*** oltre che nell'apposita Room NORMATIVE E TASSE copio e incollo il Post anche in questa sezione altrimenti nessuno che non abbia già un Annuncio su Airbnb potrebbe entrare a leggerlo nella Room dedicata ma chiusa con Lucchetto ai più (e anche il povero Roberto non potrebbe commentare) ***
IN MODO CHE POSSA ESSERE UTILE A TUTTI IN FUTURO (PER LA LOMBARDIA MA PER CERTI CONCETTI GENERALI ANCHE PER TUTTI), SEGUONO UNA SERIE DI NOTIZIE RIGUARDANTI L'IMPRENDITORIALITA' E LA NON IMPRENDITORIALITA' DELLE CASE PER VACANZE DELLA LOMBARDIA, COSI' COME INTESE DALLA REGIONE LOMBARDIA MA CON RIGUARDO ANCHE A DIVERSE INTERPRETAZIONI DEL FISCO STATALE.
Quando una Regione parla in Leggi o Regolamenti Regionali di ''STRUTTURE IMPRENDITORIALI'' o ''NON IMPRENDITORIALI'' in realtà non parla MAI di ''IVA'', ma solo di "periodo di apertura" o ''di chiusura amministrativa obbligatoria''..., anche perchè come da sempre tentiamo di dire (invero poco compresi) l'apertura di una P. IVA NON può dipendere da una decisione della Regione, ma è materia statale!
Ci sono casi di Regioni che scrivono e ribadiscono "che la non imprenditorialità dei B&B o delle case vacanze di cui alla legge regionale indicata (...) ha valore solo ed esclusivamente ai fini della legge del turismo" E NON AI FINI IVA!.
D'altra parte mai - a dire delle Regioni - si intende mettere in relazione "imprenditorialità" ed "IVA", nel senso che per "occasionale" o "non imprenditoriale" la Regione è solita con questi termini parlare solo di periodo di apertura!
CHIARITO QUESTO (CHE SIGNIFICA CHE QUALUNQUE COSA DICA UN COMUNE O UNA REGIONE, LA REGIONE NON STA PARLANDO DI IVA O NON IVA, MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO, E PERTANTO LE VALUTAZIONI DA FARE COL PROPRIO COMMERCIALISTA ANDRANNO OLTRE CIO' CHE E' SCRITTO IN UNA LEGGE O IN UN REGOLAMENTO REGIONALE!!!), SEGUE IL CASO SPECIFICO DELLA 'CASA PER VACANZE' NELLA REGIONE LOMBARDIA.
Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 😞
Capo I
Strutture ricettive
Art. 18
(Strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive si distinguono in: a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in
almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il
soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in: a) alberghi o hotel; b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi; d) condhotel.
4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventù; c) foresterie lombarde; d) locande; e) case e appartamenti per vacanze; f) bed & breakfast; g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; h) aziende ricettive all'aria aperta.
Sezione II
Case e appartamenti per vacanze
Art. 26
(Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)
1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per
fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione
residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico
complesso o in più complessi immobiliari.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.
3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i
requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
(SEGUE IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA)
Regolamento Regionale 5 agosto 2016, n. 7 Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) (BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 😞
Art. 3 (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze) 1. Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato B del presente regolamento.
2. Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l'offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)'.
INSOMMA, IN CONCLUSIONE: NON DOVETE LEGGERE 'LE CASE VACANZE SONO NON IMPRENDITORIALI FINO A 3 A PATTO CHE SIANO OCCASIONALI' E POI RITENERVI IN DIRITTO DI NON APRIRE PER QUESTO UNA PARTITA IVA, PERCHE' I PARAMETRI DI APERTURA O DI NON APERTURA DI UNA PARTITA IVA RIGUARDANO APPUNTO L'OCCASIONALITA', LA SALTUARIETA', LA NON ORGANIZZAZIONE, DI UN'ATTIVITA'; SONO VALUTABILI CASO PER CASO, E NON SI TRATTA DI UN DATO PURAMENTE NUMERICO (E DI VALENZA PURAMENTE AMMINISTRATIVA) ELENCATO NELLA LEGGE O NEL REGOLAMENTO DI UNA REGIONE. SE NON SI CAPISCE QUESTO, SI PENSA DI ESSERE A POSTO SENZA ESSERLO! ATTENZIONE...
Se parliamo invece di Locazione Turistica o Pura, il discorso può essere anche leggermente diverso perchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato (se si è i proprietari dell'immobile), ma anche in questo caso è bene tenere gli occhi ben aperti e informarsi prima. E NEL CASO SPECIFICO DELLA LOMBARDIA, COME POTETE LEGGERE SOPRA, LA REGIONE NON VI HA PER NULLA AIUTATO SCRIVENDO CHE GLI AFFITTI EX CODICE CIVILE SONO RICOMPRESI ANCH'ESSI NELLE STESSE REGOLE E PARAMETRI DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (TIPO CASE VACANZE E APPARTAMENTI VACANZA), NON CREDETE?! IO SE FOSSI UNA LOCAZIONE TURISTICA O PURA, NON VORREI MAI ESSERE PARAGONATO AD UN EXTRALBERGHIERO... SCATTANO SENZA DUBBIO ONERI IN PIU'! Sperando che possa esservi utile, un cordiale saluto, D.
PS: tra l'altro, il passaggio della Legge Regionale Lombarda dove si parla di 'non imprenditorialità' fino a 3 case vacanze (e non 2 case come dovrebbe essere secondo le norme fiscali dello Stato!) viene considerato largamente illegittimo, a detta di molti esperti. Non raramente, infatti, i Tar delle varie regioni dichiarano poi a posteriori l'illegittimità di alcune sciocchezze scritte dai legislatori regionali...