Cari Amici, mi dispiace ammorbarvi con una “cosa” così incre...
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Cari Amici, mi dispiace ammorbarvi con una “cosa” così incredibilmente verbosa e, in parte, localistica. Ma vedrete che le no...
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❌RITENUTA DEL 21% :
Come si muoveranno i grandi portali esteri ❓
PREMESSA: Nessuno di noi ha la sfera magica e nessuno può sapere l’esatta modalità con cui i grandi portali esteri opereranno la ritenuta del 21%.
La ritenuta però non è una novità e tutti conosciamo o possiamo conoscere la legge del 2017, già rodata anche per quanto riguarda la ritenuta operata da tempo dagli intermediari italiani.
Sotto questo aspetto dunque, non c’è nulla di nuovo sotto il sole ☀️.
♦️DISCIPLINA FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI ( Art.4 DL 50/17- Circolare 24/E).
L’articolo 4 del Dl 50/2017 ha normato la disciplina fiscale da applicare esclusivamente alle locazioni che presentano determinate caratteristiche.
Questa disciplina fiscale si applica sia ai contratti stipulati direttamente tra locatore (non solo il proprietario, ma anche il sublocatore o il comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui tali contratti siano stipulati tramite intermediari o portali on line.
Quando gli intermediari o i portali on line, incassano i canoni, devono operare, in qualita' di sostituti ( o responsabili) d'imposta, una ritenuta del 21 % sull'ammontare dei canoni all'atto del pagamento al beneficiario e provvedere al versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo,tramite F24 (codice tributo 1919).
A marzo dell’anno successivo, l’intermediario deve rilasciare al locatore la certificazione unica, attestante le ritenute versate.
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Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che devono possedere i contratti di locazione per rientrare nella disciplina fiscale del DL 50/ 17 e quindi per poter essere assoggettati alla ritenuta del 21%.
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🧩CARATTERISTICHE TEMPORALI: Per rientrare nella disciplina fiscale in esame - e quindi per essere soggetta a ritenuta - la locazione non può durare più di 30 giorni (occorre considerare ogni singolo contratto).
Ne consegue che restano escluse dalla ritenuta tutte le locazioni di durata superiore ai 30 giorni.
🧩CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI: Il contratto deve riguardare persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa; questa condizione riguarda entrambe le parti del contratto. Sono quindi escluse dalla disciplina fiscale del DL 50/17 e quindi dall’applicazione della ritenuta, i contratti dove locatore, conduttore o entrambi agiscono con partita IVA nell’attività di impresa.
Inoltre, come da circolare 24/E (copio testualmente)
“ l’applicazione della disciplina in esame è esclusa… anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i del TUIR”.
Rimangono quindi espressamente esclusi dal campo di applicazione della ritenuta i redditi prodotti dalle strutture ricettive, anche se operano senza partita IVA.
🧩OGGETTO DEL CONTRATTO:
Gli immobili devono essere situati in Italia e locati per finalità abitative; devono quindi avere destinazione residenziale e appartenere alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10.
Restano pertanto esclusi dalla disciplina fiscale e conseguentemente dall’applicazione della ritenuta, gli immobili che non presentano queste caratteristiche.
🧩 SERVIZI AMMESSI:
La disciplina in esame trova applicazione anche quando, insieme all’immobile vengono forniti i servizi di pulizia iniziale e prima fornitura di biancheria e altri servizi strettamente inerenti alla locazione (come le utenze il wifi o l’aria condizionata).
Non trova invece applicazione se vengono forniti altri servizi che non presentano “una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile”, ne consegue che, in presenza di servizi extra si resta al di fuori del campo di applicazione della ritenuta.
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La ritenuta del 21% può trovare applicazione soltanto nei contratti che presentano le caratteristiche elencate, la stessa circolare 24 precisa che :
“gli intermediari non sono tenuti…ad effettuare le ritenute per le locazioni abitative di durata superiore a 30 giorni, per le locazioni di qualunque durata poste in essere da imprese, per le locazioni aventi ad oggetto immobili non abitativi, per i contratti aventi ad oggetto prestazioni complesse diverse da quelle di locazione”.
L’intermediario deve applicare la ritenuta sul “corrispettivo lordo” che si può definire come l’intero importo indicato nel contratto di locazione.
Il locatore sceglierà a quale regime assoggettare i redditi da locazione in fase di dichiarazione dei redditi : se opterà per la cedolare secca, la ritenuta opererà a titolo di imposta ( o a titolo di acconto in caso di cedolare secca al 26%), se opterà per la tassazione ordinaria IRPEF, la ritenuta opererà a titolo di acconto.
In caso di comproprietà, la ritenuta potrebbe essere operata ad un solo proprietario.
In fase di dichiarazione dei redditi gli altri proprietari dovranno pagare il dovuto pro quota, mentre il proprietario a cui è stata rilasciata la CU andrà a credito d’imposta.
In questo caso, se si utilizza la dichiarazione precompilata, l’intero corrispettivo lordo derivante dalle locazioni sarà presente sulla dichiarazione del proprietario in possesso della CU e le dichiarazioni saranno quindi da modificare.
Per quanto riguarda gli acconti delle imposte per gli anni in cui è stata operata la ritenuta, per evitare di versare nuovamente il dovuto e di andare a credito, il contribuente potrà scegliere di utilizzare il metodo previsionale.
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Questo a grandi linee è ciò che sappiamo per certo al momento.
Come ho scritto in premessa, rimane l’incognita sulle azioni che intraprenderanno adesso i grandi portali esteri.
Per rispettare la legge e conformarsi finalmente ai dettami del DL 50/17, dovranno per forza di cose operare le dovute distinzioni sui singoli annunci e restringere a norma di legge il campo di applicazione della ritenuta (escludendo le partita iva, le strutture ricettive e le locazioni che non presentano tutte le caratteristiche elencate sopra).
Come si muoveranno?
L’unica possibilità che vedo è quella di chiedere direttamente agli Host a quale tipologia appartengono.
Qualcosa è stato già chiesto in passato e a breve, io credo, arriveranno richieste ulteriori ( magari in aggiunta alla richiesta di conferma del contribuente a cui intestare la CU).
Ancora una volta ci viene in aiuto la circolare 24; copio e incollo:
“Per tener conto delle difficoltà che gli intermediari possono incontrare per individuare i casi in cui sono tenuti a tali adempimenti, il Provvedimento ha disposto che vi sono tenuti sulla base dei dati comunicati loro dal locatore. Gli intermediari che intervengono nella conclusione del contratto sono tenuti quindi a richiedere i dati previsti dal Provvedimento ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità. La responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito e del corretto adempimento di altri eventuali obblighi tributari connessi al contratto nonché della mendacità delle proprie dichiarazioni. Gli intermediari ai fini della corretta effettuazione degli adempimenti potranno tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Potranno, ad esempio, non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, qualora il locatore abbia comunicato loro il numero di partita IVA per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.”
Concludo con una domanda:
Saranno in grado gli Hosts di rispondere alle domande sulla corretta tipologia di appartenenza?
Se non erro Airbnb stesso aveva poi chiarito che la ritenuta è applicabile, come da legge, esclusivamente alle locazioni brevi.
Non so dirti però se ha previsto la voce specifica di esclusione ( spero di sì, ma non ho più seguito questa vicenda), ma in ogni caso le strutture ricettive che dichiarano redditi da attività commerciale svolta non abitualmente, non dovranno farsi applicare la ritenuta ( se questo è il tuo caso, seleziona in tranquillità il NO alla ritenuta, anche in assenza di opzione specifica).
Buona giornata!
Grazie!!! Era quello che pensavo di fare ma la tua risposta mi tranquillizza, sembra di camminare su un campo minato sigh.
Ciao @Gaetano5, @IsabellaEValerio0
avete aggiornamenti circa questa affermazione?
"È importante notare che la cedolare secca si applica solo agli immobili destinati a locazioni turistiche brevi e non include strutture extralberghiere, come bed and breakfast o case vacanze."
Io ho una scia per "casa vacanze" in forma non imprenditoriale (senza partita iva). Dovrei quindi chiedere ad AirBnB e Booking di non applicare la ritenuta del 21%.
Ci sono stati aggiornamenti in merito?
Grazie.
Approfondendo la questione, ho trovato sul sito agendadigitale.eu la seguente definizione di affitti brevi:
"sono una particolare tipologia di contratti di locazione individuata dall’articolo 4 del D.L. 50/2017 che li definisce “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Qui l'articolo completo: https://www.agendadigitale.eu/documenti/affitti-brevi-guida-pratica-2024-per-host-cedolare-secca-obb...
Quindi è giusto che AirBnb applichi la ritenuta fiscale del 21% anche alle case vacanza? Giusto?
No non è corretto.
L'articolo che hai citato sta descrivendo le locazioni brevi del DL 50/17, la CAV è invece una struttura ricettiva che produce altra tipologia di redditi.
La confusione, nasce però in quelle regioni che per le CAV non prevedono altri servizi oltre a quelli ammessi in locazione ( pulizia iniziale e prima fornitura di biancheria).
In questo caso, secondo un filone a mio parere piuttosto rischioso, i redditi prodotti dalla CAV potrebbero essere assimilati ai redditi da locazione breve ( e quindi soggetti a ritenuta), in quanto per il fisco rileva l'attività svolta di fatto.
È un discorso complesso in cui eviterei di addentrarmi a quest'ora...
In linea generale la CAV, come da commento sopra, produce redditi diversi da attività commerciale svolta non abitualmente, quindi non soggetti a ritenuta del 21% ( e non tassabili con cedolare secca).
Tu finora sai indicare quale tipo di reddito dichiaravi per la CAV?
Quali servizi minimi richiede la tua regione alla CAV? Oltre ai servizi minimi offri ulteriori servizi aggiuntivi?
Grazie @IsabellaEValerio0
Io finora ho presentato dichiarazione dei redditi con applicazione dello scaglione IRPEF, quindi no cedolare secca. Vorrei continuare così e, se ho capito bene, posso farlo. (la mia CAV è in Campania).
La difficoltà sta nel fatto di "convincere" AirBnB, e ancora di più Booking, a non applicare la ritenuta del 21% alle mie prenotazione. Cercherò di contattare il servizio assistenza delle due OTA e vedere se mi tolgono questa "imposizione".
Grazie ancora.
Su Airbnb non ci sono problemi, basta negare il consenso all'applicazione della ritenuta.
Nelle loro ultime comunicazioni avevano giustamente compreso tra gli esclusi le strutture ricettive non imprenditoriali.
Il problema sarà su Booking e nasce dal fatto che la Campania non prevede per la CAV non imprenditoriale, nessun servizio aggiuntivo.
Per risolvere hai soltanto due possibilità :
Optare per il pagamento in struttura, svincolandoti dalla ritenuta o selezionare un servizio ( il meno peggio potrebbe essere la reception).
Altrimenti ti sarà applicata la ritenuta e dovrai poi risolvere la situazione in fase dichiarativa.
PS : la mia domanda non era se applichi la cedolare secca, ma se finora hai dichiarato redditi fondiari oppure redditi da attività commerciale svolta non abitualmente...
a me la commercialista ha detto di scegliere la ritenuta del 21% lo stesso e poi lei farà i calcoli da lì al 23% (scaglione irpef) oppure 35.
Ma nel frattempo il 21 l'hanno già preso. Nelle specifiche lo scrivono che ad esempio chi paga come cedolare il 26 deve semplicemente dichiarare la parte restante
Come CAV produci redditi da attività commerciale svolta non abitualmente, non assoggettabili a ritenuta, per cui su Airbnb devi negare l'applicazione alla ritenuta.
Per Booking il discorso è diverso, li non c'è possibilità di scelta e Booking applica o non applica la ritenuta ai non imprenditori sulla base dei servizi selezionati.
Il problema sono le CAV non imprenditoriali situate in quelle regioni ( come ad esempio la Campania), dove per la CAV sono richiesti gli stessi servizi minimi richiesti alla locazione.
In questo caso Booking applicherà la ritenuta anche alle CAV, ma visto che su Booking esiste questa possibilità, se ne può uscire selezionando il pagamento in struttura, in questo modo infatti ci si svincola dalla ritenuta.
Premesso che ho capito che dovrei flaggare si, in quanto facciamo locazioni brevi in maniera non professionale. Il mio dubbio è questo: gestisco io le prenotazioni sul portale, anche per conto dei miei parenti (siamo in 3 comproprietari) e figuro soltanto io quale host. In sede di dichiarazione dei redditi ovviamente ognuno di noi dichiara il totale incassato e paga la relativa cedolare pro-quota di comproprietà, da sempre. Quindi il dubbio è: se la ritenuta viene applicata soltanto a me poi in sede di dichiarazione dei redditi come la risolviamo? La descrizione che avete già fatto per questa ipotesi non mi convince molto, non vorrei si ingenerassero incomprensioni o peggio contenziosi col fisco. In alternativa, come si potrebbe risolvere? Come funziona il discorso dei co-host? Cioè sarebbe possibile far risultare sul portale che siamo 3 comproprietari e chiedere ad Airbnb di applicare la ritenuta a ciascuno, in base alla propria quota? Conoscendoli ho dei seri dubbi che possa funzionare e comunque non è tra le opzioni che hanno indicato. Ultima domanda: se invece flaggo l'opzione no, indicando che gestisco le locazioni per conto di altre persone (è una delle opzioni indicate) sarebbe corretto, oppure riguarda soltanto chi non rientra tra le locazioni brevi. Grazie per l'attenzione e spero possiate chiarirmi meglio, dato che l'assistenza airbnb è stata "fumosa", limitandosi a rimandarmi alla loro pagina di approfondimento, che non è affatto chiarificatrice, mentre all'opposto mi sembra che possiate aiutarmi concretamente. Buona Serata. Fabio
@Fabio1711 ciao.
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⭕RITENUTA DEL 21% E COMPROPRIETARI
Riporto il testo della circolare Ade 24, che analizza il caso della ritenuta operata ad un solo comproprietario:
"Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla dall’imposta dovuta dal reddito complessivo. Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione"
Inserisco un articolo della rivista dell'agenzia delle entrate "fisco oggi" e le FAQ dell'agenzia delle entrate relative alla dichiarazione precompilata anche in relazione al caso della ritenuta operata ad un solo comproprietario ( in questo caso l'intero corrispettivo lordo uscirà sulla precompilata del proprietario a cui il portale ha rilasciato la CU e sarà pertanto da modificare)
Smentisco quindi le assurde voci che circolano, secondo cui, per l'ade, la ritenuta ad un solo comproprietario ( e quindi la CU col codice fiscale di un solo proprietario) non sarebbe possibilità prevista dalla legge.
Se Airbnb, come sembra, opererà la ritenuta ad un solo utente e sulla CU inserirà soltanto il codice fiscale di un solo utente non ci sono altre strade percorribili alternative al credito d'imposta per il proprietario intestatario della CU e il pagamento pro quota in fase di dichiarazione dei redditi per gli altri comproprietari.
E stendo un velo pietoso sul fatto che l'assistenza sta consigliando ai locatori in comproprietà di selezionare "ritenuta no" in quanto la comproprietà sarebbe riconducibile ad una gestione per conto terzi (😱)
https://www.fiscooggi.it/posta/locazioni-brevi-nella-dichiarazione-precompilata
Carissimi, riguardo alla parte su cui stendete un velo pietoso, è possibile comprendere cosa va fatto quando un host airbnb non è quello che percepisce direttamente i soldi, ma gestisce l'attività per due parenti che sono i proprietari dell'immobile e pagheranno la cedolare secca?
Ciao Fabio,
Io ho il tuo stesso problema, sei riuscito a capire meglio se è possibile dividere con più persone.
Le domande che hai fatto sono le stesse che mi pongo io
Grazie se mi risponderai
Ciao a tutti,
Chiaramente non si puo'. il 21% viene trattenuto da quello che risulta essere host e a cui normalmente vanno i pagamenti del portale.
Poi in sede di dichiarazione avverra' la correzione: i co-proprietari dovranno pagare il dovuto pro quota, mentre il proprietario a cui è stata rilasciata la CU andrà a credito d’imposta.
Alla fine e' solo una correzione.
Unica differenza sostanziale e' il pagamento del 21% prima e non in fase di dichiarazione.
Diciamo che per chi ha sempre pagato regolamente non ci sono grosse variazioni, per chi non e' stato in regola con il fisco si.
Inotre per il 2023 Airbnb e booking comunicheranno al fisco il lordo legato ad ogni Codice fiscale e questo significa che chi non e' in regola verra' probabilmente trovato.
Riassunto per chi non ha partita IVA bisogna accettare la trattenuta dal portare.
Penso sia una cosa buona che portera' pulizia di strutture che non sono in regola.