[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

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Orvieto, Italy

[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

[GUIDA] NORMATIVE e TASSE per LOCAZIONI TURISTICHE o LT regolari e responsabili! (partendo dal buon testo base di Edoardo, ma completandolo correggendolo integrandolo e modificandolo secondo la mia personale conoscenza e sensibilità)

 

COSA:

 

La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità “turistiche”, dunque precaria, voluttuaria e di durata limitata.
A differenza del B&B, si concede il semplice godimento dell’immobile e NON anche la fornitura di 'servizi alla persona' tipici extralberghieri ed alberghieri quali la Colazione, la Pulizia / il Riordino delle camere DURANTE il soggiorno ed il Cambio Biancheria da letto e da bagno DURANTE il soggiorno, NE' 'servizi aggiuntivi o complementari o accessori' di alcun genere.

 

DOVE / PRESUPPOSTI NORMATIVI:

 

Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 1 c. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431.
Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO): “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione”.
Per la Pubblica Sicurezza, il TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
Per i Redditi, il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Spesso: Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, e/o Norme locali comunali.

 

CONTRATTO SCRITTO:

 

Anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E' DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.


a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”): incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;


b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull'entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;


c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:

 

Se almeno 30 gg.
Marca da bollo su Ricevute di pagamento del canone di locazione (2 Euro se superiori a 77,47 Euro). Marca da bollo sul Contratto registrato, da 16 Euro, ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Il DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis è il PRESUPPOSTO.
Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate: 30 gg. calcolando TUTTI i rapporti di locazione che uno stesso soggetto ha intrattenuto nel corso dell’ANNO con quel locatario (superati i 30 gg. scatta l’obbligo).

 

SUBLOCAZIONE DA PARTE DI INQUILINO NON PROPRIETARIO:

 

Necessario che il contratto base “proprietario-conduttore” contempli la clausola di sublocazione!

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CEDOLARE SECCA SI O NO):

 

a) PROPRIETARIO di immobile CHE LOCA produce Redditi “Fondiari” o ''Da Fabbricato'' (art. 25 c. 1 TUIR), dunque Cedolare Secca al 21% sul 100% del reddito SI, a patto che i due soggetti siano privati. Incluso il caso di Locazione di Singole Stanze (Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate).

Oppure si può pagare per Scaglioni IRPEF (con possibile deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR n. 917/1986, dunque sul 95% del reddito totale).

 

b) INQUILINO di immobile CHE SUBLOCA non produce Redditi Fondiari o Da Fabbricato, ma Redditi ''Diversi'' e pertanto NO CEDOLARE SECCA, bensì il Reddito imponibile sarà la differenza tra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario (art. 67 c. 1 l. h TUIR).

 

RICEVUTA PER PAGAMENTI:

 

Sebbene per pagamenti online tracciati altrimenti (bonifico, paypal, ecc.) secondo alcuni non serva emettere Ricevute, sarebbe bene SEMPRE consegnare una RICEVUTA DI PAGAMENTO al momento del pagamento. Nel caso di importi superiori a 77,47 € si deve apporre a cura di chi loca / subloca 1 Imposta di bollo da 2 € sulla copia Originale per il cliente / ospite (volendo se ben specificato in anticipo anche a carico del cliente / ospite), annotando sulla copia del gestore la voce “Imposta di Bollo da 2 Euro appplicata sull’originale, ID dell'imposta XXXXXXXXXXXXXX”, perchè queste cose non funzionano ''sulla fiducia''.
Anche se il pagamento avviene tramite Web, infatti, se il portale di riferimento si limita ad emettere ricevuta per i suoi Costi del Servizio (commissione), il gestore DEVE ugualmente emettere Ricevuta.

 

TASSA DI SOGGIORNO:

 

Alcuni Comuni (almeno quelli inclusi in determinate liste di città a vocazione turistica) prevedono l’obbligo per i Gestori di farsi 'AGENTI CONTABILI DI FATTO' per conto del proprio Comune, così da dover prelevare all'arrivo in contanti in Euro la cosiddetta Tassa di Soggiorno, variabile da Comune a Comune e talora anche sulla base della propria specifica Tipologia Ricettiva. Si potrà chiedere meglio al proprio SUAR (Roma) o SUAP (altrove) Comunale.

 

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE:

 

Ciascuna Regione ha la possibilità eventualmente di specificare o delimitare alcuni aspetti, grazie alla POTESTA' CONCORRENTE IN MATERIA DI TURISMO, ad esempio al fine di delimitare chi eserciti l'attività imprenditorialmente e chi invece solo per godere del proprio diritto di proprietà. Pertanto si consiglia di leggere sempre ANCHE la propria Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, per verificare se quei testi citano anche la propria Locazione (o LT o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o termini equivalenti).

Le Regioni (ex Province, o in alcuni casi tuttora qualche Provincia) possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet, in determinati Portali dedicati) dei Flussi o Movimenti ISTAT di ospiti a fini statistici. Si consiglia dunque di verificare tale incombenza sia sul Testo Regionale sul Turismo sia presso il proprio SUAP comunale.

I Comuni, come detto, possono richiedere la Tassa o Imposta di Soggiorno.

 

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (PORTALE ALLOGGIATI WEB POLIZIA DI STATO):

 

Anche le locazioni turistiche hanno SEMPRE E OVUNQUE l’obbligo di comunicare alle Questura competente come gli Extralberghieri e gli Alberghieri (ecc.) i dati / le presenze / gli arrivi degli ospiti.
Il Presupposto è la Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 26/06/2015.

Per il Link al Portale Alloggiati Web basta cercare su Google, selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line. Nota: nel frattempo è possibile comunicare i dati degli alloggiati (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente, ma solo fino all'attivazione del servizio online, con consegna di apposite Credenziali di Accesso (Username e Password), ottenibili anche o solo via PEC (indirizzo di posta certificata).

 

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’:

 

No Insegne. No Segnaletiche di alcun tipo. No denominazioni quali B&B, CASE VACANZE, APPARTAMENTI VACANZA, né le altre già utilizzate ad indicare precise ed esistenti Tipologie Ricettive dell'Extralberghiero e dell'Alberghiero (ecc.). Nota: è possibile che in alcuni Testi Regionali sul Turismo LT e CAV siano equiparate quanto a incombenze burocratiche e solo in quel caso, creando non poca confusione, si parla indifferentemente di Locazioni Turistiche e di CAV. Un esempio al momento è Milano e la Lombardia. Sulla legittimità o meno di queste prescrizioni si parlerà altrove.

 

QUALI SERVIZI:

 

No SERVIZI ALLA PERSONA. No SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI, COMPLEMENTARI. Tuttavia è possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite, cioè DURANTE lo stesso soggiorno.

Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) afferma che “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

Insomma, detto in altre parole, TUTTI I DIRITTI DI UNA LOCAZIONE TURISTICA FINISCONO DOVE INIZIA L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI B&B AFFITTACAMERE CASA VACANZE (ECC.) O ALBERGHIERA DI HOTEL (ECC.). Anche perchè in quel caso i Redditi prodotti muterebbero la propria natura, di certo non sarebbero più definibili Fondiari o Da Fabbricato.

 

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:

 

Non varia in base alla diversa durata del Contratto di locazione.

L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

 

PUBBLICITA’, SI O NO:

 

E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb (salvo diversi pronunciamenti di singole Regioni, sulla cui legittimità o meno tuttora si discute: si veda il caso Emilia-Romagna e Bologna), almeno finchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato. Da leggi preesistenti e sovraordinate invece sappiamo tutti bene come le valutazioni Fiscali (di valenza nazionale statale) della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione Finanziaria siano di carattere più complesso e trattino di una serie di 'concause' o 'indizi' che potrebbero far presumere l'IMPRENDITORIALITA' e pertanto l'assoggettamento ad IVA di alcune attività. In particolare, quando si parla di Redditi Diversi e Redditi Da Impresa il discrimine viene messo in riferimento a Criteri nazionali statali quali: OCCASIONALITA', SALTUARIETA', NON ORGANIZZAZIONE di un'attività, contrapposti a CONTINUATIVITA', STABILITA', ORGANIZZAZIONE di un'attività, sul cui significato si rimanda a leggi e norme di tipo statale e valide nell'intero territorio della Nazione Italiana. Alla luce di questi criteri, non tutti i siti internet sarebbero altrettanto 'organizzati', ad esempio Booking, con la sua prenotazione immediata obbligatoria e la sua imponente organizzazione potrebbe essere valutato diversamente rispetto ad un semplice sito che elencasse nomi, numeri di telefono e indirizzi mail (Subito, ecc.). Il discorso, tuttavia, sembra NON riguardare al momento coloro che, come locazione, producano Redditi Fondiari o da Fabbricato, ma si consiglia di tenersi aggiornati ed informati sull'argomento per la propria tutela.

 

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO:

 

Il Comodatario di immobile ad uso gratuito che gestisce l’immobile con finalità turistiche, benchè non viga alcun divieto in tal senso, farebbe bene a ricordare che, secondo la Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 (Agenzia delle Entrate) il Reddito prodotto AVRA' NATURA FONDIARIA O DA FABBRICATO MA SARA' IN CAPO AL REALE PROPRIETARIO e NON a lui stesso NE' come Reddito Diverso!

 

Sperando di aver chiarito una serie di primi dubbi, buon godimento dei vostri / nostri diritti, nel rispetto dei diritti degli altri! : )

Risposta Migliore
Orvieto-In-Centro0
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Orvieto, Italy

@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )

368 Risposte 368
Orvieto-In-Centro0
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Orvieto, Italy

@Anna4, gli AFFITTI o LOCAZIONI hanno dal Fisco agevolazioni fiscali proprio per la loro natura di affitti, con contratti e tutti gli altri limiti, che gioco forza li rendono e li devono rendere meno appetibili da parte del turista. Chi invece vuole superare i limiti di una locazione ed essere appetibile x il turista ha un'altra strada dinanzi a sé, quella di aprire una Struttura Ricettiva extralberghiera o alberghiera o all'aria aperta, e cioè di cominciare ad esercitare un'attività commerciale occasionale o continuativa. Se scegli di essere un affitto o locazione, hai ovviamente i vantaggi e gli svantaggi degli affitti o locazioni, che non sono hotel né b&b né affittacamere né cav, e dunque si stipulano in quel caso contratti. Come potrebbe Airbnb parlare di contratti solo in certi annunci e non in altri? Qui non ci sono solo Affitti o Locazioni ma annunci di ogni tipologia ricettiva. Ciao! 

Quindi in definitiva, noi proprietari (con pernottamente inf 30gg) dovremmo ;

 

1.  aprire una pec da 5 euro all'anno almeno. 

2. informarsi al comune se c'è e come pagare la tassa di soggiorno

3. chiedere alla polizia le credenziali

4. chiedere documenti agli ospiti e comunicarli su alloggi web

5. far sottoscrivere un contratto inf 30 giorni. --->>>  c'è un modulo già pronto da compilare?

6. comprare marche da bollo da 2 euro e rilasciare ricevuta del pagamento

7. include il guadagno nel 730 o unico. 

 

basta questo per ogni inquilino???

 grazie.

ho un appartamento in calabria che vorrei affittare  in agosto e qualche giorno a luglio magari.
altra cosa :

il mio vicino mi ha lasciato le chiavi del suo appartamento per far ospitare qualcuno. 

devo avere io un contratto di affitto di subaffitto oppure devo far fare la stessa cosa dei punti al mio amico?

 

grazie

@Saverio8, tutti i punti sono stati elencati (almeno quelli a carattere generale necessari in tutta la penisola italiana) nel primo testo di questa discussione, suddivisi per paragrafi, per cui non li elenco qui di nuovo. E' naturale che il tuo amico farà tutto ciò che devi fare tu (o lo farai tu per lui, ma a che titolo? Forse meglio che tu non compaia proprio nel farlo).

 

Poi ciascuno dovrà verificare quali differenze regionali ci sono, SE ci sono.

 

Io ho già fatto per altro utente prima di te una ricerchina breve su Internet in tal senso, relativamente alla Calabria. E questo è il risultato (che poi tu, essendo il diretto interessato, approfondirai parlando col tuo SUAP Comunale di giù e leggendo i testi regionali sul turismo, leggi e regolamenti, che il tuo SUAP ti consiglierà):

 

- inizierai con questo riassunto: http://www.portalecalabria.com/site/strutture/affittacamere/affittacamere%20calabria.asp ;

 

- continuerai con: Art. 12 (Inserimento articoli 16 bis, ter, quater , quinquies, sexies e septies alla Legge Regionale n. 4 del 1995):


1. Dopo l’articolo 16 della L.R. n. 4/95 sono aggiunti i seguenti articoli: 

 

“Art. 16 bis (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)


1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa. 

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune in cui è ubicato l’immobile ovvero gli immobili entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico/balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località; in ogni caso tale comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell’arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione. 

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono soggetti alla normativa di pubblica sicurezza.

 

- E per concludere potrai leggere anche quanto segue:

 

http://www.turiscalabria.it (L.R. del 7 marzo 1995 n. 4).

 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR%202-2003(TC).pdf

 

http://www.regione.calabria.it/allegati/regolamento_n_1_2004.pdf

 

http://www.turiscalabria.it (Legge Regionale 27 novembre 2015 n. 20 Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995 n. 4 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).  

 

Riguardo al B&B: "Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”."Legge Regionale 26 febbraio 2003, n. 2 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Calabria n. 4 del 1 marzo 2003 supplemento straordinario n. 1".

@Saverio8, PS: come vedi, sia tu che il tuo amico, PRIMA di operare, e PRIMA di inserire qui sui portali i vostri annunci, anche in Calabria pare dobbiate comunicare qualcosa di scritto al vostro SUAP Comunale di giù, e non solo... anche adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione ISTAT e a tutti gli obblighi di comunicazione di pubblica sicurezza secondo l'art. 109 del TULPS. Di' dunque al tuo amico di darsi da fare, se vuole affittare qualcosa già questa estate, l'estate inizia il 21 giugno e siamo al 16! Ciao, ; )

Per stipulare un contratto di locazione turistica sono necessari alcuni dati fondamentali come le generalità del conduttore (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).

Sarebbe, allora opportuno che Airbnb fornisse agli Host in fase di prenotazione tali dati

 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Roberto114

 

Se riesci ad ottenerli, chiedendoli all'ospite anticipatamente rispetto all'arrivo, puoi predisporre il contratto in modo da doverlo solo firmare al check-in; diversamente (non tutti gli ospiti sono disponibili a fornire questi dati via mail o telefono), puoi predisporre il contratto con tutte le informazioni in tuo possesso (ovviamente i tuoi dati e quelli della casa, la durata dal al, l'importo concordato per l'affitto, ecc.), lasciando in bianco solo i dati anagrafici dell'ospite, da compilare a mano.

Ho trovato questa informazione sul sito Fiscomania:

 

"Soltanto nel caso in cui la durata del contratto superi il mese, il contratto deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta" (sotto tutto il contesto, ma parla chiaramente della forma scritta in generale)

 

E' corretto o meno quanto da loro riportato? Perchè è in netto contrasto con quanto affermate qui e in tal caso sarebbe da segnalare.

 

"A differenza dei normali contratti di locazione, i contratti di tipo turistico prevedono la stipula tra le parti soltanto nel caso in cui la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni. In caso contrario, la legge non prevede alcun pagamento di imposta di registro e nessun tipo di obbligo a carico del locatore o dell’affittuario. Soltanto nel caso in cui la durata del contratto superi il mese, il contratto deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta, in quanto soggetto a registrazione obbligatoria."

 

Grazie mille

 

 

@Silvia219, non comprendo come mai si preferisca informarsi da fonti di secondo e terzo livello trovate a caso su internet anzichè da fonti di primo livello che sono le leggi i regolamenti le delibere, ecc. E' stato citato sopra nel post principale apposta ogni riferimento normativo di legge che SENZA OMBRA DI DUBBIO IMPONE A PARTIRE DA UNA CERTA DATA LA FORMA SCRITTA A QUALUNQUE CONTRATTO DI QUESTO SETTORE PERCHE' NON SIA NULLO E VALGA QUALCOSA. Non ripeto neanche i riferimenti qui, perchè sono scritti nel Post principale, in apposito paragrafo. Sapessi le boiate che ho segnalato proprio a siti come quelli, correggendoli... stavano citando testi di leggi abrogati da almeno 10 anni! Ciao ciao, ; )

 

PS: Internet è un'ottima cosa, ma crea un problema assoluto che è quello delle "fonti" ed è per questo che il direttore di TG La7 Mentana deve ogni giorno combattere con i "webeti" (termine da lui coniato e che entrerà a buon diritto, si spera, nel vocabolario italiano).

Grazie.

 

Su internet esistono vari modelli di contratto, comprendono cauzioni e altre cose che non sarebbero previste nel mio caso.

Per capire: basta un modello che riporti nome e cognome di entrambi, indirizzo della casa, prezzo e giorni o è necessario riportare delle altre specifiche (tipo?). Avete consigli/chiarimenti da dare?

Grazie ancora per la pazienza e l'aiuto

@Silvia219, per questo basta chiedere a Roberto... vedrai che a breve interviene! Ciao ; )

Grazie, sto già provando a prepararne uno. Se lo posto pubblicamente qui sul forum per verifica (senza nomi ovviamente) va bene?

 

@Silvia219, si va bene, ma vedrai che Roberto ti scriverà qui un Link con uno suo che ha preparato lui stesso... @Roberto143, dove sei?? ; )

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Silvia219

 

Se fai una ricerca, qui nella Community, utilizzando la parola "contratto" troverai decine di post, alcuni dei quali molto dibattuti ed approfonditi, dai quali potrai ricavare tutte le informazioni possibili.

E anche capire perché é

- obbligatorio,

- necessario,

- opportuno

- conveniente

in primis per l'host (meglio chiamarlo LOCATORE) ma anche per il guest (meglio ciamarlo CONDUTTORE) stipulare SEMPRE un contratto in forma SCRITTA anche per soggiorni brevi o brevissimi (anche di una notte).

E che per rispettare la legge, evitare possibili sanzioni ecc. Sia opportuno farlo bane, scriverci tutto (ad esempio anche della CERTIFICAZIONE ENERGETICA), o che NON VENGONO FORNITI SERVIZI AGGIUNTIVI durante il soggiorno, o comunque anche quelle clausole di salvaguardia per il locatore, visto che concede il possesso e le chiavi del suo appartamento.

 

In ogni caso, se non sei convinta, puoi anche non farlo. 🙂

 

 

@Roberto143  mi scusi un chiarimento... Credo tutti gli appartamenti su Airbnb prevedono la fornitura di biancheria (lenzuola e asciugamani).... Non sono servizi aggiuntivi questi? 

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

 

Ciao @Vanessa1211 

si è parlato di servizi essenziali diverse volte nella community: lancia una ricerca per servizi essenziali, 

Per usare il comando Cerca, vai su questa pagina in alto a destra o nella hompage e sotto il tuo nome con "ti diamo il nostro benvenuto nella community" c'è la lentina. Quello è lo strumento giusto.

 

Facci sapere!

 

Fra

 


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