@Paola59 buongiorno,
sulla locazione di immobile in comproprietà c'è, da un lato, un datato parere dell'Agenzia delle entrate
secondo il quale i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale, e tale assunto -secondo l'Agenzia- vale anche in caso di locazione.
Nella Circolare n.20/2012, l'Agenzia afferma: Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.
Per contro, si sta facendo strada un diverso orientamento supportato dalla giurisprudenza più autorevole (Cassazione 2016), che viene recepito dalle Commissioni Tributarie.
Secondo questo orientamento, per la locazione di immobili in comproprietà non vale la formula "indipendentemente dalla percezione" .
La Commissione Tributaria del Lazio ha recentemente affermato (aprile 2022) che è ammissibile un'autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso, ove ne risulti concretamente differenziata la percezione. Per cui è possibile attribuire il reddito anche solo ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi di locazione.
Secondo questo orientamento, quindi, l'unico locatore può dichiarare per intero il canone di locazione percepito, anche qualora non abbia la proprietà al 100% dell'unità immobiliare.
in ogni caso, in particolare se intende dichiarare per intero il canone di locazione, suggerirei di rivolgersi a un dottore commercialista.