Salve,sto avviando la mia struttura,sono in possesso di CIR ...
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Salve,sto avviando la mia struttura,sono in possesso di CIR e CIN , ma sono bloccata al primo accesso per il servizio RADAR.H...
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Buonasera a tutti,
scrivo sulla community perché ad oggi mi trovo piuttosto sconcertata in merito alle novità sugli affitti brevi.
Giusto 3 mesi fa telegiornali e siti parlavano senza sosta del cosiddetto DDL Turismo a firma Santanché, nel quale i nodi praticamente certi erano:
- impostazione limite minimo 2 notti nei centri storici delle città
- istituzione di un CIN (codice identificativo nazionale, non più regionale)
- abbassamento da 4 a 2 del numero di immobili affittabili in forma privata, al superamento del quale necessita l'apertura di partita iva e la tassazione ordinaria al posto della cedolare secca
- adeguamento a misure di sicurezza (estintori e rilevatore di monossido) per chi superava un certo numero di posti letto (non ricordo quanti!!)
A partire dal mese di Novembre le informazioni che trapelano in merito alla Legge di Bilancio 2024 sull'argomento sono:
- aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21 al 26% per chi affitta più di 1 immobile
- istituzione di un CIN
- nessuna menzione in merito al numero massimo di immobili affittabili in forma privata - NON SE NE PARLA PIU'! -
- adeguamento a misure di sicurezza sembrerebbe rivolto a tutti, senza distinzione tra forma privata e imprenditoriale, o numero dei posti letto.
Ovviamente non possiamo fare altro che aspettare qualche giorno per leggere il testo definitivo e capire meglio come sarà davvero regolamentato l'argomento a partire dal 2024, ma il problema da chiarire al più presto riguarda il numero massimo di immobili, del quale non si parla più....
Sembrava cosa praticamente certa l'abbassamento da 4 a 2 immobili per poter continuare ad affittare in forma privata, al punto che io (con 3 immobili in affitto su AirBnb) mi sono preoccupata seriamente per le prenotazioni che stavano arrivando ed ho deciso, onde evitare problemi di cancellazioni future, di chiudere il calendario di 1 dei 3 appartamenti.
Mi piacerebbe conoscere il parere di chi sta vivendo lo stesso mio dilemma.. come vi state comportando ??
Avete notizie recenti ?
Grazie in anticipo 🙂
Risolto! Vai alla Risposta Migliore
Grazie @IsabellaEValerio0 per l'aggiornamento normativo!
Voglio riportare qui il tuo brillante riassunto per facilitarne la consultazione!
Decreto anticipi - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Sotto, riporto l'intero testo dell'articolo 13 ter.
La legge interessa le locazioni brevi fino a 30 giorni del DL 50/17 ( sia di natura turistica sia di natura transitoria), le locazioni per finalità esclusivamente turistica anche lunghe e per gli aspetti relativi al CIN riguarda anche le strutture ricettive.
In sintesi i commi 2/3/4/5/6 normano il CIN, la modalità di assegnazione e di esposizione.
Il comma 7 stabilisce che le locazioni imprenditoriali debbano possedere i requisiti di sicurezza degli impianti, ma stabilisce che tutte le locazioni ( ANCHE NON IMPRENDITORIALI) siano dotate di estintori e rilevatori di gas.
Il comma 8 impone la SCIA alle LOCAZIONI IMPRENDITORIALI.
Gli altri commi riguardano le sanzioni, i controlli e l'entrata in vigore.
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La legge di bilancio in via di approvazione prevede invece all'articolo 18 l'innalzamento della cedolare secca dal 21% al 26 % per chi destina a locazione breve dai due ai 4 appartamenti (probabilmente, con un emendamento che prevede la possibilità di usare il jolly su uno degli appartamenti che resterebbe al 21%)
La soglia quantitativa per il regime non imprenditoriale, rimane quella già in vigore dei 4 appartamenti.
Tutte le altre cose di cui si era parlato nel decreto Santanchè ( soggiorno minimo due notti, locazione imprenditoriale sopra ai due appartamenti ecc) non sono più in campo.
In base ai testi che vedi riportati si parla di " essere dotati di.." . Non ci sono riferimenti di altro genere, né frasi che possano fare intendere che sono necessari documenti o certificazioni, come invece prevede la legge per le attività di tipo imprenditoriale.
Si tratta di una legge scritta male da un legislatore confuso.
Non si capisce perché se si fa locazione con durata 30 giorni ci siano questi obblighi (e gli alloggi limitrofi ?).
Se si fa locazione transitoria di 31 giorni, ecco che i pericoli svaniscono !
Per i rilevatori non è indicata nessuna specifica, per cui dal tenore della norma, nulla vieta l'acquisto e l'installazione da parte del locatore di semplici prodotti a norma. La pubblicità ingannevole si è comunque già scatenata e, per il gas, propone sofisticati sistemi di rilevazione e contestuale interruzione agendo su un'elettrovalvola. Si tratta di una facoltà, ma la legge non lo impone a chi faccia locazione in forma non imprenditoriale.
Infine, l'obbligo dei rilevatori di gas e monossido "in ogni caso"
potrebbe far ritenere che vi sia l'obbligo anche quando nell'appartamento il gas non c'è.
Per gli estintori, invece di indicare alcune semplici caratteristiche di base, c'è uno specifico richiamo a un decreto ministeriale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Le indicazioni sono multiple, tra queste:
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.[??]
Nota: Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l’installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.
Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).
Nota: L’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.
Sugli estintori pare quindi opportuno affidarsi a un fornitore specializzato (meglio se anche produttore) che sarà anche in grado di provvedere alle incombenze periodiche successive all'acquisto. Tanto paga l'host.
Ricordo comunque che l'intero art.13-ter (che comprende rilevatori e estintore) non è ancora in vigore.
Infatti il c.15 dell'art.13-ter riporta:
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Abbiamo dei mesi (forse anni ?) davanti per chiarire i nostri dubbi.
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 293/2023, di sabato 16 dicembre, e in vigore da oggi, 17 dicembre, la legge n. 191/2023 di conversione del decreto “Anticipi”, il Dl n. 145/2023.
L'articolo di nostro interesse è il 13 ter che ho riportato interamente nel commento precedente.
Grazie @IsabellaEValerio0 per l'aggiornamento normativo!
Voglio riportare qui il tuo brillante riassunto per facilitarne la consultazione!
Decreto anticipi - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Sotto, riporto l'intero testo dell'articolo 13 ter.
La legge interessa le locazioni brevi fino a 30 giorni del DL 50/17 ( sia di natura turistica sia di natura transitoria), le locazioni per finalità esclusivamente turistica anche lunghe e per gli aspetti relativi al CIN riguarda anche le strutture ricettive.
In sintesi i commi 2/3/4/5/6 normano il CIN, la modalità di assegnazione e di esposizione.
Il comma 7 stabilisce che le locazioni imprenditoriali debbano possedere i requisiti di sicurezza degli impianti, ma stabilisce che tutte le locazioni ( ANCHE NON IMPRENDITORIALI) siano dotate di estintori e rilevatori di gas.
Il comma 8 impone la SCIA alle LOCAZIONI IMPRENDITORIALI.
Gli altri commi riguardano le sanzioni, i controlli e l'entrata in vigore.
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La legge di bilancio in via di approvazione prevede invece all'articolo 18 l'innalzamento della cedolare secca dal 21% al 26 % per chi destina a locazione breve dai due ai 4 appartamenti (probabilmente, con un emendamento che prevede la possibilità di usare il jolly su uno degli appartamenti che resterebbe al 21%)
La soglia quantitativa per il regime non imprenditoriale, rimane quella già in vigore dei 4 appartamenti.
Tutte le altre cose di cui si era parlato nel decreto Santanchè ( soggiorno minimo due notti, locazione imprenditoriale sopra ai due appartamenti ecc) non sono più in campo.
Hai fatto benissimo @Walter , grazie mille!