@Iryna104 Buonasera, cara ,mi pare di aver capito che Lei sa...
@Iryna104 Buonasera, cara ,mi pare di aver capito che Lei sarebbe interessata ad una persona che sia in sostituzione alla sua...
❌RITENUTA DEL 21% :
Come si muoveranno i grandi portali esteri ❓
PREMESSA: Nessuno di noi ha la sfera magica e nessuno può sapere l’esatta modalità con cui i grandi portali esteri opereranno la ritenuta del 21%.
La ritenuta però non è una novità e tutti conosciamo o possiamo conoscere la legge del 2017, già rodata anche per quanto riguarda la ritenuta operata da tempo dagli intermediari italiani.
Sotto questo aspetto dunque, non c’è nulla di nuovo sotto il sole ☀️.
♦️DISCIPLINA FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI ( Art.4 DL 50/17- Circolare 24/E).
L’articolo 4 del Dl 50/2017 ha normato la disciplina fiscale da applicare esclusivamente alle locazioni che presentano determinate caratteristiche.
Questa disciplina fiscale si applica sia ai contratti stipulati direttamente tra locatore (non solo il proprietario, ma anche il sublocatore o il comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui tali contratti siano stipulati tramite intermediari o portali on line.
Quando gli intermediari o i portali on line, incassano i canoni, devono operare, in qualita' di sostituti ( o responsabili) d'imposta, una ritenuta del 21 % sull'ammontare dei canoni all'atto del pagamento al beneficiario e provvedere al versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo,tramite F24 (codice tributo 1919).
A marzo dell’anno successivo, l’intermediario deve rilasciare al locatore la certificazione unica, attestante le ritenute versate.
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Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che devono possedere i contratti di locazione per rientrare nella disciplina fiscale del DL 50/ 17 e quindi per poter essere assoggettati alla ritenuta del 21%.
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🧩CARATTERISTICHE TEMPORALI: Per rientrare nella disciplina fiscale in esame - e quindi per essere soggetta a ritenuta - la locazione non può durare più di 30 giorni (occorre considerare ogni singolo contratto).
Ne consegue che restano escluse dalla ritenuta tutte le locazioni di durata superiore ai 30 giorni.
🧩CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI: Il contratto deve riguardare persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa; questa condizione riguarda entrambe le parti del contratto. Sono quindi escluse dalla disciplina fiscale del DL 50/17 e quindi dall’applicazione della ritenuta, i contratti dove locatore, conduttore o entrambi agiscono con partita IVA nell’attività di impresa.
Inoltre, come da circolare 24/E (copio testualmente)
“ l’applicazione della disciplina in esame è esclusa… anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i del TUIR”.
Rimangono quindi espressamente esclusi dal campo di applicazione della ritenuta i redditi prodotti dalle strutture ricettive, anche se operano senza partita IVA.
🧩OGGETTO DEL CONTRATTO:
Gli immobili devono essere situati in Italia e locati per finalità abitative; devono quindi avere destinazione residenziale e appartenere alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10.
Restano pertanto esclusi dalla disciplina fiscale e conseguentemente dall’applicazione della ritenuta, gli immobili che non presentano queste caratteristiche.
🧩 SERVIZI AMMESSI:
La disciplina in esame trova applicazione anche quando, insieme all’immobile vengono forniti i servizi di pulizia iniziale e prima fornitura di biancheria e altri servizi strettamente inerenti alla locazione (come le utenze il wifi o l’aria condizionata).
Non trova invece applicazione se vengono forniti altri servizi che non presentano “una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile”, ne consegue che, in presenza di servizi extra si resta al di fuori del campo di applicazione della ritenuta.
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La ritenuta del 21% può trovare applicazione soltanto nei contratti che presentano le caratteristiche elencate, la stessa circolare 24 precisa che :
“gli intermediari non sono tenuti…ad effettuare le ritenute per le locazioni abitative di durata superiore a 30 giorni, per le locazioni di qualunque durata poste in essere da imprese, per le locazioni aventi ad oggetto immobili non abitativi, per i contratti aventi ad oggetto prestazioni complesse diverse da quelle di locazione”.
L’intermediario deve applicare la ritenuta sul “corrispettivo lordo” che si può definire come l’intero importo indicato nel contratto di locazione.
Il locatore sceglierà a quale regime assoggettare i redditi da locazione in fase di dichiarazione dei redditi : se opterà per la cedolare secca, la ritenuta opererà a titolo di imposta ( o a titolo di acconto in caso di cedolare secca al 26%), se opterà per la tassazione ordinaria IRPEF, la ritenuta opererà a titolo di acconto.
In caso di comproprietà, la ritenuta potrebbe essere operata ad un solo proprietario.
In fase di dichiarazione dei redditi gli altri proprietari dovranno pagare il dovuto pro quota, mentre il proprietario a cui è stata rilasciata la CU andrà a credito d’imposta.
In questo caso, se si utilizza la dichiarazione precompilata, l’intero corrispettivo lordo derivante dalle locazioni sarà presente sulla dichiarazione del proprietario in possesso della CU e le dichiarazioni saranno quindi da modificare.
Per quanto riguarda gli acconti delle imposte per gli anni in cui è stata operata la ritenuta, per evitare di versare nuovamente il dovuto e di andare a credito, il contribuente potrà scegliere di utilizzare il metodo previsionale.
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Questo a grandi linee è ciò che sappiamo per certo al momento.
Come ho scritto in premessa, rimane l’incognita sulle azioni che intraprenderanno adesso i grandi portali esteri.
Per rispettare la legge e conformarsi finalmente ai dettami del DL 50/17, dovranno per forza di cose operare le dovute distinzioni sui singoli annunci e restringere a norma di legge il campo di applicazione della ritenuta (escludendo le partita iva, le strutture ricettive e le locazioni che non presentano tutte le caratteristiche elencate sopra).
Come si muoveranno?
L’unica possibilità che vedo è quella di chiedere direttamente agli Host a quale tipologia appartengono.
Qualcosa è stato già chiesto in passato e a breve, io credo, arriveranno richieste ulteriori ( magari in aggiunta alla richiesta di conferma del contribuente a cui intestare la CU).
Ancora una volta ci viene in aiuto la circolare 24; copio e incollo:
“Per tener conto delle difficoltà che gli intermediari possono incontrare per individuare i casi in cui sono tenuti a tali adempimenti, il Provvedimento ha disposto che vi sono tenuti sulla base dei dati comunicati loro dal locatore. Gli intermediari che intervengono nella conclusione del contratto sono tenuti quindi a richiedere i dati previsti dal Provvedimento ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità. La responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito e del corretto adempimento di altri eventuali obblighi tributari connessi al contratto nonché della mendacità delle proprie dichiarazioni. Gli intermediari ai fini della corretta effettuazione degli adempimenti potranno tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Potranno, ad esempio, non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, qualora il locatore abbia comunicato loro il numero di partita IVA per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.”
Concludo con una domanda:
Saranno in grado gli Hosts di rispondere alle domande sulla corretta tipologia di appartenenza?
@IsabellaEValerio0 Ciao!
scusa ma non mi è chiara una cosa, visto che per affitto brevi si intendono sia gli affitti ad uso turistico (<=30gg) che quelli ad uso transitorio (>=30gg - <=18mesi), l'obbligo dell'applicazione della ritenuta fiscale da parte di Airbnb quando si applicherebbe?
Solo agli affitti ad uso turistico o anche a quelli ad uso transitorio?
Se decido di occuparmene io autonomamente anche se non sono un host professionale cosa avviene?
Ti faccio questa domanda perché, come host di airbnb, nello stesso anno mi posso trovare a fare entrambe le tipologie di affitti quindi non ho capito se mi ritroverò alcuni compensi al netto della cedolare ed altri (quelli ad uso transitorio) per i quali non li paga airbnb.
Inoltre aggiungo che per gli affitti ad uso transitorio bisogna registrare un contratto in cui specificare se si paga o meno con la cedolare secca.
Grazie
Ciao @Simona343 ,
La ritenuta è applicabile esclusivamente alle locazioni di durata fino a 30 giorni ( che in realtà possono essere sia di tipo turistico, sia di tipo transitorio, ma al momento accantonerei questo discorso).
Sulle locazioni di durata superiore ai 30 giorni, Airbnb non applicherà la ritenuta, per cui, sotto questo aspetto potrai tranquillamente alternare locazioni brevi e locazioni lunghe e la ritenuta verrà applicata soltanto alle locazioni brevi.
In dichiarazione dei redditi quasi tutti ci troveremo con locazioni che sono state assoggettate a ritenuta ( quelle brevi tramite intermediario) ed altre non assoggettate a ritenuta ( quelle lunghe o tutte le locazioni dirette senza intermediario ).
Come sempre consegneremo al commercialista tutta la documentazione con aggiunta della certificazione unica che l'intermediario ci rilascerà entro il 16 marzo dell'anno successivo.
Il locatore breve ha la responsabilità di fornire all'intermediario le informazioni corrette affinché l'intermediario possa operare la ritenuta.
Non so dirti che cosa si rischia precisamente nel caso in cui si fornissero informazioni mendaci per non subire l'applicazione della ritenuta, pagando regolarmente le tasse in dichiarazione .
Sicuramente la musica cambia per gli evasori che finirebbero inevitabilmente sotto la lente del fisco, ma per chi regolarizzerà la posizione in sede di dichiarazione, non so dire se siano previste sanzioni.
La cedolare secca è una forma di tassazione definitiva nel senso che su quei redditi si paga quello e punto. Se si opta per la cedolare secca il reddito già assoggettato non concorrerà alla determinazione del reddito imponibile per evitare un ulteriore tassazione. La cedolare secca del 21% è SEMPRE vantaggiosa poichè la prima aliquota IRPEF è del 23%. E' possibile però effettuare in sede di dichiarazione dei redditi a effettuare la scelta della tassazione ordinaria anche per i redditi assoggettati già a cedolare. A quel punto il reddito parteciperà alla creazione del reddito imponibile, verrà tassato secondo gli scaglioni del nostro IRPEF ( minimo 23% ) e la cedolare già versata sarà considerato acconto sull ammontare dell imposta da versare.
@Jessica3751 in realtà con la nuova finanziara chi ha un solo immobile ha la cedolare al 21% ma chi ne ha + di uno paga il 26 su tutti. QUindi per molta gente conviene IRPEF con primo scaglione al 23%
Inoltre chi è nudo proprietario non ha diritto a cedolare secca.
Io cmq ho scelto la ritenuta del 21% e poi darò in dichiarazione la differenza, dal 21 già preso tramite airbnb fino al 23. Anche perchè sono su airbnb e su booking ma booking non sta operando nessuna ritenuta.........quindi comunque la commercialista dovrà fare mille calcoli
Il portale https://www.airbnb.it/help/article/3527 parla chiaramente in merito alla qualificazione della ritenuta che verrà applicata. Parla di cedolare secca. La cedolare secca viene applicata sulle locazioni brevi, lunghe, di ogni tipo. Se non fosse locazione ma altro la ritenuta applicata verrà considerata in fase di dichiarazione dei redditi un acconto. Va da sè che il problema iniziale è capire in che forma si è aperta l attività. A mio avviso la ritenuta opererà a titolo di imposta definitiva se si agisce in qualità di locatore o in gergo LT o come acconto sulle imposte dell'anno se si è Casa vacanze CAV.
La ritenuta del 21% riguarda esclusivamente le locazioni brevi.
Sulla locazione breve si può scegliere tra tassazione Irpef o cedolare secca.
Se si opta per la cedolare secca ( 21%), la ritenuta opera a titolo di imposta.
Se si opta per Irpef o in caso di cedolare secca al 26%, la ritenuta opera a titolo di acconto.
Ciao, posso chiederti come sei registrata su AirBnb, come CAV o come LT?
Perchè da Gennaio 24 da quanto ho capito la registrazione è obbligatoria per entrambe le categorie per avere un account su AirBnb e da quello che so non si possono fare altri tipi di contratti (come quello transitorio) a meno di non sospendere la CAV o la LT....
Tu come fai? Sono curiosa, perché io volevo usare AirBnB anche per promuovere per contratti diversi (tipo uso foresteria) ma mi dicono che non si può fare....
Buonasera,
Potete chiarirmi perché con AFFITTI BREVI, qui vengono spesso identificate le LT, ma da definizione di legge è un grande cappello che comprende tutte le Attività non imprendotoriali con affitti di massimo 30 giorni con i soliti servizi standard offerti?
La.egge parta di affitti brevi e non LT. SBAGLIO?
E poi mi capita spesso di leggere articoli che specifichino che la ritenuta va fatta obbligatoriamente, in qualsiasi caso, di LT, CV non imprenditoriale... Ecc... ma successivamente, in base all'apparenza alla diversa tipologia di reddito dichiarato "cedolare, fondiario, diversi" va presentata la corretta dichiarazione con l'acconto versato andando a credito o a debito.... È sbagliato?
Che ne pensate? Io dichiaro nei redditi diversi quindi mi spaventa molto questo cambiamento
Ps. Avevo gia scritto in passato ma data il ricorrente ritrovamento di articoli che dicono questo, mi permetto di scrovere nuovamente con queste nuove domande
Buongiorno, grazie per la guida che hai scritto. Volevo chiederti se posso flaggare e quindi decidere di gestire io il pagamento delle tasse ( come ho sempre fatto) anche se sono un host non professionale. Grazie!
@IsabellaEValerio0 grazi mille per aver condiviso questo! veramente molto utile !
Ciao, io mi trovo nella situazione di vivere all'estero, avere un appartmento a milano cointestato con mia moglie su Airbnb (LT) con un credito di imposta per lavori di ristrutturazione.
Ovviamente non avendo reddito in Italia opterei per la opzione "NO" per generare Irpef che mi andrebbe a compensare il credito.
Se dovessi abilitare Airbnb al sostituto di imposta del 21% potrei sempre generare IRPEF con la parte rimanente ma dovrei poi inseguito chiedere il rimborso della parte versata da Airbnb?
Se qualcuno si trova nella mia stessa situazione e potesse darmi una luce ne sarei grato
Un saluto
pf
Ciao @Pasquale165 ,
Premetto che non sono molto informata sui redditi da locazione breve generati dai residenti all'estero...se le tasse le paghi in Italia, credo che dovresti teoricamente dare l'ok alla ritenuta...
Ti troveresti quindi nel caso di coloro che avendo detrazioni/ deduzioni elevate ( e non potendo contare su altri redditi), con la ritenuta del 21% andrebbero a credito d'imposta, con i tempi di recupero consueti .
La ritenuta non equivale alla cedolare secca e in fase di dichiarazione dei redditi, si può scegliere di tassare con Irpef.
Nei casi come il tuo però, avendo già sottratto il 21%, l'IRPEF non sarà più sufficiente a coprire le detrazioni e si genererà un credito d'imposta.
Grazie mille @IsabellaEValerio0
Penso anch'io che, seppur abbastanza assurdo, sia cosí. Devo anticipare tasse che riceveró, forse, indietro tra non so quanti anni.
Grazie ancora