Pratiche burocratiche

Benedetta172
Level 1
Rome, Italy

Pratiche burocratiche

Ciao a tutti, ho una casa a Gagliano del Capo che vorrei affittare ma sono spaventata dalle trafile burocratiche richeiste da Airb&b. Mi sapete dire cosa essattamente dovrei fare? mi devo interfacciare sia con comune che provincia che regione? Anche con la polizia locale? Qualsiasi aiuto mi saprete dare sarà apprezzatissimo: Grazie. Benedetta

 

2 Risposte 2
IsabellaEValerio0
Level 10
Cuneo, Italy

Ciao @Benedetta172 ,

Non ti devi interfacciare con Airbnb, ma con il comune e la regione ( per comunicazione iniziale, Istat regionale e imposta di soggiorno) e con la questura per la richiesta delle credenziali per la registrazione degli inquilini.

L'annuncio su Airbnb sarà soltanto l'ultimo step.

 

Di seguito un riassunto che ho preparato sulla locazione turistica in Puglia ( trovi anche la sezione " per iniziare").

L'ho scritto da un po' di tempo, occorre verificare che non siano intercorse modifiche.

 

🔶🔶LA LOCAZIONE TURISTICA SECONDO LA PUGLIA🔶🔶

🟢 DENOMINAZIONE: locazione ad uso turistico.
_________________________________
🟢 DEFINIZIONE : Le locazioni turistiche sono rappresentate dagli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
__________________________________

🟢 PER INIZIARE :
Le locazioni turistiche devono iscriversi al Registro regionale delle strutture ricettive per ottenere il Codice Identificativo di Struttura - CIS.
Il Registro regionale delle strutture ricettive è un elenco contenente tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche.
Ci sono due versioni di tale registro: la prima, ad accesso riservato e la seconda di pubblica consultazione.
Per effettuare l'iscrizione occorre accedere con SPID e registrarsi al DMS (Digital Management System) all'indirizzo www.dms.puglia.it
I locatori devono effettuare la registrazione degli alloggi cliccando su " aggiungi locazione turistica" , al termine della procedura di registrazione, il sistema attribuisce il CIS.
__________________________________

🟢 CODICE REGIONALE :
CIS ( codice identificativo di strutture).
Si tratta di un codice alfanumerico di 19 caratteri, previsto sia per le locazioni turistiche, sia per le strutture ricettive che deve essere riportato su tutte le forme pubblicitarie.
Nella propria area riservata del DMS è possibile sospenderlo, riattivarlo o annullarlo.
La sospensione va effettuata nei periodi in cui l'alloggio non è disponibile per la locazione.
Non viene indicato un limite di durata oltre il quale il codice deve essere annullato, viene però precisato che il CIS sospeso non può essere utilizzato per promuovere l'offerta locativa e che può essere riattivato in qualsiasi momento.
Il CIS sarà da annullare quando si decide di rendere l'immobile definitivamente indisponibile.
Le sanzioni legate alla mancata pubblicazione del codice regionale vanno da € 250 ad € 3000 per ogni omissione.
__________________________________

🟢 COMUNICAZIONE FLUSSI TURISTICI AI FINI ISTAT :
Le locazioni turistiche sono tenute ad inviare i dati sul movimento turistico ( arrivi, partenze, assenza di movimenti e chiusura) all'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione mediante l'applicativo denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico).
La rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 10 del mese successivo.
La verifica dell'avvenuta trasmissione dei dati è esercitata dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, che trasmette i dati delle strutture inadempienti ai comuni che effettueranno vigilanza, controllo e sanzioni attraverso la polizia locale.
Le sanzioni per ritardata, omessa o difforme comunicazione dei dati vanno da € 100 a € 600.
__________________________________

🟢 CONSIDERAZIONI :
In Puglia la legge regionale 11/1999, tuttora vigente, non contempla la locazione turistica.
Soltanto in riferimento alla comunicazione dei flussi turistici, la LR 49/2017 ( capo 2, art 10 bis) indica che " le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente capo. "
Significa che la regione, pur avendo previsto negli ultimi anni il codice regionale e la comunicazione dei movimenti turistici per la LT, demanda in tutto la locazione turistica alle leggi statali e al codice civile : non vengono quindi posti limitazioni di durata, limiti alla locazione parziale, divieti di residenza, ecc - come avviene in altre regioni - e l'iscrizione nel registro regionale può essere effettuata da chiunque vanti diritti reali sull'immobile.
La LT viene intesa - come da L.431/1998 - locazione con finalità ESCLUSIVAMENTE turistica, ne consegue che chi non loca ai turisti ( anche se loca in modalità breve) non ha obbligo di richiedere il CIS, a patto che, come indicato sul sito regionale, nelle inserzioni venga "ben evidenziato che trattasi di locazioni per...utenti non turisti".

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Ciao @IsabellaEValerio0  grazie per il tuo supporto 😁

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