Ciao ragazzi qui mi sembra che non va bene per niente .Ci so...
Ultima risposta
Ciao ragazzi qui mi sembra che non va bene per niente .Ci sono troppe commissioni e se poi ci mettiamo le tasse ,su quello ch...
Ultima risposta
Ciao tutti,
Ho da sempre fittato il mio appartamento con contratti annuali.
Dal 10 giugno e fino al 15 settembre (giorno in cui si trasferiranno i miei genitori) avevo provato a mettere il mio appartamento su airbnb che è stato preso dal 15 giugno al 15 settembre.
Ho fatto firmare agli ospiti regolare contratto che ho registrato sul sito dell'agenzia delle entrate (come da normativa vigente) e però:
- non ho preso caparre
- ho indicato come motivo della transitorietà il fatto che mia madre si trasferisce nell'appartamento a partire dal primo ottobre e che agli ospiti la casa serviva esattamente fino al 15 settembre come da prenotazione che ho allegato
- ho rimandato per i termini e le modalità di pagamento ad airbnb
- non ho scritto nel contratto di eventuale sfratto immediato in seguito a non pagamenti (perché pensavo di essere tutelato dalla piattaforma). Ho scoperto solo ora che airbnb preleva ogni mese i soldi dagli ospiti.
Che succede se L'ospite non paga?
Detto che ora è troppo tardi e forse ci dovevo pensare prima avete consigli /suggerimenti /esperienze da condividere?
Detto che la casa è stata fittata a una coppia di 40enni che sembra a posto, però mai dire mai.
Grazie mille in anticipo
Saluti
Antonio
@Antonio3515 prova a guardare tramite la barra di ricerca in alto le precedenti discussioni, come questa
https://community.withairbnb.com/t5/Supporto/Affitto-a-lungo-termine-garanzie/m-p/345595#M30011
Ciao @Antonio3515 , a parte gli ottimi consigli per tutelarsi, riportati nel link citato da @Donatella26 , se l’ospite di un soggiorno lungo su Airbnb non dovesse pagare la quota mensile dopo il primo mese, puoi cancellare la prenotazione senza penalità soltanto previo accordo con l’assistenza.
Ciao @Antonio3515 ,
posso chiederti cortesemente che tipo di contratto hai registrato? Un contratto transitorio? A me hanno detto che questo tipo di contratto non si puo' utilizzare per finalita' turistiche e che il canone deve rientrare obbligatoriamente in un certo range (canone concordato) definito dagli Accordi Territoriali degli enti locali.
Grazie mille.
Saluti,
Valentina
@Valentina1183 ciao
Provo a risponderti io.
Il contratto di natura transitoria è utilizzabile solo per una delle motivazioni previste dall'Accordo territoriale (Legge 431/1998).
Il contratto di locazione turistica è regolato dagli art. 1571 e seguenti del Codice Civile. L’art. 1 c.2 lett. c) della legge 431/98 esclude la maggior parte delle norme ivi contenute agli alloggi adibiti a locazione turistica. Il contratto di locazione turistica è inoltre disciplinato dall’art. 53 del Codice del Turismo: Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione.
Se si tratta effettivamente di una locazione turistica con durata superiore al mese, è necessario stipulare un contratto di locazione per finalità turistiche, che deve essere registrato all'Agenzia delle entrate, con opzione per l'eventuale cedolare secca del 21%
e che (a differenza del contratto di natura transitoria) non ha uno schema rigido di contratto stabilito dalla legge. In particolare, il canone di locazione è lasciato alla libera contrattazione tra le parti.
La registrazione assorbe l'obbligo di comunicazione alla Questura delle generalità dell'ospite (in quanto vi provvede l'Agenzia delle entrate).
Grazie mille @Alberto1535 !
Credo faro' come mi hai suggerito. Permane un pochino il dubbio su questa tipologia di contratto turistico superiore a 30 gg, che viene poco specificata in tutte le norme da te citate.
Anche nelle istruzione per la compilazione del modello RLI fornito dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione, si specifica che:
"A titolo di esempio nella categoria L1 rientrano le seguenti tipologie di contratti di locazione di immobile ad uso abitativo:
1 - a canone libero, durata 4 anni più 4 (stipulati ai sensi dell’art. 2, c. 1 della legge 431/98);
2 - a canone concordato, durata 3 anni più 2 (stipulati ai sensi dell’art. 2, c. 3 della legge 431/98);
3 - di natura transitoria, durata massima 18 mesi (stipulati ai sensi dell’art. 5, c. 1 della legge 431/98);
4 - di natura transitoria per studenti universitari (stipulati ai sensi dell’art. 5, cc. 2 e 3 della legge 431/98);
5 - di durata non superiore a 30 giorni, soggetti a registrazione in caso d’uso (tariffa parte II, art. 2 bis, del DPR 131/86)."
Per questo mi permane il dubbio, pero' credo che, non potendo fare il transitorio che non e' utilizzabile per finalita' turistiche, l'unica sia fare come dici tu.
Grazie!
@Valentina1183 ciao.
Non volevo appesantire la discussione con la pesante normativa sulle locazioni, che provo a sintetizzare.
Il Codice Civile (articoli 1571 e seguenti) disciplina il contratto di locazione in generale.
Il Codice Civile regola in particolare (articoli 1607 e seguenti) la locazione di case per abitazione, stabilendo una durata massima del contratto di locazione, ma non una durata minima. Di conseguenza, per i contratti non regolati diversamente da leggi speciali, è indirettamente ammessa anche una brevissima durata del contratto.
La legge speciale n. 431/1998 sulla “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” prevede due differenti modalità di stipula e di rinnovo del contratto di locazione abitativa primaria (modalità “privatistica” con canone rimesso alla libera contrattazione, oppure modalità “assistita” con canone concordato) e, inoltre, per esigenze abitative non primarie, il contratto di locazione di natura transitoria.
Il contratto di locazione di natura transitoria, che ha una durata sino a 18 mesi e può essere stipulato solo tra persone fisiche (e al di fuori di un’eventuale attività imprenditoriale) è previsto “per soddisfare particolari esigenze delle parti” (art.5, c.1).
La normativa stabilisce che i canoni di locazione siano compresi entro limiti minimi e massimi fissati, a livello locale, da appositi accordi territoriali definiti e sottoscritti dalle organizzazioni locali di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.
L’accordo territoriale, oltre a stabilire i limiti di canone in funzione dei parametri adottati, recepisce anche il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017 (allegato B) che deve essere, obbligatoriamente, utilizzato per la stipula del contratto di locazione transitorio.
Gli accordi territoriali si applicano esclusivamente ai Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultante dai dati ufficiali dell’ultimo censimento.
La Legge speciale n.431/1998 (art.1, c.2) stabilisce che le disposizioni contenute in determinati articoli della legge stessa – relativi, in particolare, alla durata obbligatoria dei contratti di locazione ad uso abitativo, alle modalità di rinnovo, ai tipi di contratto, alla stipula in forza di accordi definiti in sede locale, alle agevolazioni fiscali − “non si applicano: … c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”.
Viene quindi esclusa l’applicazione della normativa speciale nell’ipotesi in cui la finalità turistica sia il motivo esclusivo di stipula del conduttore, comprovata da apposita clausola da inserire nel contratto di locazione.
La scelta del legislatore di escludere dalla disciplina speciale le locazioni per finalità turistiche determina una netta separazione dei contratti di locazione di natura transitoria generalmente intesi, disciplinati dalla normativa speciale, dai contratti di locazione per esclusive finalità turistiche che restano regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione.
Questa scelta del legislatore trova una conferma nel D. Lgs. n.79/2011 (Codice del turismo), art.53:
“Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.”
Il contratto di locazione per finalità turistiche con durata superiore ai 30 giorni è frequente nelle località turistiche marine o montane, molto raro nelle città (a Bologna non esiste).
Si tratta di una locazione di immobile ad uso abitativo.
Le istruzioni del modello RLI riportano alcuni esempi di tipologie di contratto previsti dalla legge speciale 431/1998, come pure la registrazione facoltativa dei contratti con durata non superiore ai 30 giorni (che a noi può interessare per le locazioni brevi).
E' un elenco esemplificativo e non esaustivo.
Se hai dei dubbi, parlane con un dottore commercialista, che, oltre a suggerire appropriate clausole contrattuali e l'eventuale opzione per la cedolare, può anche provvedere alla registrazione del contratto
Buon proseguimento.
Ciao @Alberto1535 !
Letto adesso che abbiamo risposto alla stessa domanda.
Se avessi letto prima la tua risposta, avrei scritto di leggere il tuo intervento, esaustivo e chiaro come sempre!
🙂👋👋👋
Se io avessi letto prima che tu eri destinataria della stessa domanda, avrei aspettato la tua risposta !
Mi fa piacere che le nostre risposte siano perfettamente concordanti. Un caro saluto.