@Walter ,
Non esiste a livello statale una norma che impedisca alle LT di utilizzare per pubblicizzarsi dei nomi di fantasia e a livello regionale ( per le pratiche burocratiche ) ci sono regioni che lo vietano ed altre che lo richiedono espressamente.
Si spera nel buon senso, anche da parte degli addetti ai controlli.
Occorre però tenere sempre ben presente che il nome di fantasia è un elemento tipico delle attività ricettive ed insieme ad altri elementi scorretti ( pulizia durante, cambio biancheria, passaggi in macchina, colazioni, assenza di contratto di locazione ecc ) verrebbe sicuramente valutato come elemento importante.
Rimangono invece assolutamente da evitare nomi che riconducano a tipologie ricettive vere e proprie ( B&B , casa vacanza, guest House, affittacamere ecc ) perché in questo caso si parla invece di violazioni per "concorrenza sleale" e "pubblicità ingannevole".
Copio e incollo dall'autore dalla casa che avanza :
"Violazione del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 – Pubblicità ingannevole e 146 – Pratiche commerciali, articoli 21-23 del Codice del consumo. In caso di accertamento di una pratica commerciale scorretta l’Autorità, al termine dell’istruttoria, diffida i responsabili dal continuare a porla in essere e può infliggere una sanzione pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione.
Violazione Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale) “chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attivita’ di un concorrente”. Le sanzioni sono previste nell’articolo 2599 “La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da’ gli opportuni provvedimenti affinche’ ne vengano eliminati gli effetti”. Art. 2600. (Risarcimento del danno).
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni"