casa vacanza per un massimo di novanta giorni in Campania

Risolto!
Fabiola310
Level 2
Sicily, Italy

casa vacanza per un massimo di novanta giorni in Campania

buongiorno a tutti, in campania il limite di 90 giorni è annuo , cioè non si possono superare i 90 giorni di attività per le case vacanze, o si intende il limite di affitto per singolo turista?

Risposta Migliore
Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

5 Risposte 5
Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

@Fabiola310 buongiorno

I 90 giorni sono riferiti alla permanenza massima del turista (art.3):

https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?25a99636d340201ca19723d96c08cf6e=066365985b814fd0...

 

Fabiola310
Level 2
Sicily, Italy

Grazie mille.

L'art. 3 mi è noto, mi sembrava un po' ambiguo.

Inoltre, l'ufficio Tari del comune di Napoli, nel corso di una controversia durata 3 anni per la quale avevano classificato il mio piccolo appartamento di 71 mq "albergo senza ristorante", mi aveva insinuato questo dubbio, parlando di superamento del limite etc.

E' chiaro che tutto ciò non avrebbe alcun senso chiedere autorizzazioni e fare investimenti per soli 90 giorni l'anno ...

Ti ringrazio!

Enrica153
Level 1
Naples, Italy

CIAO, per caso puoi dirmi in campania come fare per un ospite che mi ha inviato una richiesta di 148 notti? Io sono casa vacanza e non affitto breve. Grazie mille

Benedetta
Community Manager
Community Manager
Southampton, United Kingdom

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Alberto1535
Top Contributor
Bologna, Italy

@Enrica153 ciao, se era rivolto a me, mi dispiace rispondere solo ora (e spero che nel frattempo tu abbia già risolto) ma non avevo letto il messaggio.

 

Secondo la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 art.3:

Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza massima di novanta giorni.

 

Questo è il limite della legge regionale per la durata del singolo soggiorno per turismo, nel presupposto che durate superiori rispondano a diverse esigenze dell'ospite: lavoro, studio, o altra specifica esigenza.

Ma in queste ipotesi, usciremmo dall'ambito delle tipologie ricettive rivolte ai turisti per  entrare nei contratti di locazione (disciplinati dalle norme statali e dagli Accordi territoriali) di natura transitoria (durata 1 - 18 mesi) che presentano una serie di vincoli.

Il canone di locazione non più libero ma è stabilito nell'ambito degli Accordi territoriali.

Il contratto di locazione, che ha uno schema rigido previsto dalla legge, deve essere registrato all'Agenzia delle entrate, e asseverato da almeno un'associazione (alcuni Accordi prevedono la duplice asseverazione) di proprietari/inquilini.

 

Ma soprattutto c'è l'incompatibilità tra la destinazione dell'appartamento ad utilizzo turistico-ricettivo e la destinazione a locazione "tradizionale" (transitorio, concordato 3+2, libero 4+4). 

In altre parole, prima di poter sottoscrivere un contratto di locazione tradizionale è generalmente necessario comunicare al SUAP la cessazione della locazione turistica/gestione di struttura ricettiva (non essendo solitamente possibile comunicare la sola sospensione temporanea).

Al riguardo, è opportuno chiedere informazioni precise al SUAP del Comune.

 

Infine, se è un soggiorno intermediato da Airbnb, Airbnb garantisce il pagamento solo del primo mese.

@Benedetta 

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