VERONA: PROCEDURE PER AVVIO AIRBNB REGOLARE

Danny126
Level 3
Verona, Italy

VERONA: PROCEDURE PER AVVIO AIRBNB REGOLARE

Ciao, ho una domanda per tutti gli host del comune di Verona.

Ho una casa di mia proprietà dove però non sono residente, vorrei affitarla tramite Airbnb, mi sapreste indicare che procedure devo svolgere e cosa mi devo procurare per poter svolgere tutto in regola? Se avete anche un nome di uno sportello del comune di Verona dove chiedere maggiori informazioni ve ne sarei molto grato!

 

Grazie a tutti,

Danny

 

 

19 Risposte 19
Paola4
Level 10
Rome, Italy

@Danny126 guarda se a Verona c'è il Suar o Suap. Lì dovresti ricevere le informazioni che cerchi. Poi puoi guardare nel sito della Regione Veneto e cercare l'ultimo regolamento relativo alle attività ricettive extra-alberghiere se vuoi rientrare in quella categoria.

Casayplaya-SRL0
Level 2
Verona, Italy

Paola4
Level 10
Rome, Italy

@Danny126 guarda il link che ti ha postato @Casayplaya-SRL0

Danny126
Level 3
Verona, Italy

@Paola4 @Casayplaya-SRL0 visto grazie mille! Sono riuscito a partire, dovrei avere tutte le carte in regola! Ho solo un po' di confusione sul discorso relativo a ricevute / contratti di locazione / tasse, chiedo a voi magari sapete aiutarmi.


Se non ho capito male:
1) La ricevuta non è obbligatoria ma è da dare solamente se l'ospite le richiede. Con un importo superiore a 77,47 euro deve essere applicata una marca da bollo di 2 euro sulla copia cliente.
2) I contratti di locazione turistica inferiore ai 30 giorni non devono essere registrati, ma è bene avere sempre un contratto scritto (anche se non è obbligatorio) per essere maggiormente tutelati (a patto di specificarlo nell'annuncio).
3) Ai fini fiscali, è possibile pagare con cedolare secca al 21% durante la dichiarazione dei redditi e come documentazione richiesta è sufficiente l'estratto conto bancario con segnalati i pagamenti ricevuti da Airbnb.
Mi sapreste dire se è corretto?

Grazie,
Danny

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Danny126

1) ok

2) ok (il contratto scritto é previsto dall’art 4 della Legge 431/98:

   4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione e' richiesta la forma scritta.

3) ok; come documentazione per fare la dichiarazione (730 o unico, al Caf o dal commercialista) non é richiesto nulla di specifico; sei tu che dichiari, quindi puoi partire dai contratti che hai fatto nell’anno, e che sono quelli che - presumibilmente - ti potrebbe chiedere l’Agenzia delle Entrate nel caso di eventuali accertamenti a posteriori (dopo due, tre anni) e che quindi é opportuno conservare.

Gli estratti conto non servono (oltre tutto non hanno le cifre corrette)

4) segnalazione ospiti online alla Questura tramite Alloggiatiweb;

5) segnalazione dati statistici alla Regione? (Non so se richiesta in Veneto, ma credo di si);

6) eventuale imposta di soggiorno (se richiesta da Comune).

Casayplaya-SRL0
Level 2
Verona, Italy

 1)Ricevuta: il cliente se la stampa da airbnb,  se vuole , e' Airbnb che incassa pertanto la ricevuta non sei tu che la devi emettere. 

2)Il contratto e' il regolamento di Airbnb liberamente stampabile dalle parti dal sito di Airbnb cui la prenotazione fa riferimento, anche in questo caso: nulla da stampare se non a richiesta 

3)Airbnb fornisce il riquadro dei pagamenti annuali che si puo' utilizzare per l'unico , questo si e' da stampare ed allegare alla dichiarazione .

Per quanto riguarda la cedolare secca (anche dopo la modifica di luglio 2017) ritengo che sia opzionale in quanto chi avesse effettuato ristrutturazioni deve poterle dedurre in quanto altrimenti si entrerrebbe in una difformita' di trattamento facilmente opponibile in sede giudiziale.

 

Ricordo che per il CC il "conduttore"  e' chi paga (pertanto Airbnb) vi e' una "incomprensione " normativa fra la legge italiana e la prassi USA di fatto introdotta in Italia attraverso la legge sul turismo della regione Veneto, il tutto condito dalle complicazioni che nascono dall'aver ignorato la convenzione sulla fiscalita' Italia-USA del 1999.

 

 

Aggiungo: e' mia opinione che la tourist tax sia incostituzionale infatti l'art. 53 cost.:

 

Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

 

Una permanenza fino a 5 gg (Tourist tax del comune di Verona)  non e' collegabile a nessuna "capacita' contributiva" e non e' progressiva (ci mancherebbe !!) , inoltre non e' corrispettivo di nessun servizio per i quali si paga gia' TARI e altro, inoltre maggiorate rispetto alle normali per il solo motivo di avere un alloggio affittato a turisti .

 

E' puro caos normativo all'italiana, cioe' leggi e regolamenti fatti da chi non conosce nulla di cio' che va a normare .

 

 

 

 

Tourist tax: nel caso ne venga richiesto il pagamento a cittadino italiano (ovviamente) 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy


@Casayplaya-SRL0  ha scritto:

 1)Ricevuta: il cliente se la stampa da airbnb,  se vuole , e' Airbnb che incassa pertanto la ricevuta non sei tu che la devi emettere. 

FALSO

2)Il contratto e' il regolamento di Airbnb liberamente stampabile dalle parti dal sito di Airbnb cui la prenotazione fa riferimento, anche in questo caso: nulla da stampare se non a richiesta 

FALSO

3)Airbnb fornisce il riquadro dei pagamenti annuali che si puo' utilizzare per l'unico , questo si e' da stampare ed allegare alla dichiarazione .

FALSO

Per quanto riguarda la cedolare secca (anche dopo la modifica di luglio 2017) ritengo che sia opzionale in quanto chi avesse effettuato ristrutturazioni deve poterle dedurre in quanto altrimenti si entrerrebbe in una difformita' di trattamento facilmente opponibile in sede giudiziale.

La cedolare secca è una opzione da attivare in sede di dichiarazione dei redditi.

Sulla base della propria convenienza (presenza o meno di detrazioni/deduzioni che la possono rendere non conveniente)

La trattenuta che dovrebbero praticare gli intermediari che gestiscono l'incasso del soggiorno è solo a titolo di ANTICIPO di imposta.

 

Ricordo che per il CC il "conduttore"  e' chi paga (pertanto Airbnb) vi e' una "incomprensione " normativa fra la legge italiana e la prassi USA di fatto introdotta in Italia attraverso la legge sul turismo della regione Veneto, il tutto condito dalle complicazioni che nascono dall'aver ignorato la convenzione sulla fiscalita' Italia-USA del 1999.

???? 

 

Aggiungo: e' mia opinione che la tourist tax sia incostituzionale infatti l'art. 53 cost.:

 

Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

 

Una permanenza fino a 5 gg (Tourist tax del comune di Verona)  non e' collegabile a nessuna "capacita' contributiva" e non e' progressiva (ci mancherebbe !!) , inoltre non e' corrispettivo di nessun servizio per i quali si paga gia' TARI e altro, inoltre maggiorate rispetto alle normali per il solo motivo di avere un alloggio affittato a turisti .

 

E' puro caos normativo all'italiana, cioe' leggi e regolamenti fatti da chi non conosce nulla di cio' che va a normare .

 

Infatti vorrei capire perchè chi non sa di che cosa si parla, faccia questi post fuorvianti

 


😮

Spiegami a norma di legge perche' e' falso in riferimento al 1571 CC e 1787 dove si legge:

.....omissis......

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

 

Pertanto chi da' il corrispettivo (se non e' una agenzia immobiliare iscritta all'uopo nei registri italiani , ed Airbnb non lo e' )  e' il locatore .

 

Dopodiche'  illustrami (con riferimenti normativi ) che ricevuta si da'  di un importo che incassa un terzo . 

 

Sempre in riferimento al CC il contratto e' obbligatorio per iscritto solo nel caso delle locazioni previste dalla legge "equo canone" , in tutti gli altri casi puo' anche essere verbale o desumibile da convenzioni o pattuizioni comunque definite dalle parti  CC 1321 .

 

Le norme a cui tu puoi fare riferimento sono quelle quando incassa la persona che ospita , anche nel caso di una normale agenzia immobiliare e' lei che da' la ricevuta al cliente e fa il contratto con te proprietario laddove effettui l'intermediazione .

 

E , per cortesia , prima di accusare di falso cerca di comprendere che vi sono norm (magari disapplicate ) e prassi che derivano da regolamenti che sono norme di forza minore .

Pertanto forza e coraggio con gli articoli di legge . 

 

Da dove desumi l'obbligatorieta' di una ricevuta per dei soldi che riceve il terzo ?

 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Casayplaya-SRL0

Tutti gli argomenti da te segnalati, sono stati oggetto di discussione centinaia di volte, con tutti i  riferimenti normativi che vuoi.

 

Basterà fare una ricerca con la lentina e troverai tantissimi riferimenti (miei e di tanti altri), che davvero non ho voglia di riscrivere per l'ennesima volta.

 

Per cui, se ti interessa, forza e coraggio, e fatti una bella ricerca.

 

Diversamente, resta pure della tua opinione ma, per favore, non scrivere cose dandole per certe ed assodate, che qualcuno, magari non tanto esperto, potrebbe prendere per buone, rischiando poi personalmente.

 

ps questo vale anche per la questione imposta di soggiorno (altro post), che suggerisci di non pagare in quanto PER TE incostituzionale.

Ritengo la tourist tax applicata ai cittadini italiani incostituzionale e con un fondamento giuridico che ho illustrato,   ognuno poi  puo' compilare il modulo rifiutandosi di pagare o pagarla .

 

Ho ricercato ed ho trovato il tuo commento che contiene questo link :

 

http://www.lacasacheavanza.it/piattaforme-di-booking-online-e-ricevute-fiscali/

 

che dice esattamente le stesse cose che ho detto io .

 

 

Tu non aggiungi nulla dal punto di vista giuridico ma solo indichi una "prudenzialita'"  che ritieni necessaria.

 

Per me sovrapponi  due livelli che sono diversi e paralleli: quello giuridico e quello fiscale .

 

A livello giuridico il rapporto (cioe' il contratto) e' di 3 soggetti , infatti Airbnb ti fattura delle prestazioni , (come una normale agenzia immobiliare), incassa , (come una normale agenzia immobiliare), concorda la permanenza col cliente ,( come una normale agenzia immobiliare), solo che non e' (in italia) una agenzia immobiliare.

 

A livello  fiscale (italiano) e' fra 2 soggetti il percettore ed il fisco italiani , emettendo una ricevuta al cliente per lo stesso importo produci un doppione , quello stampato da airbnb ha tutti gli estremi per essere valido per il cliente e buono per la contabilita' interna ed ognuno lo registra secondo la propria soggettivita' fiscale .

 

La prudenzialita' che proponi e' inutile in quanto dal 2013 il MEF possiede tutte le transazioni bancarie e pertanto puo' verificare cio' che vuole in casa .

 

Vista la totale documentabilita' delle transazioni con airbnb , nel rapporto col fisco non vedo ragioni per produrre doppioni che potrebbero far insorgere errori interpretativi in sede di dibattito fiscale con l'agenzia delle entrate .

 

 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Casayplaya-SRL0

secondo me stai dicendo un sacco di ca...te, sia per quanto concerne la ricevuta (conosco benissimo l'articolo che hai linkato, ma non è una pagina dell'AdE, e non sono d'accordo sul contenuto dello specifico articolo, benchè stimi moltissimo e apprezzi La Casa che Avanza), sia per quanto concerne l'imposta di soggiorno e la sua (a tuo parere) presunta incostituzionalità.

 

Ma non voglio innescare una discussione su chi ha ragione e chi ha torto.

 

Mi sembra di capire però, che benchè l'imposta di soggiorno non sia stata ancora ritenuta incostituzionale ed annullata dall'organo costituzionale preposto, tu non la fai pagare .

Benissimo, sei libero di farlo.

E' così... ho capito bene? Tu non la richiedi in quanto incostituzionale per l'art. 53?

 

Io personalmente, in un forum, non do suggerimenti che potrebbero mettere in difficoltà chi li legge, basandomi su mie "opinioni"... al massimo posso dire "è previsto così anche se per me si dovrebbe fare cosà"... poi ognuno è responsabile delle proprie azioni.

 

Mi hai franteso: io la faccio pagare perche' rispetto le leggi ed i regolamenti. 

 

Semplicemente il mio vuole essere un commento giuridico sul tema . 

 

Se poi una iniziativa collettiva ne richiedesse la revisione costituzionale in sede incidentale ritengo che sia possibile un esame della norma in tale senso e ritengo sia interesse collettivo richiedere una revisione in tale senso della normativa.

 

Per quanto riguarda il resto ho raccolto la caduta normativa a cui non serve aggiungere nulla .

Basta leggere:

La cascata giuridica e' :

Legge, 09/12/1998 n° 431, G.U. 15/12/1998
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
.....omissis......
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
.......omissis......
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. (1)
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

Da cui discende la particolarita' che una prassi economica come noi facciamo attraverso Airbnb "non e' un valido contratto di locazione" secondo la previsione della Legge, 09/12/1998 n° 431, G.U. 15/12/1998 , infatti a tale prassi non si applicano praticamente tutti gli articoli di tale legge .

Che norme si applicano allora ?

In Veneto:
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013
modificato dalla
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 45
Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive
modificazioni.
introduce il:
Art. 27 bis - Locazioni turistiche.
1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa: (26)
a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l’accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Giunta regionale (27) nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.
4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, per ciascun alloggio:
a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;
c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio, opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

 

Si noti che la legge Regionale (giustamente) non parla di "Contratto di locazione" termine giuridico specifico ma di "locali dati in locazione" senza specificarne la fattispecie giuridica sottostante la locazione.


Inoltre e' specificato (Regione Veneto) che solo questo articolo norma la cosa .
Si noti inoltre :
Art. 29 - Denominazioni diverse delle strutture ricettive.
1. Le strutture ricettive che hanno i requisiti previsti per la propria tipologia dalla presente legge, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27 possono essere definiti con altre denominazioni, per tenere conto altresì dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale.

 

Il che farebbe presumere che esistano prassi commerciali diverse dal "contratto di locazione" .
L'unico obbligo e' la comunicazione delle presenze e la comunicazione di dove mettiamo i "turisti" .

Dopodiche' la GR ha normato tutto e definito tutto ma senza variare la legge che pertanto prevale su tutte le Delibere attuative della L.R. n.11 del 14 giugno 2013 se fossero in contrasto.


Adesso entriamo in ambito comunale laddove esista la "Tourist tax".
Il comune di Verona , a cui va dato atto di una chiarezza e capacita' interpretativa non comuni riporta esattamente sul sito:


https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=48047


Alle locazioni turistiche NON si applica quanto previsto agli artt. 2,3,4,7,8,13 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Si applicano gli artt. n. 1575 e segg. del Codice Civile.


Sono attribuiti al Comune la vigilanza, anche mediante l’accesso di propri incaricati agli alloggi dati in locazione turistica e l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dall’art. 27bis legge Regione Veneto 30 dicembre 2014 n. 45. Si applicano le sanzioni previste al medesimo art. 27 bis comma 4 lett. a), b, )c)


Il richiamo al CC e' rilevante perche'  identifica l'ambito normativo: leggo il combinato disposto delle legge statale e la legge regionale (che non possono sovrapporsi ma solo integrarsi) , potendosi definire il contratto di locazione definito dalla legge statale come un caso specifico e normato del piu' generale contratto del codice civile che non richiede la forma scritta ma l'accordo delle parti.

 

Una lettura diversa da questa porta a situazioni di illogicita' delle disposizioni .

 

Pertanto l'accordo  stampabile dal sito Airbnb  e'  per il CC il "contratto di riferimento" della prassi di "locazione turistica"  come diversamente definita dalla legge regionale in rapporto alla stretta definizione della norma per le locazioni diverse dalla "turistica" .

 

Se non ti convince devi trovare nelle norma il concetto di "contratto di locazione turistica"  normato in modo difforme dalle previsioni del CC , cosa che viene fatta per quelli di "civile abitazione" .

 

 

 

 

 

 

 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Casayplaya-SRL0

Prima di tutto ti faccio presente, qualora non l'avessi già intuito da solo, che se vuoi far sapere a qualcuno che stai scrivendo una risposta, devi citarlo con la chiocciolina (@) e scegliendo il nominativo dalla tendina che ti appare, altrimenti l'interlocutore non saprà mai che hai risposto.

 

Secondo: se vuoi rendere ancora più illegibile il tuo pensiero, puoi anche fare copia/incolla delle note e delle appendici, così aumenti la quantità di testo e può quasi sembrare che stai dicendo chissà cosa.

 

terzo: se prima citi una legge dello stato (la 431/98) a cui fanno riferimento le locazioni turistiche, e da cui si evince (dall'art. 1, comma 4) che "per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.e non puoi successivamente far riferimento alla legge regionale, che peraltro dice "Alle locazioni turistiche NON si applica quanto previsto agli artt. 2,3,4,7,8,13 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Si applicano gli artt. n. 1575 e segg. del Codice Civile." : non mi sembra che citi l'art. 1.

Da qui, il fatto che la locazione turistica, in quanto locazione, per non essere considerata nulla deve rispettare la forma scritta, come tutte le altre tipologie di locazione.

 

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, in attesa che venga dichiarata incostituzionale come da tuo pensiero, ti linko un interessante articolo del Messaggero CASA.

E' un articolo di un giornale, e sappiamo che spesso su questi argomenti non vengono riportati dati esatti... però mi sembra abbastanza attendibile.

In ogni caso ribadisco che in un forum, sarebbe opportuno dare indicazioni corrette e/o quanto meno prudenziali, per evitare che qualcuno leggendo possa interpretare male, ponendosi in situazioni pericolose.

 

Ciao

Leggi gli articoli del Centro Risorse

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