Grazie per il post mi sarà molto utile, avrei però una domanda da fare: la casa che vorrei affittare come locazione turistica è la casa dove ho la residenza. La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 all'art. 27 sancisce che:
"[...]
d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale non costituiscono attività d’impresa; [...]”.
Mentre l'art. 27 bis, che regolamenta le locazioni turistiche, non specifica se il locatore può avere la residenza nell'appartamento locato o deve averla altrove (lo riporto per completezza):
"Art. 27 bis - Locazioni turistiche. ([i]) ([ii]) ([iii])
Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa: ([iv])
a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l’accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Giunta regionale ([v]) nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.
Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, per ciascun alloggio:
a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;
c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio, opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.
([i]) Articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45.
([ii]) Con DGR 13 luglio 2015, n. 881 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3, comma 2.” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 24 luglio 2015, si è provveduto alla definizione delle condizioni di operatività e delle procedure per la comunicazione delle informazioni sul locale d'alloggio e sugli arrivi e presenze da parte delle strutture svolgenti attività di locazione turistica.
([iii]) Con DGR 16 febbraio 2018, n. 161 recante “Anagrafe regionale delle Locazioni Turistiche. Definizione di nuove procedure telematiche per la Comunicazione di Locazioni Turistiche e per la gestione dei dati relativi agli alloggi, tramite il Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT). Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11, articoli 13 e 27 bis.” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 27 febbraio 2018, si è provveduto alla definizione di nuove procedure telematiche nel Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT) per mettere a disposizione dei locatori turistici una modalità on line da utilizzare per la compilazione del modulo di comunicazione di locazione turistica e delle successive eventuali modifiche, procedura che a regime consentirà di sostituire integralmente l'utilizzo del modulo cartaceo.
([iv]) Comma così modificato da lett. a) comma 5 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole “Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale” con le parole “Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa”, in precedenza modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.
([v]) Comma così modificato da lett. b) comma 5 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole “Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale” con le parole “Giunta regionale”, in precedenza modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18."
Perciò la mia domanda è: posso dare in affitto il mio appartamento pur avendo la residenza?
Grazie.
In questa pagina i link alle leggi:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche