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Gentile community, non riesco ad ottenere le credenziali per la registrazione al portale Radar della regione lazio, al fine d...
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Buonasera a tutti,
scrivo sulla community perché ad oggi mi trovo piuttosto sconcertata in merito alle novità sugli affitti brevi.
Giusto 3 mesi fa telegiornali e siti parlavano senza sosta del cosiddetto DDL Turismo a firma Santanché, nel quale i nodi praticamente certi erano:
- impostazione limite minimo 2 notti nei centri storici delle città
- istituzione di un CIN (codice identificativo nazionale, non più regionale)
- abbassamento da 4 a 2 del numero di immobili affittabili in forma privata, al superamento del quale necessita l'apertura di partita iva e la tassazione ordinaria al posto della cedolare secca
- adeguamento a misure di sicurezza (estintori e rilevatore di monossido) per chi superava un certo numero di posti letto (non ricordo quanti!!)
A partire dal mese di Novembre le informazioni che trapelano in merito alla Legge di Bilancio 2024 sull'argomento sono:
- aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21 al 26% per chi affitta più di 1 immobile
- istituzione di un CIN
- nessuna menzione in merito al numero massimo di immobili affittabili in forma privata - NON SE NE PARLA PIU'! -
- adeguamento a misure di sicurezza sembrerebbe rivolto a tutti, senza distinzione tra forma privata e imprenditoriale, o numero dei posti letto.
Ovviamente non possiamo fare altro che aspettare qualche giorno per leggere il testo definitivo e capire meglio come sarà davvero regolamentato l'argomento a partire dal 2024, ma il problema da chiarire al più presto riguarda il numero massimo di immobili, del quale non si parla più....
Sembrava cosa praticamente certa l'abbassamento da 4 a 2 immobili per poter continuare ad affittare in forma privata, al punto che io (con 3 immobili in affitto su AirBnb) mi sono preoccupata seriamente per le prenotazioni che stavano arrivando ed ho deciso, onde evitare problemi di cancellazioni future, di chiudere il calendario di 1 dei 3 appartamenti.
Mi piacerebbe conoscere il parere di chi sta vivendo lo stesso mio dilemma.. come vi state comportando ??
Avete notizie recenti ?
Grazie in anticipo 🙂
Risolto! Vai alla Risposta Migliore
Grazie @IsabellaEValerio0 per l'aggiornamento normativo!
Voglio riportare qui il tuo brillante riassunto per facilitarne la consultazione!
Decreto anticipi - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Sotto, riporto l'intero testo dell'articolo 13 ter.
La legge interessa le locazioni brevi fino a 30 giorni del DL 50/17 ( sia di natura turistica sia di natura transitoria), le locazioni per finalità esclusivamente turistica anche lunghe e per gli aspetti relativi al CIN riguarda anche le strutture ricettive.
In sintesi i commi 2/3/4/5/6 normano il CIN, la modalità di assegnazione e di esposizione.
Il comma 7 stabilisce che le locazioni imprenditoriali debbano possedere i requisiti di sicurezza degli impianti, ma stabilisce che tutte le locazioni ( ANCHE NON IMPRENDITORIALI) siano dotate di estintori e rilevatori di gas.
Il comma 8 impone la SCIA alle LOCAZIONI IMPRENDITORIALI.
Gli altri commi riguardano le sanzioni, i controlli e l'entrata in vigore.
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La legge di bilancio in via di approvazione prevede invece all'articolo 18 l'innalzamento della cedolare secca dal 21% al 26 % per chi destina a locazione breve dai due ai 4 appartamenti (probabilmente, con un emendamento che prevede la possibilità di usare il jolly su uno degli appartamenti che resterebbe al 21%)
La soglia quantitativa per il regime non imprenditoriale, rimane quella già in vigore dei 4 appartamenti.
Tutte le altre cose di cui si era parlato nel decreto Santanchè ( soggiorno minimo due notti, locazione imprenditoriale sopra ai due appartamenti ecc) non sono più in campo.
Il decreto anticipi è stato approvato sia al senato, sia alla camera.
Quindi è già legge, deve soltanto essere pubblicato in Gazzetta.
Sotto, riporto l'intero testo dell'articolo 13 ter.
La legge interessa le locazioni brevi fino a 30 giorni del DL 50/17 ( sia di natura turistica sia di natura transitoria), le locazioni per finalità esclusivamente turistica anche lunghe e per gli aspetti relativi al CIN riguarda anche le strutture ricettive.
In sintesi i commi 2/3/4/5/6 normano il CIN, la modalità di assegnazione e di esposizione.
Il comma 7 stabilisce che le locazioni imprenditoriali debbano possedere i requisiti di sicurezza degli impianti, ma stabilisce che tutte le locazioni ( ANCHE NON IMPRENDITORIALI) siano dotate di estintori e rilevatori di gas.
Il comma 8 impone la SCIA alle LOCAZIONI IMPRENDITORIALI.
Gli altri commi riguardano le sanzioni, i controlli e l'entrata in vigore.
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La legge di bilancio in via di approvazione prevede invece all'articolo 18 l'innalzamento della cedolare secca dal 21% al 26 % per chi destina a locazione breve dai due ai 4 appartamenti (probabilmente, con un emendamento che prevede la possibilità di usare il jolly su uno degli appartamenti che resterebbe al 21%)
La soglia quantitativa per il regime non imprenditoriale, rimane quella già in vigore dei 4 appartamenti.
Tutte le altre cose di cui si era parlato nel decreto Santanchè ( soggiorno minimo due notti, locazione imprenditoriale sopra ai due appartamenti ecc) non sono più in campo.
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Ecco di seguito la versione definitiva approvata del DL del decreto anticipi 145:
"art. 13-ter. – (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)
– 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l’ente territoriale è tenuto all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.
3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l’istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l’istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.
4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all’attestazione dei dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura da parte dell’istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il
soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile,per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
12. Al fine di contrastare l’evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali”.
13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.
14. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN"
Grazie mille !
A questo punto attendiamo l'approvazione della legge di bilancio, così finalmente saremo certi che gli altri punti in sospeso (numero minimo notti, abbassamento soglia immobili per locazione imprenditoriale) siano davvero spariti dall'agenda.
Buona giornata 🙂
@Elena1034 immagino che appena sarà approvata la legge di bilancio, riattiverai il terzo annuncio, giusto?
Assolutamente si 😅
Dopo aver letto gli interventi, domando circa l’ obbligatorietà delle sicurezze per gli host non imprenditoriali.
In questo caso è facoltativo ?
Le locazioni in forma non imprenditoriale sono soggette comunque all'installazione di estintori portatili e rilevatori di monossido di carbonio.
Decreto Anticipi, Art.13 ter
"Sono previsti poi una serie di obblighi relativi alla sicurezza per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici: le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge."
@Walter @IsabellaEValerio0 @Elena1034 Buonasera, in merito a questo suo ultimo messaggio, vorrei chiedervi un chiarimento, dato che a mio parere c'è un po di non chiarezza.
Per quanto riguarda l'estintore, penso che siamo tutti d'accordo che deve essere a norma e quindi verificato ogni 6 mesi con rilascio di certificazione/collaudo/controllo.
Per quanto riguarda invece il dispositivo di rilevazione di gas: bisogna installare un dispositivo a norma di legge? quindi un dispositivo che venga installato sulla caldaia e che abbia la valvola di blocco e tutto ciò richiesto dalla normativa? costo che è abbastanza elevato. Oppure basta un dispositivo installato dove ci sia la caldaia e in giro per la casa (ovviamente ogni appartamento ha la sua caratteristica quindi dipende se si ha caloriferi e fornelli, oppure solo induzione e riscaldamento a pavimento, oppure induzione ma caloriferi). Potreste gentilmente, se siete al corrente, fare chiarezza su questa cosa? io ho sentito Airbnb e non sanno rispondere, il comune di Milano ancora non ha risposto alla mia pec. Grazie mille anticipatamente e buona serata. Victoria
Al momento credo che possiamo solo fare riferimento alla legge, che dice, come sopra riportato più volte "In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge."
Dubito si tratti di dispositivi particolari collegati alle caldaie, non essendo menzionati, quanto invece dei comunissimi rilevatori di monossido da posizionare nelle aree di necessità (zona cottura, se a gas, zona caldaia..). All'estero li trovi praticamente in tutte le abitazioni affittate, così come gli estintori. In Italia non c'era obbligo fino ad ora ma era comunque un'accortezza per stare più tranquilli (io li ho messi da quando ho iniziato la locazione turistica, ovvero 2017, per mia scelta). In ogni caso aspettiamo se escono fuori maggiori delucidazioni sull'argomento.
@IsabellaEValerio0 grazie per la risposta.
@Elena1034 grazie del messaggio, il problema penso sia proprio quello. Sapete a che normativa bisogna fare riferimento? Perché se dobbiamo fare riferimento alla legge, e quindi appartamenti per affitto anche a breve termine sembrano paragonati ad alloggi turistici come alberghi, e quindi in teoria dovrebbero essere rilevatori che siano collegati all'impianto, e che possano bloccare direttamente il gas in caso di "allarme". Non riesco a trovare a che normativa si fa riferimento. Per questo che vorrei essere sicura di come procedere. Perché prendere i rilevatori da applicare noi in autonomia non è un problema, mettere mano a un impianto ha un costo decisamente molto alto.
Salve, ecco la Legge 15 dicembre 2023 n. 191 per locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo, le quali hanno l’obbligo di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).
Le case vacanze che superano di 100 metri quadri, dovranno essere munite di estintori portatili. Io ho in gestione diversi appartamenti che non superano 100 metri quadrati! Ecco..
[***Link rimosso, in accordo alle Linee Guida della community ***]
Io al momento non me ne sono ancora preoccupata.
La legge entrerà in vigore entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU dell'avviso di attivazione della banca dati.
Teoricamente potrebbero passare mesi o anche anni...
Magari sui rilevatori usciranno dettagli ulteriori...
Grazie Isabella, ma ne sei certa? anche io presumo sia come te scrivi ma qui è tutto in fermento e anche alcune associazioni di categoria incalzano farci adeguare. C'è chi dice che la pubblicazione in GU dell'attivazione banca dati sia riferita solo al Cin e che comunque anche per questa "matricola" che ci vogliono imporre, fino a che la banca dati non sarà attivata, vige l'obbligo di pubblicare il Codice Istat o per chi ce l'ha, il Cir.-
Inoltre vorrei capire cosa succede per chi come me che fino adesso, nelle cucine a gas (all'Elba abbiamo solo GPL), ha un foro diametro 120 a filo pavimento ( a norma di legge), che fa? il foro lo tappo oppure sostituirà l'installazione del rilevatore di gas? Come spesso accade, secondo me, le cose vengono fatte con i piedi per complicare la vita e alimentare dubbi!
Ciao @Soltur-Luca-Villas0 ,
Certissima 🙂!
Come da comma 15, la legge entrerà in vigore a decorrere da 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di attivazione della banca dati ( potrebbero volerci mesi o anche anni).
Nelle ultime notizie, pare che la Santanchè abbia detto che la banca dati sia quasi pronta ( ha addirittura azzardato a dire che sarà pronta tra un mese).
Il futuro ci dirà se corrisponde al vero o se è l'ennesima promessa di creazione della fantomatica banca dati ( di cui si parla a vanvera dal 2019)
Naturalmente il comma 15 si riferisce a tutto l'articolo 13 ter : non soltanto al CIN, ma anche al comma 7, relativo all'obbligo di estintori e rilevatori per le locazioni turistiche e brevi.
Purtroppo, tocca constatare che molte associazioni di categoria ( non tutte) non sono all'altezza del compito, spesso per pura ignoranza, a volte perché pensano di riuscire ad accaparrarsi iscritti suscitando e alimentando paura nella gente.
Per quanto riguarda i rilevatori, il comma 7 non opera distinzioni, ma potrebbe essere che futuri decreti attuativi forniscano ( speriamo) dettagli ulteriori.
Al momento comunque, a livello nazionale, parlando di locazione turistica e breve,
non sussiste ancora nessun obbligo .
Nulla vieta comunque di conformarsi in anticipo, per proprie convinzioni di sicurezza.
Ricordo infine, che trattandosi di locazione turistica e breve, occorre comunque verificare sempre la normativa regionale.
Ad esempio la Lombardia obbliga da tempo la locazione turistica a dotarsi di estintori, in quanto prevede che la LT possegga le stesse dotazioni delle CAV.
Grazie Elena e' veramente di aiuto.
Sto cercando di capire se i rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio ed estintori portatili a norma di legge si intende che devono essere forniti da una ditta specializzata o si possono installare in alro modo? O meglio occorre una certificazione oppure e' sufficiente che siano installati?