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Ho fatto una accurata ricerca sulle differenze tra bed and breakfast e locazione turistica .
L'unica differenza è che la locazione turistica consiste nella locazione di un appartamento o di una stanza senza l'offerta di alcun servizio aggiuntivo( colazione e pulizia giornaliera ad esempio).Questo l'ho letto su tutti i siti dove si parlava di locazione turistica.
Per la locazione turistica non è necessario richiedere SCIA.
Ora io ho un appartamento con qualche stanza ma non è scritto da nessuna parte che per essere locazione turistica debba fittare l'intero appartamento alle stesse persone, le norme parlano anche di fitto di singola stanza, potrei quindi anche fittare stanze diverse a persone diverse purchè ciascuno abbia la sua stanza privata. L'unica differenza con l'attività ricettiva sono i servizi aggiuntivi che io non offrirei infatti.
Vi trovate con quanto ho scritto? Non è necessario allora nel mio caso presentare scia? Perchè in altri thread lessi diversamente, ma cercando in rete la locazione turistica prevede il fitto come dicevo non solo dell'intero appartamento ma anche della stanza
No, con LT non puoi avere ospiti diversi sotto lo stesso tetto. Devi essere un B&B o un affittacamere. Insomma, diventerebbe un' effettiva attività di stampo ricettivo.
Chiedo conferma anche ai colleghi, ma ricordo che sia così
Ciao. Io ho affidato al geometra la non pratica perché il mio comune è molto piccolo e io sono il primo a fare affitto breve. Ti confermo che abbiamo fatto comunque una segnalazione (copiando i moduli disponibili nel comune di Parma) ma non è stata fatta la Scia.
Questo quello che ho realizzato www.centolaghi.it
Ciao.
Ok attendiamo conferme perchè io sulla rete non ho trovato questa cosa e questa differenziazione, ma l'unica differenza tra locazione turisitica ( per la quale non serve scia) e attività ricettive ( b&b affittacamere ecc) sta in questo. Cito : " indipendentemente dalla Regione in cui ci si trovi ad operare, la differenza essenziale tra le due tipologie è che quando di parla di Locazioni Turistiche o Affitti Brevi si tratta di una LOCAZIONE, cioè del mero affitto dell’immobile SENZA l’erogazione di servizi alla persona o di tipo alberghiero.
Nel secondo caso si tratta di una ATTIVITA' RICETTIVA (sono attività ricettive, a titolo di esempio, i Bed & Breakfast, le Case per Vacanza, i Residence etc) " Ancora " La loczione turistica si differenzia da altre attività, come ad esempio casa vacanza o b&b in quanto in questo caso vi è soltanto una locazione di una stanza o di un appartamento, senza l'offerta di alcun servizio aggiuntivo, come ad esempio la pulizia giornaliera, cambio di biancheria, colazione, siratura ecc "
Questa cosa che non ci possono essere ospiti diversi sotto lo stesso tetto quindi eccetto qualche utente che l' ha scritto su questa community, non l'ho trovata in alcuna legge, norma o regolamento. Per questo vorrei capire come mai a voi risulti cosi.
L'unica differenza che si trova tra attività ricettive e LT e che in quest'ultima mancano servizi tipici del b&b come colazione appunto, ma non anche il fatto che tu debba fittare L'INTERO appartamento ( se leggete sopra parla anche di "stanza"
Ciao luca, che segnalazione hai fatto se non SCIA? Nel sito del comune di Parma ci sono moduli che riguardano proprio la Locazione turistica? Perchè , nella regione Campania la locazione turistica non è proprio citata e non ci sono quindi moduli da presentare ma è regolamentata dalla legge statale come penso pure @Giancarlo10 possa confermare
ecco qui un articolo molto interessante che ripete ciò che avevo letto e spiega le differenze.
Mi piacerebbe però sapere se le cose stanno diversamente ma nè qui nè nella legge ho trovato un obbligo a fittare l'intero appartamento ad un unico gruppo di persone
https://www.fiscomania.com/2014/07/come-sfruttare-le-locazioni-turistiche-per-affitti-stagionali/
Difficilmente troverai un riferimento di legge che ti impedisca esplicitamente di fare più contratti 4+4 per lo stesso appartamento (a persone diverse nello stesso periodo).
Ma pensi sia fattibile?
Perchè non dovrebbe essere fattibile? Nel b& b fitti singole stanze a persone diverse per periodi brevi
In che senso 4+4 intendi 4 anni + 4?
Non parlo di locazione ma di locazione turistica ovviamente , quindi locazione per pochi giorni, o al massimo poche settimane.
La locazione turistica è sempre una locazione.
Devi fare un contratto scritto, anche se per pochi giorni.
Il B&B invece è una attività ricettiva vera e propria (come la CAV Casa Vacanze e l'Affittacamere, che è sempre imprenditoriale).
Le attività ricettive non hanno l'obbligo di contratto scritto (il loro è un contratto atipico).
Quindi: non è plausibile stipulare due contratti per la stessa casa/stesso periodo con persone diverse (che sia di lunga durata - 4+4 anni - o di breve durata - <30 giorni - ).
L'affitto di più stanze nella stessa abitazione si configura come attività di affittacamere.
Non so se la fonte sia attendibile ma qui dice diversamente Ti indico il pezzo "A differenza dei normali contratti di locazione, i contratti di tipo turistico prevedono la stipula tra le parti soltanto nel caso in cui la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni. In caso contrario, la legge non prevede alcuna formalità, alcun pagamento di imposta di registro e nessun tipo di obbligo a carico del locatore o dell’affittuario. Soltanto nel caso in cui la durata del contratto superi il mese, il contratto deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta, in quanto soggetto a registrazione obbligatoria."
fonte:
http://www.officinaturistica.com/2016/02/affitto-turistico-e-airbnb-due-lontanissimi-pianeti/
Se pure dovesse farsi il contratto, perchè dovrebbe riguardare la casa? Non potrebbe essere relativo alla stanza che è quella che si fitta appunto e non l'intera casa? Anche perchè la locazione turistica ha ad oggetto l'immobile o LA STANZA appunto.
Non esiste una chiara regolamentazione e secondo me è questo che non dà indicazioni precise a nessuno che intraprende questa attività...
Il contratto, se inferiore a 30 giorni non necessita di essere REGISTRATO, ma deve essere redatto in forma scritta sempre, pena la nullità.
Può riguardare LA STANZA (ma questo dipende dalla Regione), non LE STANZE.
In effetti su un sito giuridico c'è scritto che deve essere stipulato per iscritto, anche se sul sito postato da me dice il contrario se inferiore a 30 giorni.
Vabbè, allora fitterò l'intero appartamento a gruppi unici dato che non ho intenzione di fare colazione cambi di biancheria ecc.
Quello che però mi sembra strano è che in caso di LT la asl non venga a fare un controllo a casa, Cioè uno apre cosi senza dichiare niente a nessuno? Sono della Campania io.
Io ho fatto tutto a norma, ho fatto dei lavori di ristrutturazione a posta ed è tutto in regola, ma perchè fare andare le asl nei b&b e non nelle case adibite ad LT?
Questo post risponde in qualche modo anche ad un’altra discussione in cui sono stata sollecitata da @Roberto143 ad esprimere il mio pensiero:
Temo che la troverete questa mia missiva meno brillante delle altre e il mio pensiero meno arguto e fine, ma il sonno mi offusca gli occhi e rende lo scrivere terribilmente pesante.
Chiedo venia se – con la solita brevità che mi contraddistingue (si vabbe’…) – vi farò perdere il senso dell’orientamento o, ancor peggio, vi porterò lontani da dove vorreste essere. Io, per esempio, vorrei essere ovunque, purché non sulle molle di alcune leggi moleste che mi stanno trasformando in un fachiro birmano.
La parziarietà (della cosa locata) è una parola di undici lettere che racchiude in sè un piccolo microcosmo. La materia è sdrucciolevole per l’intrecciarsi di normative di diverso rango: civilistiche, fiscali, nazionali, regionali e comunali (le più insidiose) e va maneggiata con cautela. L’impresa è disperata, lo so, ma io ci provo ugualmente a mettere ordine.
Comincio col dire ad @Andrea1003che le problematiche e le criticità legate alla parziarietà locativa sono legate al contesto. Che tipo di locazione intendo concludere? Ma anche. Dove intendo stipularla?
Versante civilistico. Se rimaniamo nell’ambito di una “locazione tradizionale lunga”, ripeto “lunga” – senza forniture di prestazioni di servizi alla persona, ad es. pulizia dei locali e cambio di biancheria (è questo il criterio distintivo che separa la locazione parziale “lunga” e la “locazione parziale breve” che può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile, anche la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali e l’attività di “affittacamere” che consiste nella cessione di una o più camere con contestuale prestazione di servizi domestici) – dicevo, la locazione parziale lunga (che può essere a canone “libero” o concordato, cedolarizzato o meno), con autonomi contratti separati e distinti per singole stanze a specifici conduttori, è sempre stata possibile. Non è una novità introdotta dal DM 16 gennaio 2017 (ipotesi B dei contratti-tipo), semmai una conferma: solo per alcune (ottuse) associazioni di categoria è una novità.
Esistono tre tipi contrattuali regolamentati: concordato, transitorio per studenti universitari e transitorio ordinario, quest’ultimo – e qui, scusate, se apro una breve parentesi - in base al DM sopracitato, che può essere anche di durata inferiore ai 30 giorni se la convenzione locativa locale lo consente, e, quindi, anche in tal caso, potremmo parlare di “locazioni brevi”: la nuova disposizione prevista dal DL 50/2017 non vale solo per i turistici brevi, ma può valere anche per i transitori brevi.
Ma attenzione: la proposizione “locazioni brevi” non tragga in inganno: non individua una nuova figura di contratto di locazione né tantomeno detta un’autonoma disciplina per nuove categorie di contratti: le tipologie contrattuali rimangono le stesse di prima. Chiusa parentesi.
La condizione di parziarietà è condizione assai diffusa nella pratica della locazione di stanze a studenti universitari, e, tra l’altro, può costituire la strada privilegiata per il conduttore per svincolarsi in tempi rapidi dal contratto, non essendo il medesimo in solido con gli altri co-inquilini
Potrei citare molti accordi territoriali che prevedono la locazione parziale: a Milano la locazione di camere è espressamente prevista dall’accordo (punto 7 – LOCAZIONE DI CAMERE), lo stesso dicasi a Modena (punto 8, integrato dal paragrafo LOCAZIONE PARZIALE DELL’IMMOBILE così come previsto dell’integrazione dell’accordo territoriale), a Firenze (art.12 – AFFITTO DI PORZIONE DI IMMOBILE) e in altri Comuni (ad es. Udine).
Che – in questo ambito - la locazione parziale interessi l’intero o una porzione dell’immobile è del tutto ininfluente: non è necessario che il proprietario affitti tutte le stanze.
La locazione parziale di tre stanze A, B e C può comportare che il proprietario Pincopallino affitti le stanze a Caio, Tizio e Sempronio (cucina, soggiorno, bagno e corridoio sono in comune), ma può anche succedere che Pincopallino riservi la stanza A + il soggiorno per sé e affitti la stanza B a Caio e la stanza B a Sempronio (cucina, bagno e corridoio sono in comune), come prevede l’allegato H del Comune di Modena: in questo caso il canone concordato dell’intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata.
Fronte anagrafico: l’ipotesi di utilizzare l’intera unità immobiliare in cui si è residenti a locazione esclude la possibilità della dimora abituale, e, quindi, della residenza: è possibile mantenere la residenza nell’appartamento locato solo se si mantiene uno o più locali a disposizione del proprietario-locatore. Non essendo legati da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela o da vincoli affettivi, Pincopallino, Tizio, Caio e Sempronio costituiranno una pluralità di famiglie anagrafiche distinte (distinti nuclei familiari).
Fronte fiscale: immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte locato.
E arriviamo al dunque. Locazione turistica (d’ora in poi LT). Un'altra galassia. Al centro un buco nero supermassiccio: la legge regionale che, in alcuni casi, pretende di disciplinare, senza alcun freno, i rapporti di locazione tra privati posti in essere da proprietari non imprenditori e le relative attività contrattuali, ivi compresi gli aspetti riguardanti il numero di unità locate, le prestazioni, la pubblicità, l’informativa alla pubblica amministrazione, debordando dalla sua competenza nel momento in cui pretende di fissare le discriminanti tra ciò è impresa turistica e ciò con lo è.
In quest’ambito rientrano tutti gli stratagemmi che i diversi legislatori regionali hanno escogitato per far rientrare tra le attività ricettive (anche rubricandole sotto “Altre tipologie ricettive”) le LT.
Su queste premesse ed in questo contesto, il DL 50 del 24 aprile 2017, segnato da chiare valenze tributarie, ha aggiunto nuove tessere in un mosaico in cui è sempre più difficile cogliere il disegno complessivo: la definizione è integrata dalla precisazione che, ai fini dell’applicazione della disciplina, per “locazioni brevi” (non le lunghe sopraccennate) devono intendersi anche i contratti che prevedono prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali (perfino giornalieri, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate) stipulati direttamente o tramite intermediari che operano fisicamente oppure online.
Riguardo la parziarietà della locazione turistica, non può omettersi di considerare che alcune Regioni (vedi Emilia-Romagna) vietano la LT nell'appartamento dove si ha la residenza, altre (ad es. Lazio) la consentono (“immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse”), altre ancora (ad es. Veneto) consentono la locazione a turisti di parte dell’alloggio di residenza del locatore.
Il panorama – come si è visto - è tutt’altro che lineare ed omogeneo, ma appare assai variegato per l’intrecciarsi e il sovrapporsi di piani diversi cui conducono le diverse norme, e non sempre è possibile fornire una mappa di facile lettura, in quanto quella delle LT è un inestricabile groviglio di norme spesso demenziali o irricevibili, una materia magmatica in continuo divenire: la Regione Toscana sta per rivedere le regole sulle LT, dopo che la legge del 2016 è stata impugnata dal Governo, il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge 27/2015 della Lombardia davanti alla Corte costituzionale, e dall’estate scorsa sono in vigore nuove leggi in Umbria e Piemonte – varate dopo il DL 50/2017 - che hanno separato nettamente (rispettivamente all’art.5 della LR 13/2017 e all’art.40 della LR 8/2017) le LT dalle altre tipologie ricettive.
Potrei continuare ancora, ma l’ipotesi materasso, non per nasconderci qualcosa sotto, ma per passarci del tempo sopra per riposare, mi alletta troppo, per cui preferisco avviarmi ad una conclusione a modo di meditatio: credo che noi possiamo cogliere qui come la disciplina del contratto di locazione continui ad essere caratterizzata da una (stordente) sovrabbondanza di regole (di diversa valenza e natura e mal coordinate tra loro) ignota alle altre manifestazioni dell’autonomia privata in campo contrattuale.
Confermi anche tu quindi che se faccio locazione turistica non posso fittare piu stanze a piu nuclei?
Ho capito dal tuo messaggio che la locazione turistica è una materia ingarbugliata e in continua evoluzione, ma relativamente invece a questo tema?
Ti ho già detto che ti adoro ?
anche se sul sito postato da me dice il contrario se inferiore a 30 giorni.
Di certo non è un sito istituzionale, e difatti dice baggianate
Quello che però mi sembra strano è che in caso di LT la asl non venga a fare un controllo a casa
Mia madre sta per fittare un appartamento più piccolo di quello che sta lasciando e ti assicuro che non verrà l'ASL a controllare alcunchè. Perchè mai dovrebbe interferire nei contratti di locazione tra privati?
Cioè uno apre cosi senza dichiare niente a nessuno? Sono della Campania io.
Aprire cosa, scusa? se apri un Bed & Breakafast (e puoi anche darci un nome, e pubblicizzarlo come tale) allora certo che devi dichiarare che stai "aprendo". Un' attività ricettiva, nello specifico, e inoltri una SCIA. Sono della Campania anch'io
Io ho fatto tutto a norma, ho fatto dei lavori di ristrutturazione a posta ed è tutto in regola, ma perchè fare andare le asl nei b&b e non nelle case adibite ad LT?
Ho risposto su. In altre parole, l'ASL controlla le aperture di strutture ricettive, non le locazioni private. Non esistono case adibite a LT, aggiungo. Esistono immobili che possono essere pienamente sfruttati dal proprietario come sancito dal Codice Civile. Va da sè che poi non puoi dargli un nome (meno che mai usare sigle come BB, CAV, ecc.), nè farti pubblicità alla stregua delle attività ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere.