principio insuperabile della riserva dello Stato della disciplina dei rapporti tra privati), perché se si apre questa breccia - le normative regionali possono invadere campi in cui c’è una normativa  prevalente - la frontiera alle intromissioni regionali non avrebbe più limiti, ed allora sì che sarebbe davvero il Far West.

 

Il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (D.Lgs.112/1998) non può invadere campi di esclusiva competenza statale, ma deve limitarsi all’incentivazione, alla programmazione e alla vigilanza e controllo delle strutture ricettive: il trasferimento alle Regioni rimane circoscritto alle funzioni amministrative.

 

Depongono in tal senso gli artt.5 e 6 della legge quadro sul turismo (legge 217 del 1983), per i quali la competenza delle Regioni – per la disciplina amministrativa delle strutture ricettive – si arresta sulla soglia degli “immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto”, ad esclusione di altre forme, estranee alla forma di impresa, di locazioni turistiche.

 

L’art.6, ultimo comma, consente alle Regioni di individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica, arricchendone la tipologia, ma questo non vuole dire affatto che le Regioni possono scardinare il sistema dello Stato, consentendo ai legislatori regionali di avventurarsi in materie che sono loro in partenza sottratte, come, appunto, quella delle locazioni turistiche gestite da singoli privati, i quali, qualora osservino le prescrizioni, ad esempio quelle urbanistiche o igienico-sanitarie, debbono conservare la piena disponibilità dei propri immobili, locarli secondo la durata e le prescrizioni previste dallo Stato, e non dalle Regioni, in nessuna maniera avvallate dai principi della legislazione statale, che le Regioni (vedi ad es. Emilia-Romagna: contratti max 6 mesi) o i Comuni (vedi ad es. bozza regolamento edilizio del Comune di Venezia: solo contratti superiori a 6 mesi + fosse settiche solo per locazioni turistiche) vorrebbero loro imporre.

 

Se alla legge dello Stato (co.1 dell’at.117 Cost.) non si riconosce almeno questo, cioè di definire l’area dei poteri legislativi e amministrativi delle Regioni, lo stesso confine tra la legislazione regionale e la legislazione statale sui rapporti locativi privati non può che sfumare sino a diventare opaco e inafferrabile.

Lorenzo253
Level 2
Venice, Italy

Buonasera Emily, ho letto attentamente il tuo intervento. Premetto che non sono un giurista o un esperto legale del settore.

Due cose però mi sento di ribadire con convinzione riguardo alla bozza di nuovo regolamento edilizio del Comune di Venezia in discussione:

1) L'ex Legge Speciale su Venezia n. 206/1995 comma 2  attribuisce al Sindaco facoltà determinativa di individuare tempi e modalità di adeguamento degli scarichi reflui per i privati civili (art. 2): vale a dire individuare quali privati civili e quali campi di applicazione (ambiti) specifici da assoggettare a tale obbligo, escludendoli pertanto dal beneficio di deroga indiscriminata. 

2) Le prescrizioni urbanistico-edilizie, le certificazione di agibilità e di sicurezza degli impianti per le abitazioni civili sono previste da leggi nazionali, riprese dalle leggi regionali in vari ambiti (non solo quello turistico) ed inquadrate nei regolamenti edilizi comunali, i quali possono prevedere standard qualificanti ulteriori (es: vedi Comune di Venezia, ove la camera singola in abitazione civile ha superficie minima di 9 mq invece degli 8 mq previsti nella normativa nazionale).  

Queste 2 normative non prevedono 'invasioni' legislative da parte della Regione Veneto, pertanto l'obbligatorietà di scarichi reflui civili per le unità immobiliari in locazione turistica (campo di applicazione dell'obbligo: "unità immobiliari in locazione turistica") a Venezia ed isole dovrebbe agevolmente resistere a ricorsi vari.

 

Tre considerazioni finali di portata generale:

1) Il disegno di legge veneto sul CIR è stato studiato al fine di sfuggire agli ambiti di impugnazione su cui è 'caduto' il CIR della Lombardia (l'Assessore Veneto al turismo professa con convinzione che "è a riparo da qualsiasi tentativo di ricorso"...) ... vedremo!  

2) Pare che tale disegno di legge regionale sia allo studio della pertinente commissione del Governo per la formulazione di una disciplina di riforma di base sul fenomeno delle locazioni turistiche, che chiaramente, anche solo per un semplice principio di buon senso, non possono continuare ad essere trattate alla stregua di locazioni brevi tra privati civili come niente fosse, soprattutto nei centri storici ad alta pressione turistica ed emergenza residenziale.          

3) Sul fatto che una legge regionale disciplinante i requisiti qualificanti per le strutture ricettive richiami la conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie anche per le unità immobiliari in locazione turistica, seppure tali unità immobiliari mantengano la destinazione d'uso residenziale, non fa una piega, dal momento che non fa altro che ribadire obblighi di base previsti dalla normativa nazionale e ripresi dai regolamenti edilizi locali per le abitazioni civili.   

Andrea2399
Level 2
Venice, Italy

LORENZO ti sei risposto da solo.Non sei un legale o esperto del settore,quindi smettila di sparare idiozie,perché sei imbarazzante. Non sai nemmeno di cosa si sta parlando. La locazione turistica è una semplice locazione,materia statale. La regione e il comune non possono mettere becco.

Massimo399
Level 2
Venice, Italy

@Emily

 

ottimo intervento. Il mio avvocato mi aveva sintetizzato la cosa in un semplice: le locazioni sono materia civilistica, il sindaco non ha poteri. 

Il regolamento edilizio è in effetti lo strumento più rapido (e rozzo) che il sindaco possa usare, soprattutto in considerazione della revoca di deroghe in materia di fosse settiche.

 

@Lorenzo ATTENTO!!

Si vede che ti impegni, che sei un bravo host  e rivendichi un giusto riconoscimento ma potrebbe ritorcersi contro di te. 

Allo studio infatti non c'è solo l'obbligo di fossa settica ma si discute anche dell'obbligo di porta sola  o  consenso unanime di tutti i condomini...il tuo appartamento con superfici corrispondenti agli abitanti equivalenti, agibilità e presumo le fosse settiche potrebbe saltare per la porta sola. 

Non esprimere desideri perché rischi che si avverino 😉

 

@tutti

Il sindaco si appresta alla prossima campagna elettorale. 

  1. Gli albergatori sono ricchi agguerriti ed organizzati, la finanzieranno oltre a spostare numerosi voti.
  2. I residenti che protestano sono pochi ma sembrano tanti e sono ben organizzati anche loro. Possono comunque creare problemi. Penso che ci sia più invidia sociale che vera emergenza abitativa ma forse sono mal fidato io. Hanno alcune ragioni ma non dimentichiamoci che i veneziani sono i primi ad aver abbandonato il centro e non è iniziato con aibnb...  il fenomeno è in atto  dagli anni 60 con la crescita, il baby boom ec... Ricordo poi a tutti  che prima di airbnb si affittava agli studenti e tutto in nero!!!
  3. Gli host sono per il 75% stranieri (non votano) e l'altro 25% ha in parte la coda di paglia perché teme controlli, in parte si sente al di sopra dei controlli o esente dai provvedimenti draconiani in arrivo. Rimane una fettina esigua e mal organizzata. Ci sono tre o quattro associazioni di host.  Non fanno massa critica ne spostano voti, sono una minoranza non organizzata impalpabile. Il sindaco puntando contro loro fa contenti gli albergatori e abbassa la tensione sociale tra i residenti acchiappandone il consenso. Mossa efficace soprattutto perchè pre-elettorale. 

 

 

Lorenzo253
Level 2
Venice, Italy

@Giorgio233 Non sono previsti né obblighi di porta sola né di consenso unanime dei condomini. 

Silvia1374
Level 2
Venice, Italy

Gentile Lorenzo, temo non sia così...

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Giorgio@Lorenzo@Susanna@Rossella@Marzia ricordate di chiocciolare!

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Emily352
Level 10

@Lorenzo253@Massimo399@Giorgio233@Rossella117

 

Quando il Legislatore esagera

 

Solo l’espresso divieto nel Regolamento c.d. contrattuale oppure una delibera assembleare – purchè assunta con il consenso unanime di tutti i condomini (la vedo dura: perché mai un condomino che vuole fare locazione turistica o aprire una CAV a Venezia dovrebbe votare contro?) e poi trascritta nei registri immobiliari può bloccare l’utilizzo degli appartamenti, come locazioni turistiche, CAV, B & B ecc., ma servono clausole esplicite: una locazione turistica, breve o lunga che sia, non è un’attività alberghiera.

 

Non so che fine farà questo (bislacco) regolamento edilizio. Il legislatore locale perde, probabilmente, il senso della misura quando, animato da buone intenzioni, si avventura in un campo, quello degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche da legge 431/1998 che lui individua, intuitivamente, nell’art.27 bis della LR 11/2013 come “strutture ricettive”, cercando una conversione complicatissima.

 

I tratti “maligni” sono più che mai evidenti in questo carosello di regole:

 

° Durata minima “locazioni turistiche”: un semestre;

° Non ci può essere più di una struttura ricettiva per immobile riconducibile alla stessa proprietà e allo stesso nucleo familiare entro il primo grado di parentela;

° La struttura ricettiva deve avere accesso separato dalla residenza;

° Fosse settiche: obbligo assoluto per chi affitta ai turisti, senza deroga prevista  per i cittadini non “locatori turistici” se ci sono problemi per realizzarle;

° Codice identificativo: marchiatura a fuoco se fai locazione turistica, no se fai altro tipo di locazione.

 

Se il regolamento annunciato dal Comune venisse realizzato, è probabile che una parte dei locatori turistici veneziani cambieranno pelle, con risvolti imprevisti, uscendo dal “tunnel” delle locazioni turistiche per approdare sulle nuove spiagge della disciplina delle locazioni transitorie ordinarie (non turistiche).

 

Perché? Perché il nuovo accordo territoriale del Comune di Venezia, che si basa sul DM 16 gennaio 2017, non prevede, infatti, una durata minima: ciò significa che i transitori possono avere anche una durata brevissima, al limite di un solo giorno, a canone libero, rientrando anch’esse nelle c.d. “locazioni brevi” da DL 50/2017.

 

Altra possibilità: trasformarsi da locatori turistici  in imprenditori turistici, in sostanza degli ardimentosi gestori di “strutture ricettive”, che a Venezia, secondo l’allegato A della Deliberazione di Giunta 419/2015, vorrebbe dire:

 

°  Alloggi turistici (Affittacamere/locande) con fornitura di servizi accessori di tipo alberghiero = solo in forma imprenditoriale;

° CAV con fornitura di servizi accessori di tipo alberghiero = solo in forma imprenditoriale;

° Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (UAAT) con fornitura di servizi accessori di tipo alberghiero = solo in forma imprenditoriale;

° B & B = solo in forma imprenditoriale a seguito della modifica introdotta dal co.4 dell’art.6 della LR 7/2016 alla lettera d) del co.2 dell’art.27 della LR 11/2013: Venezia non è un Comune a bassa presenza turistica, ove i B & B non costituiscono attività d’impresa.

 

D’altronde, da sempre la Regione Veneto ha avuto questa visione imprenditoriale delle attività turistiche, peccato solo che le locazioni turistiche non siano attività turistiche ricettive, bensì locazioni a tutti gli effetti.

 

Senza limiti temporali (la legge di riforma del 1998 e il codice civile non impongono alcuna limitazione di durata e l’art.12, co.5  del D.Lgs. 79/2011 (c.d. “Codice del turismo”) - che prevedeva una durata minima e massima - è stato abrogato dalla Corte costituzionale: non vi è, infatti, nulla nella legislazione nazionale che osti a che la locazione turistica possa avere una durata inferiore o superiore a 6 mesi), così nulla impone che, per esempio, la locazione turistica abbia ad oggetto un immobile completamente arredato (come certi Regolamenti regionali prescrivono) o che non ci possa essere più di un alloggio concesso in locazione turistica per immobile riconducibile alla stessa proprietà o che l’accesso all’appartamento debba essere separato dalla residenza del locatore.

 

Al legislatore nazionale tutte queste cose qui non interessano minimamente. Neppure la mancanza di agibilità interessa al legislatore, in quanto non determina la nullità del contratto, in quanto tale vizio non rende l’oggetto del contratto illecito, giacchè oggetto della locazione non è il bene in sé stesso (se è agibile o ha le fosse settiche o se si sale da un’unica porta), ma  la prestazione, ossia la possibilità di godere di quella cosa, anche nella sua “imperfezione”.

 

Sempre locazioni rimangono: locazioni senza prestazioni di servizi accessori, salvo pulizia dei locali e cambio di biancheria, con l’aggiunta di alcuni adempimenti amministrativi, e soggette, fiscalmente, all’art.4 del DL 50/2017 (Regime fiscale delle locazioni brevi), che, però, a Venezia non sarebbe più possibile applicare alle “locazioni turistiche brevi”, ma solo alle “locazioni transitorie brevi”.

 

Sembrerebbe uno scherzo di Carnevale, vero? Ma purtroppo non è così.

Lorenzo253
Level 2
Venice, Italy

@Emily352@Giorgio233@Massimo399 Emily, alcune precisazioni e considerazioni a margine del tuo ultimo post: 

- Il Codice Identificativo lo prevederà a breve la Regione Veneto per tutte le unità immobiliari adibite a locazioni turistiche nel territorio regionale (pdl 396/2018 di riforma dell'art. 27 bis L.R. 11/2013).  Non è una prerogativa esclusiva per Venezia... 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&e=151&t=0&t=&key=1905982

 

- L'attuale Piano Regolatore di Venezia per la "città antica" (Venezia ad esclusione delle isole della laguna e della Giudecca) prevede che il meccanismo del cambio di destinazione d'uso a turistico-ricettivo sia sottoposto ad una "valutazione di merito" della Giunta Comunale (non più quindi 'automatico' come in passato), proprio al fine di evitare che in una città con già un tasso inflazionistico spaventoso di alberghi e strutture ricettive extralberghiere (... molte di quest'ultime con fosse settiche in deroga!) si pratichino conversioni da locazione turistica a strutture ricettive classificate ...  E in tal senso, non si è visto e non si vedrà nei prossimi anni alcuna trasformazione di unità abitativa in locazione turistica a casa vacanze/AAUT.

 

- "Camuffare" la locazione turistica in locazione transitoria breve è da escludere, anche perché porrebbe problemi gravissimi ai locatori sul fronte della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno (Comune), oltre ad altri obblighi di dichiarazione dei flussi turistici alla Regione e di dichiarazione alloggiati alla Polizia .... si ricaderebbe pienamente in una situazione di abusivismo, quindi dritti dritti in ambito penale!  Dopotutto siamo a Venezia, una capitale mondiale del turismo, non a Canicattì...

 

Per il resto rimango scettico sul riconoscimento di piena validità delle posizioni 'estremiste', da ambo le parti. 

Sul fonte regolamentare, la tattica del Comune di Venezia con questa bozza è evidente: mettere più vincoli possibili al fine di reggere e portare a casa il più possibile in sede di ricorso.  E considerando come funzione la giustizia amministrativa in Italia, non gli do tutti i torti... Le tue osservazioni sulle ingerenze di tali norme ai regolamenti condominiali, per esempio, le trovo assolutamente corrette e condivisibili.

Quanto alla frangia opposta, quella dei 'difensivisti' che attribuiscono piena legittimità alle nome nazionali, riconoscendo di fatto un "tubo" regolamentare in materia da parte di Regioni e Comuni, non la trovo altrettanto corretta e condivisibile, soprattutto con riguardo alle competenze in ambito di prescizioni urbanistico-edilizie e di agibilità. Regioni, e soprattutto Comuni, in forza di leggi nazionali (e il Comune di Venezia anche in forza di una Legge Speciale), hanno competenze su prescrizioni urbanistico-edilizie, agibilità e sicurezza degli impianti, sia che si tratti di "struttura ricettiva", classificata o meno (Regione), sia che si tratti di abitazione civile (Comune), a prescindere dal regime di locazione applicato.      

 

Emily352
Level 10

Il fatto è che qui si usa lo strumento del regolamento edilizio come un ingegnoso cavallo di Troia per scardinare una materia di esclusiva competenza statale, partendo da un errore di base (locazione turistica = struttura turistica ricettiva): se parto da una premessa falsa, la conclusione non può essere che falsa, per cui io rispettosamente dissento.

 

Posso capire il Piano Regolatore per la “città antica”. Posso capire la Legge speciale. Posso capire le ragioni urbanistiche e territoriali. Se però adesso ci si mettono pure gli architetti e gli urbanisti a disciplinare direttamente i rapporti tra i privati e le relative attività contrattuali locative disciplinate dal codice civile, spingendosi oltre, dilatando cioè i confini della legislazione amministrativa comunale a qualsiasi attività privata locativa, a prescindere da ulteriori e specifiche qualificazioni sottoposte al vaglio di Giunta (*), alle incursioni del Comune nel diritto privato non ci sarebbe più alcun freno, come, invece, deve esserci.

 

E’ qui che la “partita” si gioca ed il risultato non è così scontato. In realtà, il distinguo tra la disciplina tra i rapporti tra i privati e quella tra i medesimi soggetti privati e la pubblica amministrazione, sebbene chiaro in astratto, è delicatissimo in singole fattispecie concrete, compresa  quella su cui ci stiamo confrontando, non foss’altro perché gli effetti scaturenti per il privato dall’esercizio dei poteri amministrativi si riflettono di fatto sovente sui suoi rapporti con altri soggetti, anch’essi privati rispetto al rapporto con la pubblica amministrazione.

 

Ed è proprio per questa ragione che la legge 217/1983, che non a caso si autoqualifica legge di “principi”, a cui le Regioni debbono ossequio, ha messo un confine preciso facendo combaciare il divieto alle Regioni nella disciplina di diritto privato con il loro potere, impositivo, di legiferare ed esercitare poteri amministrativi solo al riguardo di attività turistiche gestite in forma d’impresa che, in soldoni, vuol dire: “Stai al tuo posto, non provare ad intrometterti, con vari espedienti, nella disciplina di diritto privato!”.

 

Vi è di più. La giurisprudenza costituzionale, proprio allo scopo di rendere inequivoco il discrimine tra la vigilanza amministrativa dei Comuni e delle Regioni sui privati e la disciplina di diritto privato, ha posto un “Chi va là?” sul primo comma dell’art.117 della Costituzione, se non anche un limite di riforma economico-sociale, mi verrebbe da dire, e come tale da imporsi perfino alle stesse Regioni a statuto speciale, ogniqualvolta lo Stato – in veste di legislatore – ha provveduto a demarcare, con apposite norme, la natura,  la consistenza o il tipo di attività  che i Municipi e le Regioni possono disciplinare ed irregimentare in via legislativa ed amministrativa, ma senza gravare le locazioni tra privati di ulteriori vincoli conformativi, la cui estensione non risulti previamente definita dalla legislazione statale.

 

Il che corrisponde non solo alla garanzia dovuta ai privati per l’art.41 della Costituzione, ma anche come la stessa Corte costituzionale ha più volte illustrato, alla salvaguardia dei principi di libertà enunciati dall’art.120 Cost., principi di libertà, questi, i quali – com’è palese – hanno nel comparto turistico un peculiare risalto.

 

E’ vero che le leggi sin qua emanate dalle Regioni e dei Comuni hanno talora per così dire sfiorato, nei modi più disparati, la materia delle locazioni turistiche poste in essere da privati non rientranti in nessuna delle complicate e bizzarre tipologie tratteggiate per “strutture ricettive”, ma una cosa è che la legge regionale prescriva una qualche forma di comunicazione e “bollinatura” e altri adempimenti finalizzati alla rilevazione statistica del movimento turistico regionale, altra – e ben diversa cosa – è che la legge comunale pretenda di definire i caratteri di questa locazione, la durata, il numero dei portoni, il numero delle strutture ricettive in un fabbricato riconducibile alla stessa proprietà, integrando le regole della disciplina civilistica e della legge-quadro statale, e alterandone la disciplina.

 

Ora – se come dici: “Non si è visto e non si vedrà nei prossimi anni alcuna trasformazione di unità abitativa in locazione turistica a CAV o UAAT” - il Comune non può aspettarsi che il locatori turistici prendano torte in faccia, rimanendo inerti. I privati si muoveranno, seguendo traiettorie variegate per vedere riconosciuto il diritto di gestire i propri beni immobiliari senza essere inseriti nella ricettività regionale e senza altri obblighi se non quelli sanciti dalla legislazione nazionale in materia d locazioni.

 

Le leggi, comprese quelle regionali e comunali, presentano spesso delle debolezze ed è su queste debolezze che i privati – se chiusi in un angolo – entreranno, con esiti imprevedibili.

 

Le finalità esclusivamente turistiche della legge 431 non sono affatto quelle proprie dell’immobile (a Venezia, come a Canicattì), bensì dell’agire del conduttore, vale a dire è l’elemento motivazionale quello che rileva (a Venezia, come a Canicattì): la vocazione turistica di un immobile non conta una beata cippa! Anzi, le vacanze più sofisticate si realizzano nei posti più poveri, in luoghi oggettivamente non attraenti, che di esotico e di turistico hanno davvero ben poco. E la scelta può anche essere economica, di risparmio.

 

Ma arriviamo al dunque. Se io vado a Venezia non a mie spese per motivi di piacere o di svago, ma per esigenze professionali e lavorative (ad es. alla Biennale per quattro settimane) ovvero come studiosa d’arte, quindi pagata, (ad es. per archivi e mostre per sette giorni), il locatore veneziano non deve utilizzare il contratto breve per finalità turistiche, ma dovrà ricorrere ad un contratto transitorio breve, che non corrisponde ad una fattispecie tipizzata dall’accordo territoriale del Comune, ma si motiva sulla base di “altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto”), con conseguente soggezione del rapporto, che il locatore ha costituito con me, alla disciplina giuridica individuata dalla legge 431 (art.5, primo comma) e, in questo caso (contratto transitorio di durata inferiore a 30 giorni), senza necessità della produzione e allegazione al contratto della documentazione che confermi la mia esigenza transitoria, ma solo l’asseverazione unilaterale del contratto (attestato di rispondenza all’accordo locale del contenuto della locazione transitoria) da parte di un’associazione di categoria.

 

Ma diciamo che, invece, io vado a Venezia per dieci giorni per motivi di svago e di riposo, per visitare la città a mie spese, ma accetto il “patto diabolico” del locatore che mi propone un transitorio simulato scritto “bollinato” e che poi io decida di portare la mia controparte davanti ad un giudice in un’aula di Tribunale per la riconduzione giudiziale del mio contratto (cui prodest? quale locatario porta in giudicato il suo locatore per un rapporto locativo, di pochi giorni, che si è già esaurito?).

 

Non tutti gli illeciti sono reati. Non costituisce reato la simulazione di un contratto transitorio. Guarda che io non sto scrivendo queste cose per invogliare i locatori veneziani a percorrere questa (cattiva) strada,  sto solo dicendo che tale fattispecie avrebbe natura civilistica, non penale, in quanto sarebbe una mera intesa dissimulata civile su un immobile contrattualizzato.

 

Posto che il giudice non potrebbe contestare pattuizioni relative al canone né ricondurre il contratto transitorio a canone libero alle condizioni conformi a quanto previsto dall’art.2 (commi 1 e 3) della legge 431, nei casi di nullità di cui all’art.13, co.4 (qui non c’è alcun extracanone, vale a dire un canone maggiore rispetto ad un concordato) né potrebbe essere contestata la forma verbale, tale da costituire una locazione di fatto, cosa farà mai il giudice, se queste due distinte ipotesi saltano (non c’è alcuna disposizione nell’art.13 della legge 431/1998 che indichi come operare una regolarizzazione di un transitorio in un turistico)?

 

Sul piano probatorio, il negozio transitorio potrebbe essere inficiato dal  fatto che l’alloggio venisse periodicamente pulito o dal cambio periodico della biancheria o da altri elementi indiziari o contestato per testi o per presunzioni, art.1417 (Prova della simulazione) cod. civ. Ma tale prova rigorosa potrebbe non essere così semplice.

 

L’opera del giudice dovrebbe, quindi, solo limitarsi alla espunzione delle pattuizioni nulle, in quanto contra legem, ed alla sostituzione con norme codicistiche imperative, cioè l’art.1419, co.2 (Nullità parziale) e all’inserimento di clausole omesse, art.1339 (Inserimento automatico di clausole) e 1374 (Integrazione del contratto) cod. civ., realizzando un assetto contrattuale non coincidente con la volontà, quanto meno, di uno dei contraenti.

 

Conclusione? La locazione simulata di un transitorio può consentire la formazione, mediante decisione giudiziale, di un’intesa contrattuale in conformità non del contratto-tipo (nel turistico non esiste un contratto-tipo), ma alle sole finalità reali del contratto dissimulato.

 

 

(*) Non sapevo che adesso in Veneto una nuova struttura ricettiva complementare non acquisisse più automaticamente la destinazione d’uso edilizia turistico-ricettiva, ma fosse sottoposta ad una valutazione preventiva. Solo per curiosità: che destinazione acquisiscono ora i B & B, che in passato costituivano un’eccezione, mantenendo la destinazione abitativa? Lo sai che stare dietro a tutte le leggi regionali, decreti attuativi e deliberazioni della Giunta della tua Regione, @Lorenzo253,  è davvero, davvero estenuante!?

Lorenzo253
Level 2
Venice, Italy

@Emily352  (*) non in Veneto, ma solo nella "città antica" (Giudecca e isole escluse). Altra nota dolente veneziana: i cosidetti "B&B" ... sono quasi tutti a destinazione d'uso turistico-ricettiva (con conseguente obbligo di partiva IVA), ma la stragrande maggiorparte di questi, così come buona parte degli UAAT, non sono classificati dal momento che:

- non soddisfano pienamente requisiti di conformità urbanistico-edilizia (ambienti interni, che loro chiamano erroneamente "agibilità");

- sono privi fosse settiche, spesso perchè impossibiliati ad edificarle (...così dicono i gestori....).

Vanno avanti con deroghe biennali concesse da Regione e Comune ... 

http://www.abbav.it/mappatura-strutture-nel-centro-storico-di-venezia-agibilita-e-fosse-settiche/

 

Anche questi, verosimilmente, saranno prossimi alla chiusura o a sanzioni salate se non si mettono pienamente in regola.   E ovviamente sono "falsi" B&B perchè il gestore vive altrove, non certo nell'unità immobilare che affitta ai turisti. Solo qualora l'immobile è fatto oggetto di ispezione, tramite comunicazione anticipata da parte della polizia municipale, il giorno dell'ispezione il gestore fa "magicamente" apparire la sua stanza con bagno ed effetti personali, in modo da dimostrare di abitarci. Messe in scena pietose, che durano ormai da anni, ampiamente risapute anche da parte dalla stessa polizia municipale che effettua i controlli ...

   

 

Mariella47
Level 2
Veneto, Italy

@Lorenzo253  Salve Lorenzo premetto che non ho letto carte,regolamenti,ecc. Sono un superhosts del Lido di Venezia volevo domandare se vale anche per noi il discorso fosse settiche e agibilità. Grazie saluti

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