Buonasera a tutti, cerco un co-host a Potenza cittá che poss...
Buonasera a tutti, cerco un co-host a Potenza cittá che possa darmi una mano con il mio appartamento.Grazie.Valerio
Buongiorno, il condominio dove svolgo l'attività extra alberghiera, lamenta il fatto, che il regolamento di condominio contrattuale, vieta la costituzione di " casa d'alloggio" assimilandola ad uso b&b.
È capitato a qualcuno una cosa del genere?
E come avete risolto?
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@Giancarlo183 , dipende: se fai semplicemente locazione, sei inattaccabile. La locazione è locazione, non è un'attività ricettiva.
Se invece sei una casa-vacanza, o un b&b, o un affittacamere, allora è diverso, perchè svolgi un'attività (commerciale) quindi potrebbero sostenere la tesi che è assimilabile a pensioni o b&b, forse.
La differenza la fanno i contratti di locazione, in pratica.
grazie per la risposta.
Ho notato che la Giurisprudenza è divisa a metà.
C'è una sentenza del Tribunale del 2018, sostiene che la definizione casa d'alloggio è assimilabile a strutture assistenziali, (per malati, tossici dipendenti..ecc.) nulla a che vedere con i b&b. Poi c'è una sentenza di cassazione che invece afferma che trattasi di b&b.
Credo che poi, dipenda tutto dalla trascrizione del Regolamento contrattuale di condominio.
Vorrei sapere, se qualcunaltro ha affrontato una causa del genere e come sono andati gli esiti.
Vi ringrazio
Cordialmente
Giancarlo
io anche sto a Roma, affitto su airbnb, tutto l'appartamento in cedolare secca. Non è attività imprenditoriale, che io sappia e confrontandomi con diversi legali, anzi ti metto qua la risposta (uguali agli altri) del mio legale:
I contratti di locazione turistica non hanno vincoli di durata e sono
soggetti alle norme del codice civile (art. 1571 e seguenti del codice
civile) per cui svincolati dai consueti limiti temporali e di canone i
quali sono liberamente concordati dalle parti.
Questi contratti possono essere stipulati, nonostante il regolamento
condominiale.
Non possono invece essere stipulate le locazioni brevi di durata non
superiore a 30 giorni, di cui all'articolo 4 del decreto legge 50/2017.
Qual è la differenza ?
Le locazioni di cui all'articolo 4 del D.L. 50/2017, sono costituite
anche dalla prestazione di servizi accessori quali la fornitura di
biancheria e la pulizia dei locali e dalle parti che intervengono nel
contratto.
Art. 4 del D.L. 50/2017 (Regime fiscale delle locazioni brevi).
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione
dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali
online.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di
locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le
disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per
cento in caso di opzione.
In sintesi: per “casa alloggio” si intende che oltre a locare l'immobile
per pochi giorni, il proprietario mette a disposizione la biancheria ed
il servizio di pulizia dei locali (oltre ad altri servizi vari).
Se invece l'oggetto del contratto transitorio è semplicemente l'uso
immobile, anche soltanto per due o tre giorni, non ravviso alcun
divieto.
Sono i servizi accessori che rendono la tua locazione transitoria, una
locazione di “casa alloggio” vietata dal regolamento condominiale …
termine poco attuale e piuttosto desueto …
Ma quindi la locazione turistica breve sarebbe vietata?
@Giuseppe1895 ciao, anche in questo caso evidenzio il tuo commento a @Giorgio596 con la @
@Giancarlo183 come dice @Susanna0 : anch'io ho un appartamento che affitto d'estate in un condominio, peraltro dove gli inquilini sono tutti non residenti che vengono per le vacanze, e quindi mi sono posta il problema visto che comunque, per quanto tu possa cercare di vagliare i tuoi ospiti, ti capiterà di tanto in tanto quello che fa casino o quello che lascia l'immondizia dove non dovrebbe; io faccio appunto locazione turistica, e come tale sono registrata in Comune e alla Regione, quindi mi sento abbastanza tranquilla. L'ideale sarebbe magari cercare di trovare un accordo per non inimicarsi tutto il condominio, però, te lo dico per esperienza, se vuoi iniziare questa attività tienti pronta comunque a discussioni anche antipatiche, a meno che tu non sia tanto fortunata da abitare in un condominio dove siano tutte persone ragionevoli e di buon senso
@Giancarlo183 ma tu hai una Scia o fai semplice LT? Perchè in quest'ultimo caso non possono contestarti nulla.
La scia bisogna farla anche per l'affitto turistico inferiori ai 30 giorni, anche io affitto a turisti per soggiorni inferiori ai 30 giorni in un condominio dove è vietato la "casa di alloggio" non faccio uso imprenditoriale, perché è un affitto normale, ad uso civile, regolamentato fiscalmente in cedolare secca, io sentendomi con svariati avvocati mi hanno tutti confermato che se non fornisco servizi quali la pulizia periodica, e cibo o altri, assolutamente è impossibile che ti venga vietato. Diverso invece se c'è attività imprenditoriale e non si affitta l'intero alloggio (solo 1 camera singolarmente).
I contratti di locazione turistica non hanno vincoli di durata e sono soggetti alle norme del codice civile (art. 1571 e seguenti del codice civile), per cui sono svincolati dai consueti limiti temporali e di canone, i quali sono liberamente concordati dalle parti.
Questi contratti possono essere stipulati, nonostante il regolamento condominiale.
Non possono invece essere stipulate le locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, di cui all'articolo 4 del decreto legge 50/2017.
Qual è la differenza?
Le locazioni di cui all'articolo 4 del D.L. 50/2017 sono costituite anche dalla prestazione di servizi accessori, quali la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, e dalle parti che intervengono nel contratto.
Art. 4 del D.L. 50/2017 (Regime fiscale delle locazioni brevi)
Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
In sintesi:
Per “casa alloggio” si intende che, oltre a locare l'immobile per pochi giorni, il proprietario mette a disposizione la biancheria e il servizio di pulizia dei locali (oltre ad altri servizi vari).
Se invece l'oggetto del contratto transitorio è semplicemente l'uso dell'immobile, anche soltanto per due o tre giorni, non ravviso alcun divieto.
Sono i servizi accessori che rendono la tua locazione transitoria una locazione di “casa alloggio” vietata dal regolamento condominiale… termine poco attuale e piuttosto desueto…
hai reintrodotto un argomento che periodicamente viene proposto sulla Community, quando un host si trova a confrontarsi con regole condominiali, spesso del passato (nel tuo caso del lontano passato), che inducono a ritenere vietata la locazione turistica anche di breve durata.
Non sono un legale, e il mio parere è diverso.
Sulla definizione di "casa d'alloggio" c'è una recente sentenza della Cassazione (8 ottobre 2019, n. 25139) che riprende quanto già espresso nella controversia dalla Corte d'Appello:
il divieto di destinare gli appartamenti e gli altri locali del fabbricato a "case di alloggio", doveva intendersi nel senso che non fosse consentita l'utilizzazione degli immobili per
"l'attività di affittacamere, albergo, "bed & breakfast"".
In altre parole, si tratta di attività di gestione di struttura ricettiva, nulla a che vedere con la locazione di qualunque tipologia e durata, che, come hai evidenziato, è regolata dal Codice civile (che non prevede durate minime), nonché dalla Legge speciale 431/1998 (che impone la forma scritta del contratto e prevede durate massime).
Sulla specifica locazione per finalità turistiche è intervenuto il Codice del Turismo per ribadire che "Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione" (art.53).
Per quanto riguarda la locazione breve, non si tratta di un nuova tipologia di contratto di locazione, ma di una definizione di caratteristiche che ha valenza esclusivamente fiscale.
Per rientrare nei benefici fiscali previsti dal DL 50/2017 è necessario che il contratto di locazione - per qualunque finalità (lavoro, cura, studio, o altra) anche turistica - possegga i requisiti soggettivi (contratto stipulato tra persone "fisiche"), oggettivi (locazione di immobile a uso abitativo ubicato in Italia), temporali (durata massima 30 giorni) stabiliti dal decreto fiscale.
Che sia stipulato un contratto di natura transitoria (per lavoro, cura, studio o altra esigenza del conduttore) o un contratto per finalità turistiche, entrambi di brevissima durata (non oltre i 30 giorni) non fa alcuna differenza: si tratta sempre di un semplice contratto di locazione (che avendone i requisiti può beneficiare del DL 50/2017 rientrando nella definizione di locazione breve).
Quanto alla fornitura di servizi, La disciplina in esame [DL 50/2017] non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile (AdE Circ. 24E 2017).
Mentre sono consentiti la fornitura iniziale di biancheria [comunque non obbligatoria] e la pulizia dei locali prima dell'ingresso del conduttore, come pure altri servizi (utenze, aria condizionata. wi-fi) se strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile.
La disciplina in esame [DL 50/2017] non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano
una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali, ad
esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a
disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal
caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il
semplice contratto di locazione (Circ. 24E).
Le norme regionali sul turismo, nel prendere atto degli "affitti brevi", rimandano giustamente alle norme nazionali sui contratti locazione (di qualunque tipologia e durata), che sono le uniche da seguire obbligatoriamente e che non possono in alcun modo essere superate da regolamenti condominiali (che infatti possono porre limitazioni solo all'attività di gestione di strutture ricettive).
Un cordiale saluto.
Alberto sono daccordo su quello che hai scritto hai ribadito il mio concetto. Non essendo un attività imprenditoriale, anche a livello fiscale nel mio caso mi avvalgo della cedolare, il condominio non può nulla perché varrebbe a dire che non puoi affittare casa a nessuno. Però non ho capito la tua osservazione iniziale "Non sono un legale, e il mio parere è diverso." il mio parere era in linea con il tuo..o ho capito male?
Ciao @Giorgio596 evidenzio il tuo commento a @Alberto1535 .
Ti consiglio sempre di taggare gli altri host alle tue risposte, in questo modo riceveranno una notifica e potranno cliccare sul tuo commento ! 🙂
quindi sei daccordo con me che il regolamento di condominio molto datato che viete le case alloggio non può impedire gli affitti turistici in forma non imprenditoriale? Hai avuto altre esperienze?