Scrivi di volere provare a giocare la carta AIRBNB. Ma prima di giocare la prima mano e diffondere il verbo, @Andrea2265, devi conoscere le regole del gioco. Le regole di questo gioco sono disciplinate da leggi nazionali e regionali.
Scrivi da una località chiamata Milano (da intendere come non Marittima) in Lombardia. La Lombardia è un caso anomalo, dove le locazioni turistiche (riconducibili civilisticamente al codice civile) non sono elencate nella ricettività regionale, però cosa succede?
Succede che codesta Regione, killer della ragionevolezza, con un occhio non le considera attività ricettive, ma con l’altro enigmaticamente avviticchia a forza alle locazioni turistiche tutti gli adempimenti richiesti per le Case e appartamenti vacanze (CAV) non imprenditoriali. Roba da stroncare un rinoceronte.
Non solo, ti cuoce a fuoco lento con un codice identificativo chiamato CIR, provvedimento sbilenco anche questo che sta diffondendosi sulle bancarelle di molte altre bicefale Regioni (la LR 7/2018 lombarda, per inciso, è stata impugnata l’anno scorso dal Consiglio dei Ministri).
Una volta che hai rimuginato ben bene questo centrifugato (sai com’è, con tanti ingredienti così diversi tra loro non sempre il centrifugato riesce perfetto) decidendo che cosa vuoi fare, se diventare un imprenditore (CAV) – senza necessità di un contratto scritto (la CAV non è una locazione) - o un privato che – con contratto scritto, pena nullità - concede in locazione il suo alloggio nel pieno ed esclusivo esercizio del diritto di proprietà privata (perché è questo l’ambito in cui ci si muove: diritto privato, di competenza statale, non regionale), dovrai affrontare poi la questione di come gestire gli immobili.
Il reddito da locazione deve essere imputato - per prassi amministrativa (la Cassazione più recente la pensa però diversamente) - al proprietario del fabbricato, a prescindere dalla avvenuta percezione dello stesso. Non è dunque rilevante il soggetto che materialmente incassa il canone, tuttavia, come ti ho già scritto, è cosa buona e giusta, per non essere poi invischiati in atti di dolore e penitenze (neghittosi ricalcoli e crediti di imposta), seguire corrette e allineate intestazioni proprietà/annunci, che vuol dire aprire l’account AIRBNB a nome del proprietario dell’immobile (l’amministratore dell’annuncio è l’host principale) perché sarà a suo nome che verrà eventualmente emessa la CU.
Se invece non ci pensi proprio di occuparti del listing e di toccare vecchi moci Vileda, ma intendi sistemare questo trenino a molla che si chiama AIRBNB sui binari della locazione breve, avvalendoti di una agenzia specializzata o un co-host kamikaze tuttofare, spalle larghe e braccia forti, e nessuna paura di sporcarsi le mani, ti devo dire che a partire dal 1° agosto 2018 la funzione per condividere i compensi con i co-host non è più disponibile su AIRBNB, in sostanza, il co-host non riceve più in automatico l’accredito dal portale, pertanto, ora l’host dovrà occuparsi della sua retribuzione (se con “contratto di prestazione d’opera”, il co-host è tenuto a dichiarare questi compensi, e, se è persona fisica, a rilasciare ricevuta con ritenuta, in caso contrario fatturare il compenso).