Ciao a tutti. Sto finendo di ristrutturare un immobile a Rom...
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Ciao a tutti. Sto finendo di ristrutturare un immobile a Roma (Zona Somalia) che vorrei provare a mettere a reddito.Volevo ca...
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Salve a tutti. Vi scrivo sperando che qualcuno possa chiarirmi un dubbio. Ho un immobile in Sicilia e vorrei capire se anche per le case vacanze affittate alla medesima persona per più di trenta giorni è necessario avviare le pratiche relative all’ottenimento del CIR e, successivamente, del CIN o, se in questo caso, trattandosi di affitto transitorio ad uso turistico superiore ai trenta giorni, è sufficiente semplicemente provvedere alla registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate con comunicazione al Portale Alloggiati.
Sussistono altri adempimenti da effettuare ? Nelle locazioni turistiche superiori ai trenta giorni vanno comunicati anche i flussi turistici?
Se non ho compreso male la richiesta del CIR e del CIN riguarda soltanto le ipotesi di locazioni turistiche inferiori ai 30 giorni. Qualcuno può darmi conferma di ciò? Grazie a chiunque risponderà.
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@Rosaria272 buonasera.
L'obbligo del CIN è riferito:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche,
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi,
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
La normativa nazionale è volutamente generica in merito alla durata della locazione per finalità turistiche, in quanto su questo aspetto le normative regionali hanno disciplinato in maniera diversa.
Poiché la richiesta del CIN è strettamente connessa all'acquisizione del Codice regionale (CIR o altra denominazione), se per una determinata durata della locazione turistica è prevista dalle norme regionali l'assegnazione del Codice regionale, allora per quella determinata durata della locazione turistica sarà obbligatoria la richiesta del CIN.
Per esempio, in Emilia Romagna la normativa regionale prevede la locazione turistica con durata sino 6 mesi. Chi ad esempio fa solo locazioni stagionali con durata di contratto di due - tre mesi (Romagna) ha l'obbligo del CIR e di conseguenza del CIN. Avrà l'obbligo dell'imposta di soggiorno, della segnalazione dei flussi turistici, non della comunicazione ad Alloggiati web (in quanto assorbita dalla registrazione del contratto).
Non conosco le norme della Regione Sicilia, ma mi pare la nuova legge regionale definisca la locazione turistica come la breve locazione di unità immobiliari all'interno delle quali è offerto soggiorno per un periodo pari o inferiore a 30 giorni.
Nulla si rileva per la locazione con finalità turistiche di durata superiore ai 30 giorni.
Si potrebbe pertanto ritenere che gli adempimenti stabiliti dalle norme regionali, a partire dal CIR, non riguardino questa tipologia di locazione turistica.
Per cui, in caso di locazione turistica come definita dalla legge regionale, interviene l'obbligo del CIR e del CIN, dei dispositivi di sicurezza, e ci sono tutte le incombenze relative.
Se da Codice civile viene redatto solo un contratto di locazione per finalità turistica con durata oltre i 30 giorni, certamente interviene l'obbligo di registrazione (che assorbe Alloggiati web), ma sembrerebbe al di fuori degli obblighi previsti dalla normativa regionale e dal CIN.
Una situazione paradossale.
Il suggerimento è, se ritieni, di chiarire direttamente con il SUAP del Comune interessato.
Si tratta peraltro di problematiche che interessano tutte le Regioni (ad esempio la Lombardia) nelle quali le norme prevedono solo la locazione per finalità turistiche per brevi periodi (non superiori a 30 giorni).
@Rosaria272 buonasera.
L'obbligo del CIN è riferito:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche,
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi,
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
La normativa nazionale è volutamente generica in merito alla durata della locazione per finalità turistiche, in quanto su questo aspetto le normative regionali hanno disciplinato in maniera diversa.
Poiché la richiesta del CIN è strettamente connessa all'acquisizione del Codice regionale (CIR o altra denominazione), se per una determinata durata della locazione turistica è prevista dalle norme regionali l'assegnazione del Codice regionale, allora per quella determinata durata della locazione turistica sarà obbligatoria la richiesta del CIN.
Per esempio, in Emilia Romagna la normativa regionale prevede la locazione turistica con durata sino 6 mesi. Chi ad esempio fa solo locazioni stagionali con durata di contratto di due - tre mesi (Romagna) ha l'obbligo del CIR e di conseguenza del CIN. Avrà l'obbligo dell'imposta di soggiorno, della segnalazione dei flussi turistici, non della comunicazione ad Alloggiati web (in quanto assorbita dalla registrazione del contratto).
Non conosco le norme della Regione Sicilia, ma mi pare la nuova legge regionale definisca la locazione turistica come la breve locazione di unità immobiliari all'interno delle quali è offerto soggiorno per un periodo pari o inferiore a 30 giorni.
Nulla si rileva per la locazione con finalità turistiche di durata superiore ai 30 giorni.
Si potrebbe pertanto ritenere che gli adempimenti stabiliti dalle norme regionali, a partire dal CIR, non riguardino questa tipologia di locazione turistica.
Per cui, in caso di locazione turistica come definita dalla legge regionale, interviene l'obbligo del CIR e del CIN, dei dispositivi di sicurezza, e ci sono tutte le incombenze relative.
Se da Codice civile viene redatto solo un contratto di locazione per finalità turistica con durata oltre i 30 giorni, certamente interviene l'obbligo di registrazione (che assorbe Alloggiati web), ma sembrerebbe al di fuori degli obblighi previsti dalla normativa regionale e dal CIN.
Una situazione paradossale.
Il suggerimento è, se ritieni, di chiarire direttamente con il SUAP del Comune interessato.
Si tratta peraltro di problematiche che interessano tutte le Regioni (ad esempio la Lombardia) nelle quali le norme prevedono solo la locazione per finalità turistiche per brevi periodi (non superiori a 30 giorni).
Alberto ti ringrazio per la gentile e cortese risposta. Effettivamente, se non erro, la normativa regionale definisce alloggi per uso turistico le locazioni di durata non superiore a 30 giorni. Conseguentemente, penso anche io che nelle ipotesi di locazioni di durata superiore ai 30 giorni non serva munirsi né del Cir né del Cin. Una curiosità. Sapresti dirmi se in passato il possesso del Cir era necessario per proceder alle locazioni turistiche o c'è stato un periodo transitorio in cui non era obbligatorio ?
@Rosaria272 , @Alberto1535 ( ciao!)
La legge del CIN, come giustamente indicato da Alberto, ha normato sia la locazione breve ( turistica e/o transitoria ) , sia la locazione per finalità esclusivamente turistica di qualsiasi durata (le leggi nazionali non hanno assegnato alla locazione turistica nessun limite di durata ad eccezione di quello trentennale previsto dal codice civile).
Per ottenere il CIN normalmente, ci si deve dapprima accreditare presso la propria regione e ottenere il CIR, dove previsto.
Il problema, per la locazione turistica e breve, si pone in quelle regioni che hanno assegnato alla locazione turistica un limite di durata: in alcuni casi facendola coincidere con la locazione breve ( ad esempio i 30 giorni del Piemonte)
e in altre assegnandole la durata di un tot di mesi ( ad esempio i 6 mesi dell' Emilia Romagna).
In queste regioni ( e qui invece interpreto diversamente da Alberto) , chi volesse dedicarsi esclusivamente a locazione per finalità esclusivamente turistica lunga ( o comunque più lunga di quanto stabilito dalla propria regione), dovrà in ogni caso dotarsi di codice CIN ( e quindi anche di estintori e rilevatori).
Per poterlo fare, non trovandosi in banca dati nazionale, non avrà altra strada che aprire una segnalazione per " struttura mancante".
Come da FAQ del ministero del turismo 3.4. ( copio e incollo).
"3.4 Nella mia Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la mia tipologia struttura. Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, devi richiedere il CIN all’avvio dell’attività: difatti, sei suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati."
Se la Sicilia, dopo l'ultima recente modifica della legge regionale, ha normato soltanto la locazione di durata fino a 30 giorni, se affitti per finalità turistica di durata superiore ai 30 giorni, dovrai dotarti di CIN.
Altra alternativa oltre a quella della segnalazione di struttura mancante, se la regione non richiede cessazione allo scavalcamento dei 30 giorni, potrebbe essere quella di seguire comunque tutto l'iter della locazione breve, mossa che ti consentirebbe di valutare l'alternanza di locazioni brevi a locazioni turistiche lunghe.
Per quanto riguarda le altre domande, quando si superano i 30 giorni, la registrazione del contratto assorbe la comunicazione su Alloggiati Web ( andranno comunicati in questura entro 48 ore, con il modulo " dichiarazione di ospitalità" soltanto cittadini apolidi o extracomunitari).
Per l'ISTAT regionale dovrai verificare la legge regionale: se la Sicilia lo prevede soltanto per le locazioni di durata fino a 30 giorni, sopra ai 30 giorni non dovrai fare quel tipo di comunicazione ( ma ciò non toglie che se stipuli contratti di locazione turistica dovrai comunque dotarti di CIN).
PS : segnalo che alcune regioni stanno modificando le leggi regionali, proprio per allinearsi con la durata alla normativa nazionale del CIN.
Cara @IsabellaEValerio0 ciao, p.c. @Rosaria272
Grazie delle importanti precisazioni.
Se ho capito bene, nell'ipotesi in cui il locatore voglia dedicarsi esclusivamente a contratti di locazione turistica con durata superiore a quella prevista dalle norme regionali potrà (dovrà) richiedere solo il CIN in assenza di CIR.
Ad esempio, la locazione turistica (in Sicilia) ha il limite dei 30 giorni.
Non posso chiedere il CIR ma (dotato di estintore e rilevatori) passo direttamente a chiedere il CIN.
Funziona così ?
Buona serata
Ciao @Alberto1535 !
È sempre un piacere ritrovarti!
Il dato certo che abbiamo è che, per il DL 145/23 chiunque stipuli contratti di locazione turistica debba dotarsi di CIN.
Questo fa emergere il paradosso che hai ben evidenziato nel tuo commento : è stata fatta una legge, ma non sono state prima armonizzate le differenti leggi regionali.
Nelle regioni che hanno normato soltanto le locazioni brevi e/o turistiche fino ad una certa durata, chi fa locazione turistica esclusivamente superando quella durata dovrà dotarsi di CIN pur non avendo il CIR e l'unico modo per farlo è aprire la segnalazione di "struttura mancante".
Per quanto ne so, la cosa non è così facile come dovrebbe essere. Conviene interfacciarsi prima con la propria regione e magari anche con il ministero del Turismo.
In Piemonte ( dove superando i 30 giorni è attualmente prevista "sospensione" e non "cessazione"), io consiglio di dotarsi prima di CIR per bypassare il problema ( alla fine probabilmente si fa prima ).
Ma nelle regioni che prevedono la cessazione questo non sarebbe possibile...rimane soltanto la strada di segnalazione di struttura mancante con la successiva assegnazione del codice CIN.
@Rosaria272 , non ho studiato nello specifico l'ultima modifica della legge siciliana, ma se effettivamente ha normato soltanto le locazioni turistiche fino a 30 giorni - e non anche le locazioni turistiche lunghe - è andata in direzione opposta rispetto alla legge nazionale del CIN.
PS : già nel 2023, dalla prima lettura del DL 145, mi sono subito chiesta se chi ha scritto ( con i piedi) quella legge si sia reso conto di aver normato anche la locazione turistica lunga e di tutte le varie implicazioni con le leggi regionali...
@IsabellaEValerio0 buona giornata.
Condivido la tua interpretazione del DL 145/2023.
Avevo sempre ritenuto che l'intenzione del legislatore (che non indica la durata della locazione turistica) fosse quella di armonizzare la norma nazionale con le diverse leggi regionali, in modo che il CIN fosse una diretta conseguenza del CIR precedentemente ottenuto (in altre parole che non potesse esserci il CIN in assenza di CIR).
In effetti è il contrario, per raggiungere la concordanza CIR-CIN dovranno essere le regioni ad adeguare le leggi regionali, risolvendo anche la confusione tra locazione turistica e locazione breve.
Un caro saluto.
Qualche regione lo sta già facendo.
Ad esempio il Piemonte che ha in vista una modifica alla legge regionale:
Mi risulta che anche la Lombardia si stia muovendo in tal senso e alcuni comuni hanno iniziato a modificare la famosa tabella in cui alla locazione turistica veniva assegnata la durata massima di 30 giorni.
Nei prossimi mesi/ anni il quadro si farà più chiaro, ma purtroppo è irrealistico sperare in un' armonizzazione totale...
Buona giornata!