@Silvia-Iole0 buonasera
Su questa situazione trovi tante discussioni sulla Community.
Uno dei comproprietari avrà presentato la pratica amministrativa (Comune, Regione, Questura, CIR, CIN) e di conseguenza pubblicato l'annuncio su Airbnb con il suo account fornendo i suoi dati fiscali ai fini delle comunicazioni previste dalla Direttiva DAC7 (percettori di reddito tramite piattaforme), dell'applicazione della ritenuta fiscale (sempre obbligatoria in caso di locazione breve) e degli altri adempimenti stabiliti dal DL 50/2017.
Si riproduce quell'ipotesi del contratto di locazione sottoscritto da uno solo dei comproprietari, nella quale, secondo l'Agenzia delle entrate, tutti i comproprietari devono dichiarare il canone di locazione (lordo) in relazione alla quota di possesso, indipendentemente dalla partecipazione al contratto di locazione e /o all' incasso del relativo canone.
La ritenuta fiscale sarà obbligatoriamente applicata dall'intermediario sul canone di locazione lordo e imputata integralmente al comproprietario locatore.
Di conseguenza, la CU - Locazione brevi sarà emessa (solo) nei confronti di quest'ultimo.
Con la Circolare 24/E del 2017, l'Agenzia chiarisce:
Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e,
conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di
quest’ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione
potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il
rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile,
qualora non abbia capienza per scomputarla dall’imposta dovuta dal reddito
complessivo. Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il
reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la
cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.