CAV Non Imprenditoriale: Soggiorni superiori ai 30 giorni

Marco915
Level 2
Milan, Italy

CAV Non Imprenditoriale: Soggiorni superiori ai 30 giorni

Buongiorno a tutti.

Avrei una domanda per gli host di Milano che hanno regolarmente registrato il loro appartamento come CAV non Imprenditoriale (Case e Appartamenti per Vacanze) 

È possibile accettare prenotazioni per periodi superiori a 30 giorni registrando regolare contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate o è possibile accettare solo soggiorni di durata inferiore ai 30 giorni (senza obbligo di contratto)?

La Legge Regionale 1 Ottobre 2015 - n. 27 non dice nulla in merito e chiamando il Call Center della Regione Lombardia la risposta è “non so dirle”!!!

Scaricando invece le FAQ relative a Case Appartamenti Vacanza nella prima pagina del documento è scritto testualmente “In tale tipologia (CAV) sono ricompresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998 N. 431”.

Ma questo non significa che una CAV non possa essere data in locazione per un periodo superiore ai 30 giorni.

Qualcuno di voi che abbia registrato il proprio alloggio come CAV ha mai accettato una prenotazione superiore ai 30 giorni registrando poi regolare contratto all’Agenzia delle Entrate?

Grazie.

16 Risposte 16
Emily352
Level 10

@Marco915

 

Per le locazioni di natura turistica  è consentita la fissazione di una durata di qualsiasi lunghezza, non  c’è una durata imposta dal codice civile. La locazione di tale natura prescinde dalla sua durata, che può essere brevissima, ma può anche essere molto lunga, stagionale, annuale.

 

E invece cosa succede? Succede che alcune Regioni, avventurandosi in materie che non sono loro proprie (diritto privato: materia di esclusiva competenza statale) hanno disciplinato perfino la durata del rapporto di locazione (vedi ad es. Emilia-Romagna: contratti max 6 mesi), nonostante la Corte costituzionale, con la sentenza n°80 del 2 aprile 2012, abbia falcidiato il DL 79/2011 (c.d. Codice del turismo), dichiarando l’incostituzionalità di ben 19 articoli, compreso l’art.12 che conteneva l’elencazione delle strutture ricettive extralberghiere, tra le quali erano ricomprese proprio “le unità abitative ammobiliate ad uso turistico”, che prevedeva che le medesime potessero essere date in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiori a sei mesi consecutivi.

 

Le FAQ della Regione Lombardia, ma non solo le FAQ purtroppo, anche la legge di integrazione 7/2018 alla LR 27/2015) poi sono un vero disastro...

 

L’ultima legge lombarda (LR 27/2015) propone la gestione della case vacanza anche in forma non imprenditoriale (art.26) che i burocrati della Regione hanno sciaguratamente equiparato alle locazioni di immobili per finalità turistiche.

 

Lo stesso Regolamento attuativo 7/2016, così preciso e puntiglioso nel definire in dettaglio i parametri tecnici e le dotazioni delle singole strutture ricettive, riconosce - al terzo comma dell’art.3 - l’esistenza delle due tipologie: le CAV e le locazioni per finalità turistiche per una durata non oltre i 30 giorni, ma quando poi si tratta di specificare le differenze sostanziali tra le due – una struttura ricettiva  e una locazione pura – improvvisamente viene colto da afasia  e non dice nulla.

 

Il rebus è stato risolto dagli imbrattacarte lombardi come inglobamento delle locazioni turistiche nelle CAV, creando situazioni paradossali a dir poco spiacevoli e prestando il fianco a numerosi malintesi e contestazioni.

 

La confusione parte dalla Regione stessa, perché si intuisce facilmente che CAV e locazioni turistiche vanno ognuna per la propria strada per quanto riguarda adempimenti amministrativi, civilistici e, soprattutto, le implicazioni fiscali, perché è evidente che una CAV – che deve segnalare i propri redditi quali redditi diversi e non deve fare sottoscrivere un contratto di natura locativa, semmai d'alloggio! – non potrà mai optare per il regime della cedolare secca, estesa – come novità dal DL 50/2017 - in redditi diversi solo alle sublocazioni brevi e alle locazioni brevi effettuate dal comodatario.

 

E invece che cosa si legge nelle FAQ alla domanda: “Esistono regimi fiscali specifici applicabili alle CAV?

 

“La normativa di riferimento, ad oggi, è quella di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96”.

 

E vai così …

Marco915
Level 2
Milan, Italy

@Emily352 Grazie mille per la tua risposta. Ma mi ha creato un ulteriore dubbio:

Nel DL 50/2017 dove leggi che la CAV non può optare per la cedolare secca?

Art. 4, comma 1:

 

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni  brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di  durata  non
superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che   prevedono   la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio  di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti  che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,  anche   attraverso   la
gestione di portali online.

 

Qui non si parla di locazioni turistiche o CAV, il DL ha validità ai soli fini fiscali. Quindi se io faccio una locazione e voglio avvalermi della cedolare secca, la locazione deve essere inferiore ai 30 giorni.

Ma se io ho una CAV posso ospitare per periodi superiori a 30 giorni (al di là del regime fiscale a cui sarei sottoposto)

Ora il punto e il dubbio che avevo già espresso è: dove è scritto che la CAV non può ospitare per più di 30 giorni?

 

Grazie

Il DL 50/2017 ha introdotto una disciplina fiscale ad hoc che permette l’esercizio dell’opzione della cedolare secca, con aliquota al 21%, solo ed unicamente per i contratti, stipulati (in forma scritta) da persone fisiche come te @Marco915, di locazione breve, sublocazione breve e locazioni brevi effettuate dal comodatario che hanno ad oggetto immobili ad uso abitativo situati in Italia.

 

Le disposizioni dell’art.4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) riguardano solo le locazioni brevi, comprese quelle che includono prestazioni meramente accessorie alla locazione, quali ad esempio la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia, wi-fi, aria condizionata  ecc., ossia quelli che non snaturano la tipologia del contratto di locazione e generano, quindi, comunque redditi fondiari (cedolarizzabili o meno) da indicare nel quadro RB del modello Redditi PF in capo al locatore dell’unità immobiliare.

 

Le locazioni turistiche – che non dovrebbero forzatamente far parte della ricettività regionale, essendo disciplinate dalla legge 431/1998, dal codice civile e dal DL 50/2017, non sono strutture ricettive: non hanno limiti temporali, salvo che le Regioni intervengano, prospettando una lesione di un diritto sul riparto di competenze tra Stato e Regioni: diritto privato (locazione), di esclusiva competenza dello Stato.

 

Le CAV, che siano condotte continuativamente in forma imprenditoriale ovvero saltuariamente in forma non imprenditoriale, sono, invece, delle vere e proprie strutture ricettive extralberghiere, regolate dalle Regioni, che non rientrano nell’ambito delle locazioni brevi.

 

Le CAV consentono di offrire all'ospite una quantità indefinita di servizi accessori di natura alberghiera – non coerenti con la causa tipica del rapporto locativo - che le locazioni turistiche non possono minimamente offrire: pasti, servizio di trasporto, noleggio di auto, tour con guide turistiche ecc.

 

Le prestazioni rese all’ospite sono molto simili a quelle locative, in quanto tu fornisci sostanzialmente il medesimo bene – una casa o un appartamento -  ma la concessione onerosa di un alloggio in forma di CAV conferisce al contratto una connotazione causale del tutto estranea ad una locazione ad uso abitativo: infatti, il titolare di una CAV, come peraltro il titolare di una struttura  ricettiva alberghiera, non può fare sottoscrivere un contratto di locazione, ma semmai un contratto atipico di alloggio in una struttura ricettiva, appunto in una CAV, negozio giuridico non disciplinato organicamene né dalla legge 431/1998 né dal codice civile.

 

Quello che voglio farti capire è che locazione turistica e CAV sono due fattispecie diverse, con criteri distintivi diversi. Le CAV come gli alberghi non necessitano di contratti scritti come le locazioni brevi (difficilmente il rapporto si perfeziona in forma scritta), alla base dei redditi generati non ci sono contratti di locazione, il tuo guest non è un conduttore/inquilino che paga un canone locativo, ma un cliente che paga un prezzo praticato in un esercizio extra-alberghiero (in Lombardia, per il sottogruppo non imprenditoriale è imposta un'interruzione dell’attività non inferiore a 90 giorni all’anno, anche non consecutivi), e tu non sei un locatore, ma un gestore di una struttura ricettiva, con tutto quello che questo comporta in termini amministrativi, civilistici e fiscali.

 

Le CAV non hanno limiti temporali, salvo che le Regioni (competenti in materia) disciplinino diversamente. In Lombardia le CAV possono ospitare turisti per più di 30 giorni.

 

Siamo fuori del perimetro delle locazioni brevi. Siamo fuori dall’ambito della cedolare secca, in quanto i redditi occasionali conseguenti non hanno la caratteristica dei redditi fondiari, ma appartengono ai redditi diversi (quadro RL), ossia quelli derivanti da una attività non continuativa, ma non è possibile esprimere l’opzione per la cedolare secca: la casella “Cedolare secca” del rigo RL10 va barrata, come sopra ricordato, solo in caso di sublocazione breve e locazione breve effettuata dal comodatario.

 

Purtroppo in Lombardia non c’è logica. A distanza di tre anni, questa  infelice legge regionale  ha creato solo un’immane confusione: in Comune, in Questura, nei CAF e in chi difende il suo diritto di non diventare una struttura ricettiva (CAV).

Marco915
Level 2
Milan, Italy

Quindi @Emily352, mi confermi quanto sostengo io che non è vero che CAV= Locazioni brevi (ovvero inferiori a 30giorni). Visto che la legge regionale 27/2015 non indica tale termine in nessun articolo.

Chissà come mai però quando apro la mia pagina del portale GEIS appare la dicitura “Locazioni brevi” (non riesco ad allegare l’immagine).

Vabbè il mistero s’infittisce. 

Ad ogni modo, secondo te @Emily352 e @Susanna0 se devo ospitare una coppia per più di 30 giorni, diciamo 60, 

e invece di in unica prenotazione di 60 giorni faccio fare ad ognuno di loro una prenotazione di 30 giorni, ognuno tramite il proprio account Airbnb sono nel rispetto delle regole?

Di sicuro il Comune ci guadagna visto che la tassa di soggiorno è dovuta solo per i primi 14 giorni mentre così facendo (2 prenotazioni) Airbnb versa 2 volte la tassa stessa. 

Grazie.

Susanna0
Level 10
Milan, Italy

Quindi, @Marco915, per concludere quanto ben illustrato da @Emily352, se pensi di avere l'opportunità di affittare per periodi medio-lunghi, e ti è conveniente farlo, forse potresti valutare di chiudere la Cav e fare semplice locazione; che sia per 3 giorni o per 3 mesi, devi solo fare il contratto ogni volta, e se l'affitto è superiore ai 30 gg devi registrarlo all'Agenzia delle Entrate. 
Anche a Milano ormai il Geis rilascia le credenziali, e con una legge recente le questure sono obbligate a rilasciare le credenziali di Alloggiatiweb - perfino la questura di Milano che prima negava, poi faceva un po' orecchie da mercante e adesso penso non possa più esimersi.

Marco915
Level 2
Milan, Italy

Non so tu @Susanna0 da quanto tempo sei host, io da un anno. E un anno fa, deciso a fare le cose in regola (idiota!) ho aperto SCIA per CAV perché così mi disse il referente del Portale Alloggiati. Non avrei potuto richiedere e ricevere le credenziali ad alloggiatiweb se non allegando alla richiesta la ricevuta SUAP conseguente alla SCIA (per CAV). Quindi non mi posi affatto il problema CAV o Locazione turistica, se per comunicare alla Questura i nominativi degli ospiti serviva aprire una SCIA per CAV (non imprenditoriale), CAV sia. Quindi tu, suggerendomi di chiudere la CAV nel caso io intendessi affittare per più di 30 giorni, stai sostenendo che con la CAV si può fare solo locazione breve, max 30 giorni. Ma questo dove è scritto?

 

Grazie

 

 

Susanna0
Level 10
Milan, Italy

Io non lo so, @Marco915, perchè non sono Cav, ma faccio locazione e non mi sono mai posta il problema. Faccio locazione da circa 4 anni, perfettamente in regola anch’io.

Ma visto che tu lo dicevi, dei 30 gg, ho pensato lo sapessi tu...

Marco915
Level 2
Milan, Italy

 Se fai locazione turistica @Susanna0, immagino tu non abbia accesso al portale Alloggiati dal momento che per avere le credenziali ti costringono a fare  SCIA per apertura CAV.

Susanna0
Level 10
Milan, Italy

Ma no, @Marco915, certo che le ho!
Come diceva @Emily352, i pasticci che ha creato dal nulla la regione Lombardia non hanno fondamento legislativo. La Regione e gli uffici comunali a cui chiedi ti dicono che è obbligatorio dichiararsi Cav (ovvero struttura ricettiva) ma non è così, secondo la legge!

Io in particolare ho le credenziali da prima che uscisse questa normativa regionale, quando cioè il portale Alloggiati aveva un modulo con cui si potevano chiedere. Poi c’è stato il periodo in cui la questura si adeguava alle richieste della regione; ma da quasi un anno a questa parte, grazie agli interventi di Prolocatur (associazione delle locazioni turistiche), anche le locazioni sono riuscite di nuovo ad averle come locazione, senza nessuna Scia, presentando un apposito modulo: attendendo solo 30 gg dalla presentazione (silenzio-assenso del Comune, che ovviamente è silente in quanto non ci sono mai state basi legislative per impedire ai proprietari di fare affitti brevi).
Adesso poi, col nuovo decreto, ricominciano a concedere credenziali senza nessuna richiesta se non quella di dimostrare di avere titolo di poter affittare l’appartamento.

Elisa542
Level 1
Turin, Italy

buongiorno a tutti, sono una host alle primissime armi, anzi ancora non ho iniziato in realtà, avrò i primi ospiti lunedì. la casa è a Torino e ho però un grossissimo dubbio che vorrei sottoporvi.. la prima prenotazione che mi è arrivata è di 90 giorni, e dopo aver ricevuto le credenziali di alloggiati web scopro che posso affittare per max 30 giorni!!

ora cosa posso fare? se registro l'ospite devo per forza indicare la permanenza, ma è fuori limite consentito..

come devo fare? help 😞

Emily352
Level 10

@Elisa542 

 

La Regione Piemonte è ferma al palo da mesi: il modello informativo per la locazione turistica (allegato H) non può essere presentato in Comune in quanto il prodotto informatico per generare il CIR delle locazioni turistiche (art.5 della LR 13/2017) verrà rilasciato il 1° ottobre 2019 (è operativo solo quello per le attività ricettive), per cui al momento al privato che fa LT sono richieste solo due cose: farsi censire ai fini dell’imposta di soggiorno e aprire il canale con la Questura di Torino (sperando sia al corrente del ritardo).

 

Riguardo quest’ultimo aspetto, la comunicazione telematica va fatta solo per locazioni di un’abitazione per un periodo non superiore a 30 giorni (locazioni brevi).

 

Per periodi superiori a 30 giorni (locazioni lunghe) non è più necessaria la registrazione online su “Alloggiatiweb”, in quanto l’obbligo di comunicazione è assorbito dalla registrazione del contratto, salvo soggetti extraUE: in questo caso occorre  presentare la c.d. “Comunicazione di ospitalità” con i dati del cedente e del cessionario straniero, gli estremi del passaporto ecc.).

Marica1
Level 2
Bergamo, Italy

Cari colleghi, sono una Host lombarda, gestisco 2 CAV d 5 anni e questo mese, ho stipulato in uno degli appartamenti, un contratto di " locazione abitativa di natura transitoria" (legge 9 dicebre 1998,n 431, art. 5, comma 1)  regolarmente registrato all'agenzia delle entrate, della durata di 8 mesi.

Leggendo la vostra conversazione, mi sorge un dubbio...essendo registrata come CAV, non avrei potuto farlo? Devo chiudere il CAV per questi mesi e poi riaprirlo al termine della locazione?

Help me!

Marica

Matteo380
Level 2
Milan, Italy

@Marica1, come avevi poi fatto?
Avevi dovuto chiudere la CAV?
Il contratto di " locazione abitativa di natura transitoria" prevede di calcolare il canone secondo valori indicati dal Comune, vero?
Come ti sei comportata? Interesserebbe molto anche a me
Grazie
Matteo

Marica1
Level 2
Bergamo, Italy

@Matteo380  scusa il ritardo della risposta. Il Comune di bergamo permette la sospensione de l CAV per 6 mesi max annui, avendo un contratto di 8 mesi disposti 2 nel 2018 e 6 nel 2019, non ho avuto problemi a farlo. Per Bergamo è una procedura semplice che si fa online facendo una istanza. Ho anche chiuso la struttura sul portale regionale per quel periodo, non inserendo quindi gli inquilini.

Buona giornata

Marica

Leggi gli articoli del Centro Risorse

Preparare la casa per gli ospiti
Consigli di host Airbnb Plus: come qualche premura può fare la differenza
Assistere gli ospiti durante il loro soggiorno