Perdonami, @Maurizio41. Sarà che mi mancano i tuoi alti sistemi speculativi tributari, sarà che la mia è solo bigiotteria di pensiero, sarà che continua a far caldo e l’umido mi fa arricciare i capelli…comunque faccio davvero fatica a seguirti.
Per dovere di cronaca, il caso in discorso riguarda un soggetto IVA che gestisce una CAV in Lombardia in forma imprenditoriale (art.26, LR 27/2015) in quanto la suddetta legge regionale – ingerendosi nella disciplina del diritto privato - ha illegittimamente “parificato” le CAV alle locazioni turistiche gestite da singoli privati, sfumando sino a divenire inafferrabile. Bazzecole 😉
Sotto il profilo soggettivo, al regime fiscale delle locazioni brevi sono interessate solo le persone fisiche che locano al di fuori dell’attività d’impresa. Perciò, le locazioni costituiscono esercizio d’impresa se derivanti dall’esercizio di attività organizzata in forma d’impresa (se rientrano nell’art. 2195 del codice civile).
E adesso riflettiamo un attimo, di grazia. Perché. Sarò suonata e sarà che in spiaggia i neuroni si riducono visibilmente, ma mi spieghi perché mai la mancanza di obbligo di registrazione consentirebbe alle società di accedere al regime fiscale delle locazioni brevi?
No, perché se è così, contenta come un fringuello, in questo periodino così cupo, comincio a far calcoli con la mia calcolatrice da fustino e mi fidbecco subito con le Entrate. Quizas, quizas, quizas.