Il contratto è una garanzia per tutti o "bega" in più?

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Il contratto è una garanzia per tutti o "bega" in più?

 

 

Cari host, 

sempre più spesso leggo di host che non sanno cosa fare con il contratto. In effetti sembra essere abbastanza complicata, la questione... C'è chi deve farlo per legge, chi non lo deve fare ma lo fa per aggiungere uno strato di tutela della casa, altri che invece possono e lo ignorano completamente, per altri invece basta l'accordo "tacito" di Airbnb...

 

Io non so davvero che idea farmi di questo pezzo di carta, senza contare che alcuni ospiti - ho letto nella community qualche raro caso - si insospettiscono e si chiedono a cosa serva.
Voi lo fate? Che cosa ci scrivete? 

Ricodo che nell'ultima chiacchierata @Renzo4 diceva che il suo è semplicissimo e ha sempre funzionato. Ricordo anche che nelle slide postate da @Dario0 dell'agenzia delle entrate si esplicita la forma tacita dell'accordo...

Insomma... mi sono persa!

 

Io vi chiederei un aiuto per capirci qualcosa in questo mondo a parte, quello del contratto per gli affitti brevi! 

>> Chi e quando deve fare un contratto? 

 

 

 

 


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15 Risposte 15
Susanna0
Level 10
Milan, Italy

Il contratto è obbligatorio per le locazioni, ma tutte le altre tipologie (Case-vacanza, b&b, affittacamere) non devono farlo e non hanno motivo di farlo.

Certo, è una complicazione, ma è l’unico documento che dimostra che si sta effettivamente facendo locazione e non un’attività ricettiva come ad esempio casa-vacanze.

Io uso un contratto su una pagina sola, italiano e inglese, molto semplice, e nessuno ha mai avuto esitazioni a firmarlo.

Donatella26
Level 10
Mondolfo, Italy

@Francesca io come @Susanna0 lo faccio sempre perché secondo me è obbligatorio: vengono riportati i dati del cliente, come ha pagato (sito, rimessa diretta, ecc), durata del soggiorno e orari di check in/out, le norme del codice che si applicano e qualche puntualizzazione sulle chiavi e su eventuali danni. Le numero cosí quando faccio la denuncia dei redditi faccio presto. Nessun ospite mi ha mai fatto obiezioni...inoltre lo considero una tutela per entrambi.

Dario0
Level 10
Rome, Italy

Cara @Francesca , 
@Susanna0 ti ha dato quella che anche secondo me è la risposta corretta.
Il contratto scritto è obbligatorio per le locazioni. Inoltre è molto utile in caso si dovesse essere accusati di esercitare un'attività ricettiva abusiva, infatti in quel caso il contratto potrebbe aiutare a dimostrare, insieme ad altri elementi, che si sta semplicemente locando un immobile e non si sta svolgendo alcuna attività. 

IsabellaEValerio0
Level 10
Cuneo, Italy

@Francesca ,

Per le locazioni abitative la forma scritta del contratto di locazione è obbligatoria, pena la nullità ( legge 431/1998).

In effetti qualche interpretazione minoritaria mette il dubbio sull' obbligo di forma scritta per la locazione turistica, ma la maggior parte delle interpretazioni sono concordi sulla necessità della forma scritta.

Come scritto da @Susanna0 e @Dario0 , in caso di contestazioni rappresenta una delle prove a dimostrazione del fatto che si sta svolgendo semplice locazione, in quanto è elemento tipico e distintivo della locazione ( le strutture ricettive non hanno obbligo di forma scritta, ma stipulano contratti atipici come quelli alberghieri che possono essere anche soltanto verbali: per loro vale il click della prenotazione), a maggior ragione se si esercita l'opzione della cedolare secca.

 

Inoltre, come scritto da @Donatella26  è opportuno a tutela delle parti e in caso di locazione breve soprattutto a tutela del locatore; dobbiamo ricordarci che la locazione turistica o breve non ci mette completamente al riparo da inquilini che non rilasciano l'immobile.

Senza contratto di locazione scritto non si potrà avviare la procedura di sfratto, ma bisognerà avviare una ancora più lunga e costosa azione di rivendicazione per occupazione senza titolo.

 

Quindi direi assolutamente una garanzia per tutti!

 

Gruppo facebook Locazione Turistica o breve
Cristiana19
Level 10
Venice, Italy

@Francesca @IsabellaEValerio0 @Dario0 @Donatella26 @Susanna0 Cara Francesca, non solo il contratto non è una bega, ma rappresenta sempre di più la garanzia che stiamo facendo le cose sul serio anche nei confronti dei nostri ospiti.

E' un impegno reciproco, ma anche la certezza che la nostra attività di locazione è seria e ben costruita. Si tratta di poco più di una pagina di scritto (per me in italiano e in inglese o francese a seconda degli ospiti) con i dati della struttura (anche catastali), i dati del locatore e quelli del conduttore, la durata del soggiorno, i suoi costi e le norme principali per l'amministrazione dei locali da parte del conduttore.

Chi non lo fa e non lo fa firmare è fuori legge. Punto.

E sarebbe ora che - anche con la futura determinazione del registro nazionale delle strutture ricettive private per turismo breve - tutte le piattaforme di prenotazioni richiedessero che i loro hosts fossero obbligatoriamente in regola. Questo - non so neppure quanto ribadirlo - per procedere nella locazione e non confliggere con il settore alberghiero vero e proprio che con noi non deve e non può avere nulla a che fare. Oltre che non accettare più che si tolleri l'evasione fiscale.

Non solo i miei ospiti non hanno nulla da eccepire ma sono contenti di leggere (sempre anticipatamente) e firmare tutto debitamente, tenere la propria copia (che spesso serve anche come documento fiscale in caso di viaggio di lavoro, oltre alle ricevute per il costo della permanenza e per le tasse di soggiorno civiche) e sapere che sono in un posto legittimo e tutelato.

E risulta essere l'unica garanzia per l'host in caso di contenzioso o addirittura di rifiuto di abbandonare l'alloggio, come potrebbe succedere in qualche caso. Spesso anche oltre i parametri, che spesso abbiamo detto del tutto insufficienti circa la tutela dell'host, di Airbnb.

Dire che è strumento indispensabile e prezioso è dir poco.

Hai fatto molto bene a introdurre l'argomento, sperando che molti raccolgano il segnale.

 

Renzo4
Level 7
Venice, Italy

@Francesca @IsabellaEValerio0 @Dario0 @Donatella26 @Susanna0 cari colleghi host, sollecitato da Francesca vorrei contribuire con la mia esperienza personale sull'argomento “Contratto di locazione” di un alloggio registrato come “locazione turistica” a Venezia e Regione Veneto, non in forma imprenditoriale.

 

Per le Case Vacanza non è obbligatorio il contratto di locazione (faccio notare che per l'ospite risulta difficile capire se alloggia in una "casa vacanza" o in un alloggio registrato come "locazione turistica", quindi con o senza contratto). Chi è registrato come locazione turistica, invece, il rapporto tra host  e ospite è regolato da un contratto di locazione breve di tipo turistico ( lo scopo del soggiorno dovrebbe essere solo il turismo, no studio e lavoro) , redatto in forma scritta a pena di nullità , di immobile a uso abitativo, possono avere ad oggetto anche alcuni servizi (biancheria, pulizia finale, utenze, wi-fi), di durata da 1 giorno a non superiore alla sommatoria di 30 giorni annui, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Sopra i 30 giorni il contratto d'affitto deve essere registrato presso l’ Agenzia delle Entrate.

 L'importanza della stipula per iscritto del contratto non deve essere sottovalutata dal proprietario dell'alloggio, scritto tassativamente in italiano per essere valido e conservato per 5 anni a disposizione dell’Agenzia Entrate.

Unico modo per essere in regola con le disposizioni di legge e  tutelarsi nel caso l’ospite/inquilino decida di non lasciare l’alloggio nei termini stabiliti e controfirmati.

Deve contenere tutti i dati relativi dell'immobile,  via n. civico , città, dati catastali, n. codice regionale alloggio, Classe…….certificazione energetica A.P.E.( documento da redigere obbligatoriamente per i contratti di locazione e tenere a disposizione per l’ospite/conduttore se lo richiede, in caso di assenza c’è una sanzione da 300 a 1800 €), i dati dei contraenti (host/locatore e ospite/conduttore firmatari del contratto + tutti gli ospiti, i cui dati anagrafici sono quelli della denuncia alloggiati), la data inizio locazione ( check in), giorni permanenzafine della locazione (check out entro ore…..), il corrispettivo lordo del canone di locazione ( comprensivo di….., escluso di…….) cioè quanto dovuto dall’ospite/conduttore in base all’accordo concluso con intermediazione di Airbnb, che raccoglie l’importo dall’ospite e lo gira all’host trattenendo il suo aggio (da 3% a 5% a seconda dei termini di cancellazione)

Il mio contratto è un super concentrato, contiene i dati essenziali obbligatori, è una semplice scrittura privata tra due persone fisiche, non valida se uno dei due è una persona giuridica (impresa).  Nella pratica, evito  dire all’ospite che si tratta di un contratto, evito nel modo più assoluto di fotografare i loro documenti ( a tutela della loro privacy, ricordo che con la foto di un documento di identità si possono fare molte truffe), lo invito a controfirmare i dati personali (quindi anche il contratto) di tutti gli ospiti (quelli da comunicare via alloggiatiweb) come previsto dalla polizia di stato italiana e contestualmente firma il consenso alla custodia dei dati sensibili personali per 5 anni ( ospiti da tutto il mondo con differenti leggi sulla privacy!!) .  Mai avuto problemi, tutti firmano con firma abbastanza comprensibile, i più diffidenti rispetto alla firma, questa è una mia supposizione, fanno uno scarabocchio/firma incomprensibile. Spero di non avervi stressato più del necessario e aiutato a chiarire dei dubbi del contratto delle locazioni turistiche.

P.s. volevo allegare il contratto che uso (una pagina formato A4, compreso dati alloggiati), ma non ci riesco!

 

Renzo4
Level 7
Venice, Italy

@Francescaecco il contratto

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

 

Caro @Renzo4 ,

ti ringrazio molto per la tua idea di postare il contratto ma io non lo vedo. Sono solo io o anche voi @Susanna0  @Cristiana19 @IsabellaEValerio0 @Dario0 . Se vi fa piacere e lo avete sottomano, vi invito a postare un contratto. Molte persone lo cercano e aiuterebbe molti a scrivere quel che serve!

Una domanda per tutti: credi che per le altre tipologia non obbligate al contratto, esso sia superfluo o aiuta in ogni caso se ci dovessero essere problemi? 

Questa domanda un po' mi ha sempre fatto pensare...

 


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Susanna0
Level 10
Milan, Italy

@Francesca Le altre tipologie non fanno locazione, perchè mai dovrebbero fare un contratto?

Vendono un soggiorno, è diverso.

Io non posso pubblicare il mio contratto perchè era stato fatto da Prolocatur ma era riservato agli associati.

Renzo4
Level 7
Venice, Italy

Ciao @Francesca , tu e gli altri non vedete il contratto perchè non riesco a inserirlo e mi dispiace.

A volte sono un imbranato, questa è una di quelle!

Renzo4
Level 7
Venice, Italy

Non essendo in grado di pubblicare il mio contratto di locazione turistica, "self made", senza ausilio di avvocati, commercialisti, esperti vari, ecc. ecc, è costituito di poche righe ( 6-7 righe e non 6-7 pagine! ) e contiene tutti gli elementi essenziali minimi previsti dal codice civile.
 
  • la data di stipula del contratto;
  • l'indicazione dettagliata delle generalità delle parti;
  • l'identificazione del bene;
  • il prezzo del canone di locazione;
  • la durata della locazione.
Susanna0
Level 10
Milan, Italy

@Renzo4 , sono obbligatori anche:

i dati catastali dell’appartamento;

la certificazione energetica;

gli articoli di legge a cui la locazione breve fa riferimento.

Renzo4
Level 7
Venice, Italy

@Susanna0confermo, l'avevo dimenticato

Emily352
Level 10

@Francesca 

 

Le diverse tipologie non locative di ricettività  determinano relazioni di ospitalità in strutture denominate “CAV”, “B & B”, “Affittacamere”, “Agriturismi” ecc., ma ciò non significa che in questa relazione di ospitalità tra un gestore e un cliente non vi siano rapporti giuridici modellati su un’impronta di ospitalità retribuita giuridicamente negoziata.

 

I contratti (atipici o innominati) di ospitalità non hanno una disciplina legislativa propria come i contratti (tipici) di locazione. Si deve all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale la definizione di contratto di ospitalità, così come si deve all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale la definizione di contratto di albergo, da cui i contratti di ospitalità prendono le mosse.

 

Sono contratti atipici proprio perché, pur presentando alcuni aspetti comuni con altri tipi di contratti tipici codifìcati dal codice civile (di locazione, art.1571, di somministrazione periodica o continuativa di cose, art.1559, di vendita, art.1470) se ne differenziano per le loro caratteristiche, trovando il  fondamento nell’autonomia contrattuale, ossia nell’art.1322 cod. civ.: l’ordinamento riconosce piena libertà di forma a questi contratti, quindi, le parti sono libere di stendere o meno un contratto per iscritto.

 

Il gestore di una “CAV” o di un “B & B”, a differenza del locatore, non si limita a fornire un alloggio, privandosi del diritto di accesso, salvo esplicito consenso del conduttore, ma si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee, fornendo servizi personali di hotellerie che il semplice locatore non può offrire: letti preparati, un “extra” all’arrivo, alimenti & bevande, ritiro biancheria sporca & riassetto dell’alloggio, supplementi & maggiorazioni alberghiere, tipo “extra guest”, “late check-in”, deposito bagagli, lavaggi & stiraggi, trasfert a pagamento, vendita di souvenir e gadget, tour & escursioni ecc., mantenendo il diritto/dovere di accedere ad un immobile che non è, come nella locazione, una dimora privata, ma, come un hotel, un esercizio ricettivo aperto ad un pubblico indifferenziato di clienti, e, poiché, in questo caso, il cliente non è necessariamente un turista, al contratto di ospitalità può essere estranea la finalità turistica, che, invece, in una locazione per finalità turistica, per espressa previsione normativa, deve essere “esclusiva”: in Italia non esistono i contratti turistici promiscui, ancorchè prevalentemente turistici, tipo i “business travel” (se il conduttore si sposta dalla sua residenza in altro luogo per motivi di lavoro, bisogna ricorrere al contratto transitorio, art.5, co.1 della legge 431/1998 che risponde a tale esigenza temporanea).

 

Al cliente di un “B & B” o di un “Affittacamere”, come dicevo, vengono forniti servizi ancillari alla persona. Ed è proprio questa la ragione per cui, posto che a questa persona vengono fornite alcune prestazioni di “dare” e di “fare”, serventi l’obbligazione principale che è quella di fornire un alloggio, la forma scritta, come in una convenzione locativa, è, e rimane, il miglior carpentiere della memoria, se qualcosa va storto.

 

La forma scritta è l’architrave che regge qualsiasi contratto, se non altro per determinarne i contenuti essenziali e le reciproche obbligazioni e per indicare, come regola di trasparenza nel rapporto tra i contraenti, quali servizi vengono garantiti dal gestore, la data e l’orario in cui la camera assegnata o l’appartamento viene messo a disposizione del cliente e deve essere lasciato libero dallo stesso, la periodicità del rinnovo della biancheria e il riassetto dell’alloggio durante il soggiorno e le eventuali inadempienze del cliente che determinano conseguenze tariffarie (ad es. partenza anticipata), tanto più se il rapporto è intermediato da un portale che mantiene il controllo della transazione economica e stabilisce regole precise (vedi Airbnb).

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