Ciao a tutti,
Dopo aver letto i vostri post e commenti...
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Ciao a tutti,
Dopo aver letto i vostri post e commenti, ho notato che il tema del Codice Identificativo Nazionale (CIN)...
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Per affittare – come privato, SENZA partita Iva - un appartamento ammobiliato per turismo (“LOCAZIONE TURISTICA” o “PURA”) bisogna ottemperare ad alcune incombenze PRIMA di iniziare, ed altre DURANTE lo svolgimento dell’attività.
PRIMA DI INIZIARE:
1) NECESSARIO INFORMARSI PRESSO IL PROPRIO COMUNE PER CONOSCERE LE MODALITA’
In base alle regole della Regione in cui è ubicato l’alloggio da affittare (ogni Regione legifera autonomamente in materia di turismo) è necessario accreditarsi presso il proprio Comune.
A seconda dei casi può essere necessaria una vera e propria SCIA o anche solo una segnalazione, ma non si può affittare senza farlo sapere al Comune.
2) NECESSARIO INFORMARSI PER OTTENERE LE CREDENZIALI DALLA QUESTURA
Espletata la pratica di accreditamento in Comune, si devono richiedere alla Questura, le credenziali per poter effettuare la segnalazione degli ospiti.
Segnalazione OBBLIGATORIA per tutti gli ospiti (italiani, stranieri, adulti, minori) da fare telematicamente entro 48 ore dall’arrivo.
La sanzione per il mancato adempimento è PENALE (3 mesi di reclusione + 260 euro di multa – pene TRIPLICATE in caso di reiterazione).
3) OPPORTUNO PREDISPORRE UN CONTRATTO DI AFFITTO E UN BLOCCHETTO DI RICEVUTE
Per ogni soggiorno, bisogna sottoscrivere insieme all’ospite, un contratto di locazione turistica, dove riportare i propri estremi, quelli dell’ospite, i dati catastali dell’abitazione, i dati del soggiorno (data inizio, data termine, importo concordato) oltre alle clausole di salvaguardia comuni a tutti i contratti di affitto. Anche per affitti di un solo giorno.
Se il soggiorno è inferiore ai 30 giorni il contratto NON deve essere registrato; se superiore ai 30 giorni, DEVE ESSERE REGISTRATO presso l’Agenzia delle Entrate (tassa di registro 2% + 16 euro di bolli).
A richiesta dell’ospite (o meglio, sempre) rilasciare la ricevuta per l’importo dell’affitto concordato (non per l’importo che si riceve da AirBnb) con marca da bollo di 2 euro.
4) INFORMARSI SULLA EVENTUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Se il Comune lo prevede, in fase accreditamento verrà detto se è richiesta l’imposta di soggiorno (verificare comunque su Internet).
In tal caso verranno anche fornite le indicazioni sulle modalità di riscossione (ammontare, per quanti giorni, eventuali esenzioni, ecc.) e di riversamento in Comune (possono essere procedure telematiche o manuali o miste, dipende dal Comune).
5) INFORMARSI SULLE SEGNALAZIONI STATISTICHE ISTAT
Alcune Regioni prevedono la segnalazione statistica dei flussi turistici all’ISTAT; la conoscenza di tali flussi è necessaria per poter attrezzare adeguatamente le infrastrutture e le politiche turistiche nel territorio.
Anche per questa attività, in sede di accreditamento in Comune vi verrà detto, altrimenti chiedetelo voi.
6) INFORMARSI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Gli affitti percepiti vanno dichiarati; salvo casi particolari, dipendenti dalla propria posizione fiscale, i redditi da affitti vengono posizionati nel quadro RB (redditi da fabbricati) e concorrono come gli altri redditi alla determinazione dell’imponibile.
E’ possibile anche optare in sede di dichiarazione (al CAF o commercialista) per la CEDOLARE SECCA al 21% invece di pagare l’aliquota Irpef ordinaria (solitamente più alta).
La convenienza però deve essere valutata attentamente, per cui è opportuno rivolgersi ad un commercialista.
IN CONCLUSIONE:
Il mancato adempimento (in tutto o in parte) di questi aspetti, può comportare conseguenze più o meno gravi (dalle sanzioni per esercizio abusivo, a quelle per evasione fiscale, alla sanzione penale per l’eventuale mancata segnalazione ospiti alla Questura).
La compilazione dell’annuncio, con quattro foto da mettere su Airbnb non esaurisce le incombenze del locatore.
Airbnb è solo un tramite per far conoscere il vostro appartamento in giro per il mondo e consentire quindi la domanda, ma non è la controparte dell’affitto, non sostituisce il contratto con il conduttore, non fa praticamente nulla delle incombenze burocratiche e legali per vostro conto.
Airbnb gestisce i pagamenti (e per questo percepisce una commissione) ed entro certi limiti e certe situazioni vi tutela e vi garantisce, ma non è responsabile delle eventuali inadempienze.
NB: altre forme di ospitalità (Casa Vacanza, Affittacamere, Bed&Breakfast) hanno altre regole ed altre incombenze, anche se più o meno, sono le stesse con alcuni dettagli differenti (tipo di domanda, caratteristiche della struttura, tipo di reddito da dichiarare, ecc.).
Roberto
Come risposto su altro post, la categoria catastale per gli appartamenti destinati ad LT deve essere da A1 ad A11, esclusa A10.
Bello anche rispolverare il post di @Marta38 , @@Roberto143 ! 🙂
Ciao @Adriano260 ,
benvenuto nella community! Piacere di averti fra gli host della community!
Ti suggerisco di iniziare una nuova conversazione visto che la conversazione a cui ti sei unito è molto datata e poco visibile. Iniziane una nuova: sarai più visibile.
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Linee guida della communityCiao a tutti.
Ottimo post!!
Mi permetto di chiedere una delucidazione:
Il punto 3: in pratica per ogni cliente che affitta occorre far compilare questo "contratto"? Se faccio self-chech in come posso fare?
Grazie di cuore e scusate....
Maurizio
@Maurizio440 benvenuto!
La conversazione è piuttosto lunga: "chioccola" i partecipanti per attirare l'attenzione: @Marta38 @IsabellaEValerio0 @Adriano260 @Federica498
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Ciao @Maurizio440 ,
Sono andata a rileggermi il punto 3 , quello relativo al contratto di locazione scritto, che se di durata inferiore ai 30 giorni non va registrato.
Se fai locazione turistica il contratto di locazione scritto e opportuno e necessario sotto tutti i punti di vista oltre che obbligatorio secondo le interpretazioni prevalenti che fanno ricadere l'obbligo di forma scritta alla legge 431/1998, pena la nullità.
Col self check-in hai tirato fuori un argomento dibattuto e controverso, come spero saprai prima di dare alloggio dobbiamo procedere all'identificazione dell' ospite ( art. 109 tulps) visionando un valido documento, per poi fare la registrazione in questura attraverso alloggiati web.
Col self check-in non è possibile effettuare questo riconoscimento.
I fautori del self check-in sostengono che tutto possa avvenire legalmente utilizzando sistemi di videochiamata dove l'ospite tiene in mano il documento, ma le questure ( vedi nota della questura di Siena ) sono di tutt'altra opinione e sostengono che l'identificazione debba essere fatta di persona.
La cosa migliore sarebbe sicuramente incaricare qualche tua persona di fiducia per la firma del contratto, il riconoscimento e la consegna delle chiavi.
Per rispondere comunque alla tua domanda, le opzioni possibili per rendere valida la firma di un contratto a distanza sono la firma digitale, appositi applicativi a pagamento oppure ( secondo qualcuno ) inviare a mezzo PEC su altra PEC il contratto e farselo inviare firmato sempre da PEC a PEC.