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Buongiorno avendo un appartamento in condominio che è in regola con gli estintori ma non ce ne sono però uno su ogni piano come richiesto per il cin, ho chiesto al ministero del turismo come mi dovessi comportare e mi risposto questo:
La informiamo che per le strutture appartenenti al Codice sotto categoria classificazione nazionale B405 è obbligatorio selezionare il valore “SI” relativamente ai requisiti di sicurezza per gli impianti e alla presenza di estintori portatili, mentre per C203 C204 è obbligatorio selezionare il valore “SI” relativamente alla presenza di estintori portatili.
Per i casi sopra elencati (B405, C203, C204) è possibile, relativamente ai dispositivi per la rilevazione di gas, selezionare il valore “NON APPLICABILE” nel caso di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Per le strutture appartenenti al Codice sotto categoria classificazione nazionale C201 C202 B401 B402 B403 B404 B406 B407 è possibile selezionare il valore “SI” o “NON APPLICABILE”.
Ho chiesto a loro dove trovare il codice ma mi hanno detto di rivolgermi alla regione che però anch'essa non sa niente..
Risolto! Vai alla Risposta Migliore
Questa è la spiegazione di ciò che ha risposto il ministero del turismo.
🟠 " per le strutture appartenenti al Codice sotto categoria classificazione nazionale B405 è obbligatorio selezionare il valore “SI” relativamente ai requisiti di sicurezza per gli impianti e alla presenza di estintori portatili.
🟢Il codice categoria B405 sono le unità abitative ammobiliate gestite in forma imprenditoriale, che quindi devono possedere i requisiti di sicurezza degli impianti, gli estintori ed i rilevatori ( i rilevatori dove non si possa escludere con certezza la possibilità di gas o monossido)
🟠 mentre per C203 C204 è obbligatorio selezionare il valore “SI” relativamente alla presenza di estintori portatili.
🟢C203 e C204 sono le locazioni non imprenditoriali in ville o in altre tipologia di immobili, che devono dotarsi sicuramente di estintori e di rilevatori ( dove non si possa escludere con certezza la presenza di gas o monossido).
🟠 Per i casi sopra elencati (B405, C203, C204) è possibile, relativamente ai dispositivi per la rilevazione di gas, selezionare il valore “NON APPLICABILE” nel caso di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
🟢Come detto prima, dove si può escludere con certezza esalazioni di gas e monossido, si potrà inserire " non applicabile" per i rilevatori.
🟠Per le strutture appartenenti al Codice sotto categoria classificazione nazionale C201 C202 B401 B402 B403 B404 B406 B407 è possibile selezionare il valore “SI” o “NON APPLICABILE”.
🟢C201 e C202 sono affittacamere e CAV non imprenditoriali.
B401-402/3/4/6/7 sono invece strutture ricettive imprenditoriali.
Queste categorie devono riferirsi alla normativa statale e regionale di riferimento, perché, ricordiamo, che il DL 145/2023 ( la legge del CIN) norma i sistemi di sicurezza soltanto per le locazioni turistiche e/o brevi.
A seconda dei casi, si potrà quindi inserire "si" o "non applicabile".
L'elenco dei codici lo trovi su un file scaricabile direttamente dal sito del ministero del turismo, nella sezione dove si parla della BDSR.
PS : le strutture ricettive alberghiere, livello nazionale, devono sottostare alla normativa antincendio per le strutture ricettive sotto ai 25 posti letto, con obbligo di estintore.
Per i rilevatori, a livello nazionale non vi è obbligo, a meno che non sia previsto dalla tua regione.
Opinione personale: Le strutture ricettive possono comunque valutare di adeguarsi alla stessa normativa della locazione ( per i rilevatori di gas e monossido) anche se non richiesto dalla legge ( è assurdo onestamente che le strutture ricettive debbano possedere requisiti di sicurezza inferiori a quelli di una locazione).
@Elena3977 il fatto che il condominio sia in regola con gli estintori, non credo presuppone che lo sia anche l’unità immobiliare, se utilizzata per fare, ad esempio, locazione turistica.
L’estintore o gli estintori devono essere presenti all’interno dell’appartamento.
Ovviamente il mio appartamento avrà gli estintori ma io.mi riferivo alla normativa che dice che su ogni.piano ci devono essere gli estintori. E nel mio condominio che è in regola gli estintori non sono presenti su ogni piano..
@Elena3977grazie della precisazione. Comunque in quel caso si intendono i piani dell’unita immobiliare, non del condominio.
Grazie perché non si capiva bene ed inoltre neanche il mikistero del turismo mi aveva saputo rispondere così semplicemente..quindi anche la scritta del cin che dev'essere esposta fuori si può intendere fuori dal propria unità immobiliari o appartamento?
@Elena3977 non mi sembra ci siano indicazioni specifiche sulle modalità di esposizione del CIN.
Con il CIR mi sembra che era da mettere sia all’esterno del condominio sia all’esterno della tua unità immobiliare.
Io terrei buona questa regola.
Buonasera @Elena3977 buonasera colleghi, ti spiego dove ho trovato il codice: vai su ricerca Google, io ho inserito, CIN - codice delle macro-categorie Data-Quality-Rules
sito del Ministero del Turismo
Categorie catastali.
Nel seguente foglio sono riportati i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie nazionali da inserire nel Template.csv, accompagnati da una ...
spero di essere stata utile! 😊 Prova fammi sapere se ha funzionato
Saluti
Questa è la spiegazione di ciò che ha risposto il ministero del turismo.
🟠 " per le strutture appartenenti al Codice sotto categoria classificazione nazionale B405 è obbligatorio selezionare il valore “SI” relativamente ai requisiti di sicurezza per gli impianti e alla presenza di estintori portatili.
🟢Il codice categoria B405 sono le unità abitative ammobiliate gestite in forma imprenditoriale, che quindi devono possedere i requisiti di sicurezza degli impianti, gli estintori ed i rilevatori ( i rilevatori dove non si possa escludere con certezza la possibilità di gas o monossido)
🟠 mentre per C203 C204 è obbligatorio selezionare il valore “SI” relativamente alla presenza di estintori portatili.
🟢C203 e C204 sono le locazioni non imprenditoriali in ville o in altre tipologia di immobili, che devono dotarsi sicuramente di estintori e di rilevatori ( dove non si possa escludere con certezza la presenza di gas o monossido).
🟠 Per i casi sopra elencati (B405, C203, C204) è possibile, relativamente ai dispositivi per la rilevazione di gas, selezionare il valore “NON APPLICABILE” nel caso di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
🟢Come detto prima, dove si può escludere con certezza esalazioni di gas e monossido, si potrà inserire " non applicabile" per i rilevatori.
🟠Per le strutture appartenenti al Codice sotto categoria classificazione nazionale C201 C202 B401 B402 B403 B404 B406 B407 è possibile selezionare il valore “SI” o “NON APPLICABILE”.
🟢C201 e C202 sono affittacamere e CAV non imprenditoriali.
B401-402/3/4/6/7 sono invece strutture ricettive imprenditoriali.
Queste categorie devono riferirsi alla normativa statale e regionale di riferimento, perché, ricordiamo, che il DL 145/2023 ( la legge del CIN) norma i sistemi di sicurezza soltanto per le locazioni turistiche e/o brevi.
A seconda dei casi, si potrà quindi inserire "si" o "non applicabile".
L'elenco dei codici lo trovi su un file scaricabile direttamente dal sito del ministero del turismo, nella sezione dove si parla della BDSR.
PS : le strutture ricettive alberghiere, livello nazionale, devono sottostare alla normativa antincendio per le strutture ricettive sotto ai 25 posti letto, con obbligo di estintore.
Per i rilevatori, a livello nazionale non vi è obbligo, a meno che non sia previsto dalla tua regione.
Opinione personale: Le strutture ricettive possono comunque valutare di adeguarsi alla stessa normativa della locazione ( per i rilevatori di gas e monossido) anche se non richiesto dalla legge ( è assurdo onestamente che le strutture ricettive debbano possedere requisiti di sicurezza inferiori a quelli di una locazione).
Cara @IsabellaEValerio0 buona giornata !
Grazie per questa dettagliata spiegazione che chiarisce tutti i dubbi.
Ciao @Alberto1535 😃!
Grazie mille a te, è sempre un piacere ❤️
Buongiorno,
scusate, sicuramente avrete già risposto a queste domande e mi sarò perso qualche pezzo. Nel caso me ne scuso.
Sto impazzando, come immagino tanti, per avere risposte definitive tra Ministero del Turismo e Regione Toscana (la Regione dove faccio affitti brevi con il mio appartamento).
Ho messo "in contatto" entrambe tramite email, raggiungendo ragguardevoli livelli, esilaranti, a tratti grotteschi, ma purtroppo poco utili al mio fine: capire.
Aggiungo, grazie all'allegato che avete condiviso, che il mio appartamento dovrebbe rientrare nella categoria C202.
Queste le domande rivolte sia al Ministero che alla Regione, in un crescendo di CC, e a cui non ho avuto risposte se non fumose, evasive.
Vi risparmio il riscontro di Ministero e Regione, una gara a scaricabarile, vinta dal Ministero, ma combattuta fino all'ultimo.
Avreste per caso maggiori info per mettere insieme una risposta che mi permetta di non essere tra qualche mese "vittima" di sanzioni?
Grazie mille e perdonate il sarcasmo ma ti portano alla follia.
Tommaso
Se non interpreto male il file excel, il C202 è relativo alle CAV (Case ed Appartamenti per Vacanze), mentre per gli affitti brevi turistici il codice dovrebbe essere C204
Buona sera, chiedo scusa, non ho capito la differenza tra la categoria C202 e la 204 : in entrambi i casi possono essere affitti brevi in appartamento. Nel mio caso affitto un appartamento di tre stanze e tre bagni ecc, praticamente tutto l’arco dell’anno ( quando prenotano) con un massimo di permanenza di 30 giorni. Cortesemente potete aiutarmi? In quale categoria rientro e perché. Grazie Efisio