Ciao @Pasquale150, la clausola all’interno della DAC7 che esclude dalla segnalazione alle Autorità fiscali i venditori con volume d’affari sotto i 2000 euro annuo operato tramite le piattaforme è superata dal D.L. 50 del 24/04/2017 dell’Agenzia delle Entrate che all’articolo 4 riguardanti le locazioni turistiche/brevi dichiara espressamente che
« I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. »
Si intendono per contratti le prenotazioni effettuate tramite la piattaforma con tutti i relativi dati.
Ora che Airbnb è stato condannato a una pesante sanzione per non aver applicato la ritenuta d’acconto, normata nello stesso decreto legge, non può rischiare un’altra contestazione da parte dell’AdE.