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Avendo avuto riscontri positivi indico quali sono i passaggi necessari per fare oggi locazione turistica a Roma:
1. AUTORIZ...
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[GUIDA] NORMATIVE e TASSE per LOCAZIONI TURISTICHE o LT regolari e responsabili! (partendo dal buon testo base di Edoardo, ma completandolo correggendolo integrandolo e modificandolo secondo la mia personale conoscenza e sensibilità)
COSA:
La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità “turistiche”, dunque precaria, voluttuaria e di durata limitata.
A differenza del B&B, si concede il semplice godimento dell’immobile e NON anche la fornitura di 'servizi alla persona' tipici extralberghieri ed alberghieri quali la Colazione, la Pulizia / il Riordino delle camere DURANTE il soggiorno ed il Cambio Biancheria da letto e da bagno DURANTE il soggiorno, NE' 'servizi aggiuntivi o complementari o accessori' di alcun genere.
DOVE / PRESUPPOSTI NORMATIVI:
Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 1 c. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431.
Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO): “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione”.
Per la Pubblica Sicurezza, il TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
Per i Redditi, il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Spesso: Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, e/o Norme locali comunali.
CONTRATTO SCRITTO:
Anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E' DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.
a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”): incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;
b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull'entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;
c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:
Se almeno 30 gg.
Marca da bollo su Ricevute di pagamento del canone di locazione (2 Euro se superiori a 77,47 Euro). Marca da bollo sul Contratto registrato, da 16 Euro, ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Il DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis è il PRESUPPOSTO.
Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate: 30 gg. calcolando TUTTI i rapporti di locazione che uno stesso soggetto ha intrattenuto nel corso dell’ANNO con quel locatario (superati i 30 gg. scatta l’obbligo).
SUBLOCAZIONE DA PARTE DI INQUILINO NON PROPRIETARIO:
Necessario che il contratto base “proprietario-conduttore” contempli la clausola di sublocazione!
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CEDOLARE SECCA SI O NO):
a) PROPRIETARIO di immobile CHE LOCA produce Redditi “Fondiari” o ''Da Fabbricato'' (art. 25 c. 1 TUIR), dunque Cedolare Secca al 21% sul 100% del reddito SI, a patto che i due soggetti siano privati. Incluso il caso di Locazione di Singole Stanze (Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate).
Oppure si può pagare per Scaglioni IRPEF (con possibile deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR n. 917/1986, dunque sul 95% del reddito totale).
b) INQUILINO di immobile CHE SUBLOCA non produce Redditi Fondiari o Da Fabbricato, ma Redditi ''Diversi'' e pertanto NO CEDOLARE SECCA, bensì il Reddito imponibile sarà la differenza tra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario (art. 67 c. 1 l. h TUIR).
RICEVUTA PER PAGAMENTI:
Sebbene per pagamenti online tracciati altrimenti (bonifico, paypal, ecc.) secondo alcuni non serva emettere Ricevute, sarebbe bene SEMPRE consegnare una RICEVUTA DI PAGAMENTO al momento del pagamento. Nel caso di importi superiori a 77,47 € si deve apporre a cura di chi loca / subloca 1 Imposta di bollo da 2 € sulla copia Originale per il cliente / ospite (volendo se ben specificato in anticipo anche a carico del cliente / ospite), annotando sulla copia del gestore la voce “Imposta di Bollo da 2 Euro appplicata sull’originale, ID dell'imposta XXXXXXXXXXXXXX”, perchè queste cose non funzionano ''sulla fiducia''.
Anche se il pagamento avviene tramite Web, infatti, se il portale di riferimento si limita ad emettere ricevuta per i suoi Costi del Servizio (commissione), il gestore DEVE ugualmente emettere Ricevuta.
TASSA DI SOGGIORNO:
Alcuni Comuni (almeno quelli inclusi in determinate liste di città a vocazione turistica) prevedono l’obbligo per i Gestori di farsi 'AGENTI CONTABILI DI FATTO' per conto del proprio Comune, così da dover prelevare all'arrivo in contanti in Euro la cosiddetta Tassa di Soggiorno, variabile da Comune a Comune e talora anche sulla base della propria specifica Tipologia Ricettiva. Si potrà chiedere meglio al proprio SUAR (Roma) o SUAP (altrove) Comunale.
COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE:
Ciascuna Regione ha la possibilità eventualmente di specificare o delimitare alcuni aspetti, grazie alla POTESTA' CONCORRENTE IN MATERIA DI TURISMO, ad esempio al fine di delimitare chi eserciti l'attività imprenditorialmente e chi invece solo per godere del proprio diritto di proprietà. Pertanto si consiglia di leggere sempre ANCHE la propria Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, per verificare se quei testi citano anche la propria Locazione (o LT o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o termini equivalenti).
Le Regioni (ex Province, o in alcuni casi tuttora qualche Provincia) possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet, in determinati Portali dedicati) dei Flussi o Movimenti ISTAT di ospiti a fini statistici. Si consiglia dunque di verificare tale incombenza sia sul Testo Regionale sul Turismo sia presso il proprio SUAP comunale.
I Comuni, come detto, possono richiedere la Tassa o Imposta di Soggiorno.
COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (PORTALE ALLOGGIATI WEB POLIZIA DI STATO):
Anche le locazioni turistiche hanno SEMPRE E OVUNQUE l’obbligo di comunicare alle Questura competente come gli Extralberghieri e gli Alberghieri (ecc.) i dati / le presenze / gli arrivi degli ospiti.
Il Presupposto è la Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 26/06/2015.
Per il Link al Portale Alloggiati Web basta cercare su Google, selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line. Nota: nel frattempo è possibile comunicare i dati degli alloggiati (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente, ma solo fino all'attivazione del servizio online, con consegna di apposite Credenziali di Accesso (Username e Password), ottenibili anche o solo via PEC (indirizzo di posta certificata).
SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’:
No Insegne. No Segnaletiche di alcun tipo. No denominazioni quali B&B, CASE VACANZE, APPARTAMENTI VACANZA, né le altre già utilizzate ad indicare precise ed esistenti Tipologie Ricettive dell'Extralberghiero e dell'Alberghiero (ecc.). Nota: è possibile che in alcuni Testi Regionali sul Turismo LT e CAV siano equiparate quanto a incombenze burocratiche e solo in quel caso, creando non poca confusione, si parla indifferentemente di Locazioni Turistiche e di CAV. Un esempio al momento è Milano e la Lombardia. Sulla legittimità o meno di queste prescrizioni si parlerà altrove.
QUALI SERVIZI:
No SERVIZI ALLA PERSONA. No SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI, COMPLEMENTARI. Tuttavia è possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite, cioè DURANTE lo stesso soggiorno.
Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) afferma che “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.
Insomma, detto in altre parole, TUTTI I DIRITTI DI UNA LOCAZIONE TURISTICA FINISCONO DOVE INIZIA L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI B&B AFFITTACAMERE CASA VACANZE (ECC.) O ALBERGHIERA DI HOTEL (ECC.). Anche perchè in quel caso i Redditi prodotti muterebbero la propria natura, di certo non sarebbero più definibili Fondiari o Da Fabbricato.
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
Non varia in base alla diversa durata del Contratto di locazione.
L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.
PUBBLICITA’, SI O NO:
E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb (salvo diversi pronunciamenti di singole Regioni, sulla cui legittimità o meno tuttora si discute: si veda il caso Emilia-Romagna e Bologna), almeno finchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato. Da leggi preesistenti e sovraordinate invece sappiamo tutti bene come le valutazioni Fiscali (di valenza nazionale statale) della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione Finanziaria siano di carattere più complesso e trattino di una serie di 'concause' o 'indizi' che potrebbero far presumere l'IMPRENDITORIALITA' e pertanto l'assoggettamento ad IVA di alcune attività. In particolare, quando si parla di Redditi Diversi e Redditi Da Impresa il discrimine viene messo in riferimento a Criteri nazionali statali quali: OCCASIONALITA', SALTUARIETA', NON ORGANIZZAZIONE di un'attività, contrapposti a CONTINUATIVITA', STABILITA', ORGANIZZAZIONE di un'attività, sul cui significato si rimanda a leggi e norme di tipo statale e valide nell'intero territorio della Nazione Italiana. Alla luce di questi criteri, non tutti i siti internet sarebbero altrettanto 'organizzati', ad esempio Booking, con la sua prenotazione immediata obbligatoria e la sua imponente organizzazione potrebbe essere valutato diversamente rispetto ad un semplice sito che elencasse nomi, numeri di telefono e indirizzi mail (Subito, ecc.). Il discorso, tuttavia, sembra NON riguardare al momento coloro che, come locazione, producano Redditi Fondiari o da Fabbricato, ma si consiglia di tenersi aggiornati ed informati sull'argomento per la propria tutela.
LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO:
Il Comodatario di immobile ad uso gratuito che gestisce l’immobile con finalità turistiche, benchè non viga alcun divieto in tal senso, farebbe bene a ricordare che, secondo la Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 (Agenzia delle Entrate) il Reddito prodotto AVRA' NATURA FONDIARIA O DA FABBRICATO MA SARA' IN CAPO AL REALE PROPRIETARIO e NON a lui stesso NE' come Reddito Diverso!
Sperando di aver chiarito una serie di primi dubbi, buon godimento dei vostri / nostri diritti, nel rispetto dei diritti degli altri! : )
@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )
Ti ho indicato nella mia risposta precedente a chi puoi rivolgerti: io l'ho fatto, prima di iniziare (e non ne sapevo nulla) e ho avuto risposte complete.
Ciao a tutti, ho seguito varie conversazioni relative ai contratti, e ho trovato utilissime le informazioni di @Roberto143 e altri utenti, tant'è che ho scritto il mio contratto basandomi su un esempio postato da lui. Il mio unico dubbio è sulla "Modalità di pagamento". Io affitto al 99% su Airbnb e quindi non posso scrivere sul contratto che il mio cliente mi fa un bonifico, perché tecnicamente è Airbnb ad inviare quei soldi sul mio conto. Seguendo il consiglio di un'altra ragazza della Community ho aggiunto una nota con su scritto "Prezzo di affitto, modalità di pagamento e politica di cancellazione sono specificate sul sito Airbnb (https://www.airbnb.it/)". Potrebbe andar bene così?
Vi ringrazio in anticipo per l'eventuale (preziosissimo) aiuto!
A mio parere, non puoi fare un contratto senza indicare il prezzo della locazione.
Il contratto peraltro verrà firmato solo all'inizio della locazione effettiva, quando l'ospite sará arrivato a casa, quindi anche la "politica di cancellazione", aspetto tipico delle prenotazioni alberghiere online, non lo vedo compatibile con il contratto per locazione turistica.
Se il problema é semplicemente quello di non conoscere gli estremi del pagamento, ritengo che tu possa semplicemente eliminare quella parte, o scrivere genericamente: "pagamento a mezzo bonifico su Iban xxxxxxxxxxxxxx"' tralasciando gli estremi esatti (numero e data del bonifico) che conoscerai solo successivamente.
Ricordo poi che l'ammontare da riportare in dichiarazione dei redditi deve essere l'importo dell'affitto concordato (e quindi riportato in contratto) e non quanto si riceve da Airbnb, al netto delle sue commissioni (che non sono scaricabili)
Grazie @Roberto143 per le chiarificazioni. Alla fine non penso che la tua formula sia contestabile, e sono sicura che il commercialista sarà d'accordo. Ho comunque inserito il prezzo nel contratto, l'unica cosa su cui ho ancora dei dubbi è: Airbnb emette fattura sui soldi che incassa da me per il costo del servizio e quindi già paga le tasse su quello. Perché dovrei pagarcele anch'io? Immagino che sia perché pagando le tasse con la cedolare secca al 21% non posso scaricare i costi del servizio e il prezzo da inserire nel contratto debba essere quello che ho richiesto inizialmente sul portale, però non mi pare totalmente lineare. Se affitto un appartamento tramite un'agenzia immobiliare "fisica" funziona allo stesso modo? Grazie ancora per l'aiuto!
Scusa @Roberto143, ho visto ora che avevi già risposto a Gloria in proposito un mese fa. Quindi ok, non è ancora chiarissimo, ma molto più chiaro 🙂
Certo che funziona allo stesso modo.
La fattura delle commissioni dell'agenzia é una scrittura a parte, che non hai modo di scaricare nella dichiarazione dei redditi.
I privati, non possono scaricarsi spese sostenute per il conseguimento del reddito (ti scarichi forse l'abbonamento dell'autobus o il biglietto del treno per andare al lavoro? O i vestiti che devi acquistare per andare a lavorare?
Diverso sarebbe se avessi partita IVA, come imprese e professionisti, che possono scaricare una serie di spese.
Aggiungo anche che, ad esempio Booking (portale analogo ad Airbnb) ti fattura a parte (non hai, come con Airbnb, un netto, ma un lordo e le commissioni le paghi a parte) e quindi in quel caso non puoi scaricare nulla.
ps: non parliamo del fatto che Airbnb paghi le tasse sulle commissioni... come quasi tutte le multinazionali, grazie ad escamotages fiscali, alle scatole cinesi con sedi nei paradisi fiscali, paga meno tasse di quante probabilmente ne paghi tu!
@Orvieto-In-Centro0. @Roberto143
Volevo sottoporre alla vostra attenzione quanto raccolto a proposito della registrazione del contratto con la relativa marca da bollo da 2 euro qualora l'importo sia maggiore di euro 77,47. Tramite la piattaforma Airbnb viene infatti emessa già una fattura (elettronica) con l'importo totale, ossia comprensivo di quanto dovuto all'host (ed indicato quindi nel contratto scritto da far firmare all'ospite) + le commissioni trattenute dal portale.
A mio modesto parere, nel caso di fattura elettronica già emessa da Airbnb, quella cartacea prodotta dall'host diventerebbe ridondante e potrebbe essere seguita la prassi prevista per quelle elettroniche come sotto descritta. Mi sbaglio? Grazie!
FISCO7 PUNTO IT:
"Anche sulle fatture elettroniche emesse viene assolta l’imposta di bollo. In tal caso, i contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo sulle fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro cioè il 30 aprile dell’anno successivo).
Come va assolta l’imposta di bollo di 2 euro?
Per le fatture cartacee, l’imposta di bollo va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico presso una qualsiasi rivendita di tabacchi mentre per le fatture elettroniche l’imposta va assolta mediante il versamento con il modello di pagamento unificato F24."
LO stesso concetto viene ribadito anche su FISCO E TASSE PUNTO COM
Aggiungerei (anche per correggere una mia inesattezza circa l'importo da scrivere sul contratto) anche che l'ospite ha già una fattura, quella elettronica già emessa da Airbnb, con l'importo lordo (da mettere sul contratto). Come dire che, altrimenti, l'ospite si troverebbe due fatture/ricevute fra le mani, di cui una, quella dell'host appunto, ridondante. L'obbligo fiscale a questo punto potrebbe essere assolto come previsto per la fattura elettronica. Grazie per le vostre risposte 🙂
Scusa @Giorgione0, ma non ho capito i termini della questione da te sollevata.
Non capisco cosa c'entri la ricevuta "elettronica" e l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
L'assolvimento del bollo in modo virtuale é una facilitazione/semplificazione concessa dallo Stato a quei soggetti che per la propria attività devono emettere centinaia o migliaia di ricevute, per le quali sarebbe impensabile di apporre fisicamente su ciascuna una marca da bollo reale (prendi ad esempio le banche che stampano le ricevute per le operazioni dei propri clienti); quindi questi soggetti stipulano una convenzione che prevede la stampa sul documento di una frase ("imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione numero xxxxx del xxxxx") e ovviamente un meccanismo di conteggio per ogni documento stampato con successivo versamento in unica soluzione periodica.
Tutto questo aspetto di certo non ci riguarda.... credo!
Se poi hai letto questo post dall'inizio, c'è scritto chiaramente che sul rilascio della ricevuta, a fronte di soggiorni prenotati tramite portali, i pareri anche di esperti sono contrastanti.
Questo perchè c'è chi dice - come te in questo momento - che il cliente si ritroverebbe con una doppia ricevuta (quella rilasciata dal portale e quella dell'host.
Io personalmente ritengo corretto rilasciare sempre la ricevuta al cliente, come corollario del MIO rapporto di locazione tra me e lui per diversi motivi:
- sono io che affitto, sono io che ricevo i soldi (anche se tramite un terzo) a fronte di un contratto di locazione, e quindi sono io che devo rilasciare quietanza di avvenuto pagamento;
- non si affitta solo tramite portali, ma anche attraverso altri sistemi (per conoscenza diretta, tramite agenzie, ecc.) e non esiste un solo portale, ma ce ne sono svariati, ognuno con le sue modalità di rendicontazione.
- vedo la ricevuta (prevista nei rapporti di locazione) come ulteriore elemento per comprovare l'effettivo rapporto di locazione e non di attività ricettiva (ribadendo sulla ricevuta stessa, gli elementi significativi della prestazione, e cioé la "locazione turistica ai sensi della legge.... ecc ecc)
- da un punta di vista pratico, contabile, l'emissione delle ricevute e la loro raccolta e conservazione, costituisce un elemento di ordine anche ne caso di accertamenti dell'AdE o della GdF (naturalmente insieme ai contratti)
Poi, come già detto più volte, ognuno si regoli come meglio crede.
Buongiorno,
avrei necessita di capire in quale maniera Airbnb regolerà i raporti tra gestori degli immobili quali agenti immobiliari con mandato o altro, in merito alla nuova normativa annunciata nella giornata di ieri 27/04/2017 dal ilsole24ore
Chedo ciò al fine di organizzare il mio lavoro e per fare in modo che non venga tassato a monte, l'intero importo dovuto al prorietario compreso ancora della proviggione/compenso dell'agente mandatario.
Inpoche paroe per evitare che ll'imposta del 21% venga applicata anche sulla parte dell'importo spettante alle agenzie e/o gestori immobili.
Saluti
Abbiamo tutti necessità di capire come funzionerà.
Per il momento si tratta di un decreto che dovrà dapprima essere approvato (con possibili modifiche) dal Parlamento e poi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, stabiliti gli aspetti di dettaglio.
In questo momento non è possibile, PER NESSUNO, avere idea di come funzionerà.
Bisogna aspettare.
Messaggio eliminato
Buongiorno, ringrazio Roberto per aver pubblicato un fac-simile di contratto.
Ho quattro domande:
Lo propongo perché chiunque prima di firmare dovrebbe leggere tutto, e leggere tre pagine di contratto .....
Grazie per i vostri pareri.
Giovanni
1 - siamo in Italia, il contratto valido é quello in italiano; puoi fornire una traduzione che però eviterei di firmare
2 - nel mio contratto c'è una clausola che specifica che l'accesso é consentito solo alle persone indicate... se vuoi puoi togliere quella clausola e limitare al solo capogruppo il contratto (valuta tu cosa risparmi e cosa perdi)
3 - la parte della modalità di pagamento puoi toglierla del tutto; é un "di più " che potrebbe venire utile in caso di accertamenti, ma se tanto non puoi riempirla, toglila proprio.
4 - ovviamente sei libero di aggiungere, tagliare, limare, spostare tutto quello che credi; se togli delle clausole ovviamente sei consapevole che non sarai "coperto" per quegli aspetti. Anche in questo caso sta a te valutare la convenienza di un contratto più "leggero" (anche se é qualcosa che potresti valutare veramente solo se dovesse succedere qualcosa per la quale hai cassato la clausola).
Grazie Roberto per la velocità con cui hai risposto e per un commento a quanto scrivo qui di seguito.
Il turista che non parla italiano difficilmente firmerebbe un contratto in italiano, come io non firmerei un contratto in tedesco, dato che non ne capirei il contenuto.
Altro quesito: fra le regole della locazione turistica, non c'è anche " minimo 3 giorni, massimo 29"?
Un saluto, buona domenica e buon 1 maggio.
Giovanni