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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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A fine legislatura hanno approvato una nuova legge.
Da ora in avanti siamo obbligati ad esporre (dove non ho capito, sembra all'interno dell'annuncio?) un codice di referimento, dove l'ente comunale/regionale potrà controllare attraverso la ricerca di questo codice all'interno di un database, il nome, il cognome, e se la struttura è registrata.
Partenza 1° Settembre? Come si fa ad ottenere questo codice? Qualcuno ne sa qualcosa?
Tari e Rai, aimè, l'ho già visto l'aumento, però diciamo che sono incrementi irrisori.
Per quanto riguarda le dotazioni necessarie fosse solo la lavatrice!!
Ho messo estintore, cassetta di pronto soccorso, prezzi esposti minimo massimo e periodo. Tassa di soggiorno in 3 lingue, chiamata di allarme, assicurazione ecc.ecc.
Ma sinceramente l'ho fatto solo perché credevo che questa fosse l'unica via di uscita e restare nel limbo dell'incertezza non mi andava proprio.
Però vedo che ognuno si è messo in regola a modo suo 🙂 proprio per via della poca chiarezza legislativa.
Ciao
@Michele176, diciamo che ci sono cose "di buon senso" che, obbligati o no, è opportuno fare: l'assicurazione, il cartello con le chiamate d'emergenza, la cassetta di pronto soccorso.
Tra l'altro se non sbaglio anche Airbnb (visto che qui siamo sul suo sito) le richiede, no?
Io non approvo la necessità delle lavatrice, che è un elettrodomestico costoso e delicato: perchè se uno fa i cicli di lavaggio vuoti, con due magliette e un calzino, la rovina, così come se ci mette solo un paio di scarpe da ginnastica o al contrario un piumone matrimoniale.
Non approvo l'esposizione dei prezzi, perchè non sono un albergo, tantomeno la targa fuori.
@Susanna0 scusa ma l'assicurazione che Airbnb dice di garantire a fronte del servizio del portale? L'hai approfondita e la ritieni utile, o l'assicurazione che hai fatto è decisamente meglio? Che cosa includerebbe in caso. Avevo letto quella di Airbnb e non mi sembrava male. Grazie anticipatamente per le info.
@Michele176 In realtà non è vero che vi sia "poca chiarezza legislativa". La legislazione è molto chiara. Solo che gli amministratori padani probabilmente pensano di aver già ottenuto la secessione dal resto del Paese e quindi ignorano o fanno finta di ignorare le leggi della Repubblica Italiana, sperando di poter gettare funo negli occhi a cittadini poco esperti e timorosi della minaccia delle sanzioni. Alla seduta del consiglio regionale del 17.1.2018 è stato detto che gli annunci pubblicati sui portali nella sola Lombardia sono 35.000. Considerato che qualche annuncio è relativo a strutture ricettive e che qualche proprietario ha pubblicato più di un annuncio, si può ritenere che gli annunci degli appartamenti siano almeno 30.000 che corrispondono ad almeno 90.000 voti (considerando solo i famigliari più stretti degli inserzionisti). Tanto per darvi un'idea: l'assessore Mauro Parolini alle elezioni del 2013 ha avuto 4.958 voti di preferenza.
Quindi: cittadini lombardi, proprietari che volete affittare le proprie case nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, informatevi su quali sono i gruppi politici e i candidati che "vogliono bene" alla locazione turistica e su quali gruppi politici e quali candidati hanno invece a cuore solo gli interessi delle organizzazioni degli albergatori e del commercio (di cui fanno parte i gestori di strutture ricettive come i B&B) e votate informati.
Sul sito internet di Prolocatur e sulla pagina facebook troverete molte infomazioni utili per poter dare un voto consapevole che nel 2018 non lasci nuovamente le redini in mano ad altre categorie che vedono nella locazione turistica solo un nemico da combattere e un concorrente sleale anzichè un'opportunità per lo sviluppo del sistema turistico dell'intera Regione (che non è fatto solo di pernottamenti, ma anche di ristorazione, di trasporti, di cultura, di commercio etc.)
Ciao, io sono iscritta da 20 giorni e l'assicurazione mi ha chiesto circa 100 euro all'anno
Lo scorso 17 gennaio, su iniziativa di una associazione che tutela i diritti dei proprietari è stato presentato un emendamento finalizzato ad introdurre nella l.r. 27/2015 una norma che riconoscesse la distinzione tra alloggi locati per finalità turistiche di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 e strutture ricettive denominate "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 26 della l.r. 27/2015. Lo riporto qui di seguito:
TEMP 2 PDL/389/390 | |
PROGETTO DI LEGGE N.389/390 INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2015, N. 27 ‘POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO LOMBARDO’. ISTITUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DA ASSEGNARE A CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE Aggiuntivo - Articolo: 1, Comma: 1
EMENDAMENTO
All'art. 1 comma 1 prevedere una nuova lettera d)
d) aggiungere l'art. 26 bis (Locazioni turistiche)
Non si considerano servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive quelli di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 24/04/2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito dalla legge 2106/2017, n. 96 e quelli che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto da costituirne elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del corrispettivo (così come previsto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017).
RELAZIONE
L'EMENDAMENTO HA EFFETTI FINANZIARI? NO Firme PIZZUL Fabio (PD), 15/01/2018 10:22:13
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Sapete che cosa ha dichiarato l'Assessore Parolini per chiedere alla propria maggioranza di respingere l'emendamento (che è poi stato respinto con 23 voti contrari e 21 favorevoli)?
Ha dichiarato: "Ne abbiamo già discusso a lungo della questione degli affitti turistici. Una previsione normativa nazionale MOLTO VECCHIA che sarebbe anche ora di superare perchè con la previsione delle cav si tratta di mettere ordine in un settore che molto ordinato non è stato negli ultimi quarant’anni dopo l’introduzione degli affitti turistici. Le questioni fiscali sono identiche, quindi non c’è nessun beneficio."
La registrazione dell'intervento dell'Assessore Parolini è disponibile sul sito internet di Regione Lombardia - Mediateca- Seduta del consiglio del 17.1.2018
Ebbene, caro Assessore Parolini, la normativa nazionale non è MOLTO VECCHIA, la normativa nazionale è costituita dal D.Lgs. 79/2011 (articolo 53 dell'Allegato 1) e dal D.L. 50/2017 (articolo 4) ... i cittadini non sono "stupidi" che credono a qualunque cosa. I cittadini leggono e si informano e a differenza sua, che probabilmente pensa ancora alla legge 431/1998, sanno benissimo che due leggi (una del 2011 e una del 2017) non sono una normativa MOLTO VECCHIA. E lo sanno anche Regioni più virtuose (come l'Umbria e a breve la Toscana) che hanno espressamente richiamato l'articolo 53 del Codice del Turismo nelle proprie leggi e nei progetti di modifica delle proprie leggi ... Lo sa bene anche il Governo che proprio sull'articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 ha fondato il proprio ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge di Regione Toscana 86/2016 (e che come detto, Regione Toscana di appresta a modificare, proprio per evitare la sicura sentenza di incostituzionalità).
A chi chiede quali siano le differenze tra alloggi locati per finalità turistiche e strutture ricettive denominate "case e appartamenti per vacanze" oltre a quanto già molto bene esposto da @Susanna0 suggerisco di leggere quanto segue:
DIFFERENZA TRA LOCAZIONI BREVI (O TURISTICHE) E CAV NON IMPRENDITORIALI
Le locazioni turistiche sono previste dall’articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) e se di durata inferiore a 30 giorni sono previste dall’art. 4 del D.L. 50/2017. Le cav non imprenditoriali sono previste dalle leggi regionali in materia di turismo e attività ricettive (per la Lombardia dall’articolo 26, comma 2, lettera b) della l.r. 27/2015.)
L’assimilazione tra locazioni turistiche e cav non imprenditoriali è una forzatura che si scontra con la suddetta distinzione normativa.
I cittadini lombardi sono disorientati: da un lato lo Stato dice che la locazione turistica è disciplinata dal codice civile, dall’altro la Regione vorrebbe disciplinarla con la legge regionale assimilandola alle cav non imprenditoriali.
La Regione vorrebbe che i proprietari che danno in locazione i propri alloggi dichiarassero ai Comuni di offrire ospitalità ai sensi dell’articolo 26 comma 2 lett. b della l.r. 27/2015: in questo modo si spingono i proprietari a rendere una falsa dichiarazione perché in realtà i proprietari danno in locazione ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Turismo.
Con le locazioni turistiche viene esercitato il diritto di proprietà privata, con le cav non imprenditoriali viene esercitata una attività turistico ricettiva.
Per Regione Lombardia, l’attività turistico ricettiva è imprenditoriale quando si ha la disponibilità di oltre 3 unità, ed è non imprenditoriale (ma pur sempre commerciale) quando si ha la disponibilità fino a 3 unità.
Con la locazione breve (o turistica) si possono fornire solo i servizi previsti dal d.l. 50/2017 e dalla relativa circolare interpretativa della Agenzie delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017 (quindi NON si può effettuare il cambio della biancheria durante la presenza dell’inquilino). Con l’attività turistico ricettiva di cav NON imprenditoriale si possono fornire anche i servizi non consentiti alla locazione turistica (ad esempio il cambio della biancheria).
Il reddito derivante dalla locazione turistica è un “reddito fondiario”, assoggettabile a cedolare secca e con obbligo di ritenuta d’acconto da parte dei portali che intervengono nella riscossione del canone (così stabilisce il d.l. 50/2017). Il reddito derivante dall’attività turistico ricettiva di cav non imprenditoriale è un “reddito diverso” (art. 67 del TUIR) e come tale NON soggetto a ritenuta d’acconto da parte dei portali.
Assimilando la locazione turistica alla cav non imprenditoriale si elimina l’obbligo di ritenuta d’acconto da parte dei portali …
L’assimilazione tra locazioni turistiche e cav non imprenditoriali era un “escamotage” per poter applicare l’imposta di soggiorno anche alle locazioni turistiche (altrimenti applicabile solo alle strutture ricettive). Il d.l. 50/2017 ha previsto la possibilità per i Comuni di istituire l’imposta di soggiorno anche per le locazioni turisitiche. In Lombardia sia il Comune di Varese, sia il Comune di Mantova, sfruttando la possibilità data dal d.l. 50/2017 hanno istituito l’imposta di soggiorno sia per le strutture ricettive, sia per le locazioni brevi, con il che hanno finito per disattendere l’interpretazione, data dalla Regione, secondo cui locazioni brevi e strutture ricettive (cav non imprenditoriali) sarebbero la stessa cosa.
Qui di seguito il testo della Legge Regione Umbria del 10 luglio 2017 n. 8 (che è una delle ultime leggi regionali che sono state approvate)
TITOLO III
LOCAZIONI TURISTICHE
Capo I
Alloggi locati per finalità turistiche
Art. 40
(Alloggi locati per finalità turistiche)
soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono locarli.
sensi del comma 2, alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
violazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
@Fabio13 putroppo la linea di confine tra locazione turistica e cav non imprenditoriale è molto sottile e nell'atto pratico è legato solo a questo aspetto...
"Per Regione Lombardia, l’attività turistico ricettiva è imprenditoriale quando si ha la disponibilità di oltre 3 unità, ed è non imprenditoriale (ma pur sempre commerciale) quando si ha la disponibilità fino a 3 unità.
Con la locazione breve (o turistica) si possono fornire solo i servizi previsti dal d.l. 50/2017 e dalla relativa circolare interpretativa della Agenzie delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017 (quindi NON si può effettuare il cambio della biancheria durante la presenza dell’inquilino). Con l’attività turistico ricettiva di cav NON imprenditoriale si possono fornire anche i servizi non consentiti alla locazione turistica (ad esempio il cambio della biancheria)."
Oltre al reddito fondiari. Corretto? O mi manca ancora un pezzo?
@Michele176 Cominciamo con il dire che Regione Lombardia ha iniziato a "fare confusione" proprio quando si è inventata la distinzione tra cav imprenditoriali e cav non imprenditoriali. Ai tempi, purtoppo, associazioni come Prolocatur non erano ancora nate e, a differenza di quanto fatto successivamente con la legge di Regione Toscana, non fu fatta istanza al Governo per l'impugnazione dinnanzi alla Corte Costituzionale. La Corte pronunciandosi sul ricorso delle Regioni contro il Codice del Turismo con la sentenza del 2-5 aprile 2012 n. 80, aproposito dell'articolo 4 del Codice del Turismo che definisce cosa debba intendersi per “imprese turistiche” ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni: “L'art. 4, commi 1 e 2, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell'ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, in riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, del cosiddetto codice del turismo, l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. L'art. 4, commi 1 e 2, è altresì impugnato dalla Regione Umbria per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe lesivo delle competenze regionali in materia di turismo. Per le ragioni sopra evidenziate, quest'ultima questione di legittimità costituzionale non è fondata.”
Quindi: non spetta alle Regioni stabilire quando una attività turistico ricettiva debba essere considerata imprenditoriale e quando debba, invece, essere considerata non imprenditoriale.
Detto ciò: l'attività turistico ricettiva di "casa e appartamento per vacanze" è sempre una attività commerciale, che può essere considerata imprenditoriale non già in base al numero delle cav gestite, ma in base alla sussistenza o meno dei requisiti di cui all'articolo 2082 del c.c. (organizzazione e professionalità).
Quando il Governo, anche su istanza di Prolocatur, ha impugnato la legge 86/2016 di Regione Toscana, ha osservato tra l'altro:
Le disposizioni dell'art. 70 della l.r. Toscana 86/2016 in esame violano la riserva di competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., anche con riguardo alla disciplina civilistica in materia di impresa ed attivita' imprenditoriale.
Invero l'art. 2082 del codice civile definisce come imprenditore «chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»,
delimitando il contenuto dell'attivita' d'impresa, sulla base dei noti connotati di economicita', professionalita', organizzazione, messi in risalto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nell'analisi
della norma, la quale, del resto, trova una analoga declinazione, in ambito turistico, nell'art. 4 del Codice del turismo, il quale (con disposizione anch'essa ritenuta legittima espressione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte - sentenza 80/2012) individua, al comma 1, come imprese turistiche
«quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi ... concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica».
I predetti connotati sono individuati dalla norma del codice civile in via generale e con riferimento all'intero territorio nazionale.
Ne consegue che l'art. 70 (comma 2) della l.r. Toscana 86/2016, nel definire la natura
imprenditoriale dell'attivita' in questione, sulla base del numero di alloggi locati e delle comunicazioni di locazione turistica inviate al comune nell'anno solare, prescindendo dalla natura economica,
professionale e organizzata della stessa attivita', poiche' fa riferimento ad elementi che non sono, di per se', indicativi di tale connotazione, contrasta col menzionato art. 2082 e viola la
competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile», sia in quanto introduce su un territorio limitato una disciplina difforme rispetto a quella vigente sul territorio nazionale, sia in
quanto altera le regole fondamentali che disciplinano l'esercizio dell'attivita' d'impresa nei rapporti tra i privati. Tale alterazione, inoltre, risalta ancor di piu', rendendo la norma
ulteriormente illegittima anche sotto tale profilo, se si considerano i connessi obblighi di comunicazione della gestione delle locazioni in forma imprenditoriale, previsti al comma 4, e le sanzioni
amministrative, contemplate nei commi 8 e 9, per le ipotesi di omissione o incompletezza della suddetta comunicazione, o di esercizio dell'attivita' di locazione turistica in forma non
imprenditoriale in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a).
Scusa la lunghezza, ma purtroppo concetti giuridici molto specifici non possono essere efficacemente esposti in linguaggio giornalistico.
@Fabio13 e per diventare locazione turistica bisogna passare sempre dallo Suap?
@Michele176 Quello è ciò che vorrebbe Regione Lombardia, interpretando la legge in modo che le locazioni tuistiche siano soggette agli stessi adempimenti dei B&B e quindi non si pongano in condizione di maggior favore rispetto a questi ultimi. Ma la legge regionale 27/2015 non dice che che un proprietario per esercitare il proprio diritto di proprietà privata dando in locazione il proprio alloggio debba "registrarsi" in comune tramite uno sportello (il SUAP) che si chiama "Sportello Unico delle Attività Produttive" e che è uno sportello pensato per le imprese che, per l'appunto, esercitano attività produttive e non certo per un privato che esercita il diritto di proprietà privata.
Non si "diventa" locazione turistica. Si diventa "proprietari" acquistando un immobile. Poi, in quanto proprietari di un immobile, si può decidere di concederlo in locazione stipulando un contratto di locazione che è disciplinato dalle norme del codice civile e da alcune norme (non tutte della legge 431/1998). Se poi l'inquilino è un turista (cioè un soggetto che non risiede nello stesso comune in cui si trova l'immobile) allora si parla di locazione turistica (articolo 53 del D.Lgs. 79/2011) e se la durata del contratto di locazione è inferiore a trenta giorni, si parla di locazione breve soggetta alla disciplina fiscale del d.l. 50/2017 se entrambe le parti sono persone fisiche. Nessuna legge della Repubblica Italiana prevede che un proprietario che voglia affittare il proprio immobile (anche ad un turista e anche per breve periodo) debba registrarsi in comune e tanto meno che lo debba fare tramite uno sportello (il SUAP) destinato alle imprese e alle attività produttive. La Lombardia fa ancora parte dello Stato Italiano ... le conclusioni traile tu ...
Fabio
Scusa se vado a riprendere una discussione vecchia di mesi.
Aiutami a capire: stai dicendo che avviando una LT io non debba registrarmi in comune (né usare il SUAP). E fin qui (ora) è tutto chiaro.
Ma come faccio allora: semplicemente devo comunicare qualcosa a qualche sportello comunale (turismo?) o neanche questo?
E se avessi gia una CAV (cosa che ho fatto, visto il casino normativo e l'impossibilità di capirci qualcosa) e volessi invece una LT? Comunico la chiusura tramite SUAP e poi avvio la procedura per la LT? Ammess, ovviamente, che ci sia una procedura da seguire per le LT.
Grazie.