posso affittare in questo periodo di lock down

Sonia688
Level 2
Trieste, Italy

posso affittare in questo periodo di lock down

Buonasera a tutti, grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi. Ho ricevuto oggi una prenotazione per motivi di lavorativi.

Sul momento ero ovviamente contenta ma poi mi è venuto un dubbio... posso in questo periodo di chiusura 

affittare senza commettere un illecito? 

grazie a chi può aiutarmi

 

 

Sonia Trieste

 

 

11 Risposte 11
Susanna0
Level 10
Milan, Italy

@Sonia688  É successo anche a a me io ho fatto cosí: ho contattato la questura attraverso il modulo di contatto di Alloggiatiweb, che in questo modo arriva già alla persona di competenza, spiegando la questione.

Nel giro di 1-2 giorni mi hanno mandato dei moduli di autocertificazione che l’ospite deve compilare spiegando nel dettaglio la sua esigenza improrogabile.

Nel mio caso si trattava di esigenza sanitaria, ma credo che anche quella lavorativa sia ammessa. 

Sonia688
Level 2
Trieste, Italy

@Susanna0  @Emily352 

Vi ringrazio tantissimo per le vostre risposte.  Vi aggiorno sugli sviluppi. 

Ho contattato la questura servizio alloggiati che per loro la cosa era fattibile, il comune che mi ha confermato che era legale e che dovevo dare la comunicazione in prefettura cosa che ho fatto scaricando il modulo apposito dal portale. 

In più ho fatto firmare all'ospite un modulo di autocertificazione per la causale dello spostamento. (Lavoro medico)

Credo che basti... 🙂

Grazie di nuovo ed un caro saluto

 

Sonia688
Level 2
Trieste, Italy

Ciao @Susanna0 grazie mille del prezioso consiglio che seguirò.  Ho visto che alberghi e strutture ricettive in genere non sono stati bloccati, purchè sospendano eventuali servizi di ristorazione come avviene in tutto il resto d'Italia. La cosa non mi riguarda poichè faccio affitto puro.

Grazie sei stata veramente molto gentile a rispondermi. Auguro a tutti prima di tutto di stare bene e poi una ripresa economica dopo questo periodo così difficile.

Grazie ancora.

Emily352
Level 10

@Sonia688 

 

Con la solità brevità e dote di sintesi che mi contraddistinguono, cercherò di narrarvi l’accaduto.

 

Parto dal Big Bang, no, dai, scherzo… Parto dalle locazioni non imprenditoriali di immobili ad uso abitativo e non abitativo, ossia quelle locazioni gestite da privati senza partita IVA e codice ATECO, che non implicano l’erogazione di servizi alla persona.

Nessun DPCM finora emanato ha vietato di siglare contratti di locazione di beni immobili sull’intero territorio nazionale. E’ possibile stipulare senza problemi un contratto del primo canale (4+4) o del secondo (3+2, transitorio ordinario, per studenti universitari fuori sede) soggetti alla disciplina giuridica individuata dalla legge 431/1998.

Nessuna sospensione in atto neppure dei contratti per finalità esclusivamente turistiche, soggette invece al regime civilistico, gestite da privati senza partita IVA e codice ATECO, salvo contro-ordinanze regionali (ad es. Regione Lombardia: stop locazioni turistiche brevi), se non fosse che in questo momento, a causa della falce del virus, “gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati”, per cui non è ancora possibile ospitare persone che si spostano per motivi voluttuari di piacere, svago, vacanza, villeggiatura, ossia non posso stipulare contratti per finalità esclusivamente turistiche.

I DD.PCM del 22 marzo e del 10 aprile consentivano di ospitare non turisti, bensì quei lavoratori legittimati a muoversi che, con idonea documentazione, potevano spostarsi per particolari esigenze ovvero per comprovati motivi sanitari urgenti (ad es. lavoratori di aziende autorizzate attualmente ad operare in base alle disposizioni nazionali e regionali e personale medico, infermieristico e di assistenza e soggetti in quarantena), ossia persone impegnate in “attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali” (vedi lettera d) dell’art.1 del DPCM 22 marzo, co.3, art.2 del DPCM 10 aprile, e FAQ Governo Fase 1), attenendosi alle prescrizioni igieniche-sanitarie del Ministero della salute, ossia alcool etilico a 70° e candeggina (al momento non esiste alcun obbligo di sanificazione con macchinari, ad es. ad ozono).

Il DPCM del 26 aprile ha allentato le restrizioni: oltre a poter ospitare persone impegnate in attività “dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” (co.3 dell’art. 2), ora è possibile ospitare anche un altro tipo di persone, ossia persone “autorizzate a spostarsi secondo le normative vigenti” (vedi FAQ Governo Fase 2) che possono avere anche altre necessità, ad es. rientro temporaneo per incontrare congiunti o necessità diverse (vedi co.1 dell’art.2), ad es. persone che non sono state ammesse in ufficio o hanno deciso di starne alla larga lavorando da qualche altra parte in remoto (vedi co.2 dell’art.2).

Le maglie si stanno lentamente allargando. Ora la comunicazione al Prefetto prevista dal DPCM 22 marzo (vedi lettera d) dell’art.1) non è più richiesta (salvo contro-ordinanza regionale): nell’ultimo DPCM 26 aprile non è più contemplato questo obbligo, che ora rimane limitato ad altre fattispecie (vedi co.8 dell’art.2).

E veniamo adesso agli hotel, alle CAV, ai B & B, agli affittacamere eccetera eccetera. I DD.PCM finora emanati riguardano strutture ricettive dell’alberghiero e dell’extralberghiero con partita IVA, e, quindi, dotate di un codice ATECO, un codice di attività economica produttiva “colpito” (ad es. 55.2) oppure “graziato” (ad es. 55.1 e ora, con il DPCM 26 aprile, anche il 68) dal DPCM.

Occorre qui fare un’importante precisazione. Le strutture ricettive chiuse con codice ATECO “colpito” dal DPCM (ad es. 55.2), benchè chiuse, potevano e possono comunque continuare ad operare, limitatamente a quelle eccezioni sopra menzionate (vedi co.3 dell’art. 2 del DPCM 26 aprile, co.3, art.2 del DPCM 10 aprile, lettera d) dell’art.1 del DPCM 22 marzo, e FAQ del Governo Fase 2).

 

Perché queste strutture ricettive dell’extralberghiero, benchè chiuse, possono continuare la loro attività? Perché – in tale evenienza emergenziale – queste strutture del comparto ricettivo, ospitando quel certo tipo di lavoratori, svolgono un servizio essenziale di pubblica utilità per la comunità intera e non sono aperte per accogliere clienti-turisti! Anche per queste strutture ricettive è venuto a cadere, con il DPCM 26 aprile, la deroga del Prefetto (salvo contro-ordinanza regionale).

A onor del vero, se si guardano bene tutti i DPCM (art.1, lett. c) del DPCM 22 marzo, co.2, art.2 del DPCM 10 aprile, co.2, art.2 del DPCM 26 aprile) ci si accorge che le attività economiche produttive sospese (55.2 = ad es. le CAV) già dal 22 marzo scorso potevano di fatto proseguire la loro attività, ospitando i lavoratori di cui si è detto, se organizzate “in modalità a distanza o lavoro agile”, il che vuol dire che se io ho una CAV ed evito qualsiasi contatto con il cliente, gestendo tutto da remoto e nel rispetto delle normative vigenti (ad es. self check-in, esternalizzazione pulizie e sanificazione ecc.) nulla impedisce di continuare ad operare a distanza.

 

Ma torniamo alle locazioni turistiche non imprenditoriali.

 

Cosa succede? Succede che se io privato ospitassi ora uno di quei lavoratori sopra menzionati, è evidente che non posso fargli sottoscrivere un contratto per finalità esclusivamente turistiche, soggetto al regime civilistico, ma un contratto di natura transitoria, in quanto la motivazione che spinge quel contraente a spostarsi dalla propria abituale dimora in altra sede non è certamente la vacanza o il piacere di ammirare il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie, ma esigenze temporanee di ben altra natura, sanitarie o di lavoro, costitutive, appunto, della causa del negozio, con conseguente soggezione del rapporto non al codice civile, bensì alla disciplina giuridica individuata dalla legge di riforma 431 del 1998.

I contratti transitori ordinari, art.5, co.1 della legge citata rispondono, infatti, a tali (non turistiche) esigenze limitate nel tempo, e, in tal caso, caduta la comunicazione al Prefetto (salvo contro-ordinanze regionali), i locatori che sottoscrivono contratti di tale natura non sono tenuti ad ottemperare agli adempimenti amministrativi regionali, ma solo alla normativa statale.

Il primo passo è, quindi, la sospensione ovvero la riconversione temporanea della locazione turistica in locazione transitoria. La locazione turistica purtroppo è imbrigliata da lacci ammministrativi regionali e comunali. E cosa succede ad un privato locatore turistico?

Succede che questo privato – nel senso di privato dei suoi elementari diritti di fronte a pretese e incombenze assurde - Cristoforo Colombo della burocrazia regionale, che vive in uno stato di perenne, consustanziale precarietà psicologica verso l’ente municipale, stagna nel terrore di essere costretto - anche se non gestisce una attività ricettiva dell’extralberghiero aperta con una SCIA (ad es. una CAV) - a chiudere la propria locazione turistica in Comune.

Perché? Perché alcuni Comuni nelle Tavole della Nuova Legge, dopo le voci “non uccidere”, “non rubare”, “non commettere atti impuri”, hanno aggiunto la voce “non lasciare aperta la locazione turistica, se vuoi dare lo stesso alloggio con contratti di altro tipo”: solo nel periodo in cui l'unità abitativa non è aperta per la locazione turistica, è possibile affittarla con altra tipologia contrattuale.

Superato questo (eventuale) inciampo, imboccare la strada del transitorio significa che nei Comuni (con oltre 10 mila abitanti) ove vige un accordo che ha recepito il DM 16 gennaio 2017 o un accordo integrativo, i transitori sono a canone concordato, maggiorabile fino ad un 20% (dipende dai Comuni), cedolarizzabile con aliquota al 10%: necessitano di documentazione attestante l’esigenza transitoria del conduttore e di asseverazione da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo locale (il supporto di due organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini è obbligatoria nell’ipotesi di fattispecie di esigenze transitorie diverse da quelle elencate nell’accordo territoriale o difficilmente documentabili).

Alcun vincolo nella determinazione del canone invece per quanto attiene ai contratti:

a) di durata pari o inferiore a 30 giorni, a canone libero cedolarizzabile - salvo eventuali interventi normativi previsti dal Governo per regolare gli affitti brevi - con aliquota al 21%, esattamente come un turistico breve, rientrando di fatto anch’essi nell’alveo delle c.d. “locazioni brevi” dell’art.4 del DL 50/2017: non necessitano di documentazione attestante l’esigenza transitoria del conduttore e di asseverazione da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo locale;

b) nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 10 mila abitanti.

 

Sperando che queste notizie vi rincuorino e rassicurandovi sulle mie buone condizioni di salute, vi saluto

 

Emily

Sonia688
Level 2
Trieste, Italy

@Emily352 

Grazie Emily,

Non potevi essere più esaustiva. 

Ma come fai a discernere in fase di prenotazione il tipo di cliente cui riferirti?  Perché, se come dici, uno che fa contratti transitori non potrebbe ospitare turisti e viceversa ...

Dovresti guidare a monte il tipo di cliente. . se prenotano con Airbnb non c'è distinzione nella prenotazione in base alla motivazione del viaggio. g

@Sonia688 

A volte gli host, quando lasciano la riva, invece di manovrare vela e timone con prudenza e pazienza, inconsapevolmente tracciano rotte insensate, correndo il rischio che qualche scoglio sommerso possa bucare lo scafo: danno per scontato che il loro ospite sia sempre un turista che viaggia per diporto, quando a volte il presunto turista viaggia per altri scopi che col turismo non hanno nulla a che spartire.

La prima cosa che si deve fare – prima di affrontare qualsiasi negozio locativo a cui si vuol dare corso - è capire, nei limiti della conoscibiltà e della buona fede, come affermato da Cassazione, le reali motivazioni ovvero gli effettivi bisogni che spingono l’aspirante conduttore a spostarsi dalla propria abituale dimora in altro luogo.

La maggior parte degli host non ha la voglia, la pazienza e la prudenza di domandare al guest: “Viaggi per lavoro, per turismo, per studio o altro?”.

 

Per paura di essere invadenti o violare la privacy, gli ospitanti non indagano lo scopo pratico, le motivazioni che portano l’ospitato a spostarsi dalla propria abituale dimora a casa loro, quando, invece, è proprio l’elemento motivazionale dell’inquilino-guest quello che lo renderà necessariamente costitutivo della causa del contratto, con conseguente soggezione del rapporto alla disciplina giuridica individuata dalla legge.


 Il primo passo è, quindi - nell'ipotesi in cui non potessi dare corso ad una locazione per finalità esclusivemente turistiche - la riconversione temporanea della locazione turistica in locazione transitoria che in alcuni Comuni comporta la chiusura della locazione turistica, previsione irragionevole perché lo stesso immobile può essere utilizzato – indifferentemente ed alternativamente – a mezzo di una locazione o a mediante altre, diverse modalità di godimento, attraverso una locazione di durata standard oppure attraverso una locazione di durata più breve.

 

Non esiste la possibilità che un alloggio possa essere “destinato” a priori alla locazione breve, come ritengono maldestramente alcuni Comuni, quindi, la Comunicazione di inizio locazione turistica relativa all’utilizzo dell’alloggio che devo presentare in Comune dovrebbe essere formulata dall’interessato locatore privato non in un un momento precedente alla stipulazione del contratto, ma semmai successivamente, vale a dire  nel momento in cui la locazione breve turistica è obiettivamente stipulata, ciò perché la stipulazione di un contratto – che decido io, non un ente municipale – viene assunta solo al momento del reperimento in concreto di un turista, che potrei non reperire: esempio lampante questo momento emergenziale in cui i turisti sono scomparsi e con i quali, come si è visto, non potrei comunque stipulare un contratto di locazione ad uso turistico.

 

Perché devo dare notizia – in via anticipata ed esclusiva - di un evento (la futura stipulazione di un turistico) che non posso conoscere con certezza e che potrebbe anche non realizzarsi mai? Tra l’altro, con il risultato di essere legata mani e piedi alla locazione turistica, declinata, con sotterfugi semantici, nelle sue varie denominazioni regionali mascherate da nuove forme ricettive alternative o complementari dell’extralberghiero   (“Locazioni tiuristiche”, Alloggi ad uso turistico”, “Appartamenti ammobiliati ad uso turistico” ecc.).

 

Se adesso tu intercettassi direttamente o indirettamente su un portale di home-booking uno di quei lavoratori di cui si è detto, è evidente che non puoi utilizzare un contratto per finalità esclusivamente turistiche rimesso alla più elastica regolamentazione codicistica, ma dovrai ricorrere ad un’altra tipologia non turistica, “blindata” e assoggettata a forme di contrattazione sindacale, il che significa uso esclusivo del tipo di contratto allegato B al DM 16 gennaio 2017 (non, quindi, uno schema contrattuale libero come nei turistici)  e nessun obbligo ad ottemperare agli adempimenti amministrativi regionali, ma solo alla normativa statale.

 

E qui arrivo al punto. Le locazioni transitorie brevi rientrano di fatto anch’esse nell’alveo delle c.d. “locazioni brevi” dell’art.4 del DL 50/2017, in quanto la fattispecie “locazione breve” non coincide né con la locazione turistica né con la locazione transitoria.

 

Possono esservi locazioni turistiche che non sono “locazioni brevi” (le locazioni turistiche, anche se in genere hanno una durata di pochi giorni o poche settimane, possono avere una durata assai più lunga, secondo Cassazione, anche annuale o stagionale).

 

Possono esservi anche locazioni transitorie che non sono “locazioni brevi”, potendo avere una durata più lunga (fino a 18 mesi).

 

La “locazione breve” – come vedi – può avere sia la natura di locazione turistica sia la natura di locazione transitoria. E qui, di rimbalzo, si ritorna al punto di partenza: occorre tenere conto della natura della locazione, ossia delle motivazioni che spingono il conduttore a contrarre.

 

E’ sempre l’agire del contraente, in questo caso del conduttore, il crinale che separa l’aspetto turistico da quello professionale e lavorativo. Eccoci arrivati, quasi senza volerlo, alla simulazione della locazione turistica in frode alla legge che ci porta verso lidi assai vicini ad aree economiche che toccano anche la fiscalità immobiliare e altri aspetti civilistici, tema che ci porterebbe lontano, e che, per non tediarti, sorvolo.

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

 

 

MA COSA LEGGO!!! EVVIVA @Emily352 Bentornata. Ti leggo con molto piacere. Come stai? (di questi tempi soprattutto!)

 


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Emily352
Level 10

@Francesca 

 

Son viva, Francy. Qui tutto bene. Nessun problema, a parte il lockdown, l’oroscopo 2020 di Paolo Fox (un anno di crescita eccezionale per i viaggi e gli spostamenti, già…), le solite  montagne che partoriscono topolini, il rincaro delle zucchine al banco del fresco, lo scongelamento dei Poli, e, per quanto mi riguarda, un mostro d’acciaio con ruote che alle prime luci dell’alba, con un rumore sinistro e assordante di cocci di vetro che vanno in milioni di pezzi, mi sveglia proprio mentre sto sognando di ospitare a casa mia Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon, i quali vengono a Milano non per turismo, ma – diciamo – per lavoro, da qui la necessità di ricorrere ad un contratto transitorio breve: vogliono rapinare la ricevitoria SISAL della Galleria Buenos Aires, poi scappano, ma vengono fermati dai poliziotti perché entrano per sbaglio nella zona a traffico limitato Cerchia dei Bastioni…

Rosanna118
Level 2
Milan, Italy

Anche io ho appena ricevuto una richiesta di prenotazione dal 29 marzo al 3 aprile ma ho il

dubbio di andare contro legge accettando la prenotazione. Mi aiutate?

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

 

Ciao @Rosanna118 

benvenuta nella community. Ricordati di "chiocciolare" le persone a cui ti rivolgi, altrimenti non riceveranno nessun avviso e potrebbero non risponderti. Basta mettere la @Sonia688 @Emily352 @Susanna0 

PS: le risposte precedenti sono state utili?

Fra

 


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Enrico213
Level 6
Rome, Italy

Al momento siamo in zona rossa e sto ospitando per 15gg una persona che viene dalla Russia per motivi di cura. Lui può viaggiare, io posso lavorare... ed è pure esentato dalla tassa di soggiorno. Per scrupolo vedi sul sito di comune e regione se per caso hanno emanato regolamenti specifici, ma vedrai che è tutto in regola. Il mondo è pieno di gente che per lavoro/salute/famiglia deve viaggiare, e ha diritto ad avere un alloggio.

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