@Roberto1892
A mio parere è il contrario.
Come ha già scritto @Arianna49 ,
(In base alla Circolare AdE 24/E del 2017 che fa riferimento alla ritenuta che dovrebbe applicare l'intermediario) la provvigione concorre alla determinazione del corrispettivo lordo da assoggettare a imposta se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore
Esempio :
Provvigione dovuta dal locatore euro 80
Canone euro (1.000 + 80=) 1.080
Imposta sostitutiva euro 227 (1.080 x 21%), nel caso di opzione.
Sempre la medesima Circolare precisa (ipotesi teorica):
la provvigione non è compresa nel corrispettivo quando l’intermediario l’addebita direttamente al locatore, il quale non la ribalta sul conduttore.
Infine:
In definitiva, per semplificare, può affermarsi che l'imposta sostitutiva si applica sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore.
Mentre nel caso di scelta della tassazione ordinaria IRPEF e addizionali, il concorso dei canoni di locazione al reddito complessivo sarebbe limitato al 95% dei canoni (deduzione forfetaria 5%).